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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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Le Regioni e la P.A. assicurano che tutto il personale deputato ai controlli ufficiali ai sensi del presente<br />

piano sia adeguatamente formato e si mantenga aggiornato per i propi ambiti di competenza.<br />

Nello spirito di reciproca collaborazione e per quanto di propria competenza e ove particolari esigenze<br />

specifiche lo richiedano, Regioni, Province Autonome ed Aziende Sanitarie Locali possono avvalersi degli<br />

organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (NAS, ICQ, Guardia di Finanza, Polizia di Stato,<br />

ecc.).<br />

Programmazione dell’attività<br />

Le Regioni e le P.A. predispongono e adottano il proprio piano (PRAA), triennale trasmettendolo al<br />

Ministero entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del Piano Nazionale, per essere convalidato e per<br />

verificare che il PRAA risponda ai principi generali del PNAA.<br />

Il PRAA dovrà essere costituito da tutte le tre sezioni presenti nel PNAA compreso la<br />

modulistica ( aggiornata ) in esso contenuta.<br />

Inoltre i vari Piani Regionali dovranno essere costantemente aggiornati a seguito delle indicazioni fornite<br />

dal Ministero in virtù degli cambiamenti resesi necessari a livello nazionale. gli Anche tali aggiornamenti<br />

dovranno essere convalidati dal Ministero.<br />

Lo studio delle relazioni annuali e l‟elaborazione dei dati di rendicontazione costituiranno la base su cui<br />

elaborare gli eventuali aggiornamenti del PNAA pluriennale.<br />

In sintonia con gli obiettivi del PNAA e d‟intesa con la <strong>Regione</strong> o Provincia Autonoma territorialmente<br />

competente, ogni Azienda Sanitaria Locale, sulla base della programmazione Ministeriale e Regionale, dà<br />

attuazione al piano di controllo, al fine di:<br />

5. coordinare, in modo più incisivo, l'attività di vigilanza;<br />

6. valorizzare al meglio le risorse disponibili.<br />

Al fine di assicurare la piena coerenza con gli obiettivi del piano, le Regioni e le PA predispongono inoltre un<br />

programma di Audit presso le AA.SS.LL., ai sensi dell‟articolo 4, par. 6 del Regolamento(CE) 882/04.<br />

Anagrafe delle imprese del settore dei mangimi<br />

Il Ministero, le Regioni e Province autonome, ognuno per quanto di competenza, curano l‟aggiornamento degli<br />

elenchi degli operatori del settore dei mangimi previsti dal Regolamento (CE) 183/2005, dal Regolamento (CE)<br />

999/01, dal Regolamento(CE) 1774/02 e dal D .Lvo n. 90 del 3 Marzo 1993 e relativi decreti applicativi.<br />

A tal fine è necessario che anche gli operatori del settore alimentare che destinano i propri sottoprodotti come<br />

materie prime per mangimi agli operatori del settore dei mangimi, siano registrati ai sensi dell‟art. 9 del<br />

Regolamento (CE) n. 183/2005, e siano pertanto inclusi nei suddetti elenchi, così come già indicato nelle<br />

Linee-Guida per l‟applicazione del Regolamento (CE) n. 183/2005 del 28 dicembre 2005.<br />

Per la programmazione degli interventi sul territorio si terrà conto dell‟anagrafe delle imprese del settore dei<br />

mangimi.<br />

Sopralluoghi ispettivi o ispezioni<br />

I sopralluoghi ispettivi (o ispezioni) devono essere effettuati senza preavviso ed in maniera non<br />

discriminatoria, si suddividono in:<br />

ispezioni mirate: programmate annualmente ed effettuate con regolarità. Tale programmazione deve essere<br />

riportata nel Piano Regionale. Qualora si proceda nel corso dell‟ispezione mirata al prelievo di campioni, non<br />

è previsto il sequestro amministrativo contestuale della partita campionata.<br />

ispezioni su sospetto: non sono programmate ma effettuate sulla base di:<br />

fondato sospetto di irregolarità;<br />

filoni di indagine;<br />

informazioni e riscontri fornite agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici.<br />

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