28.05.2013 Views

2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

a trasmettersi reciprocamente le informazioni. relative ai focolai o casi accertati.<br />

Negli allevamenti infetti sono adottati con tempestività i provvedimenti di Polizia Veterinaria previsti<br />

dalla normativa vigente.<br />

Al fine di non interferire con i piani di eradicazione negli allevamenti infetti tutti gli accertamenti<br />

relativi alla Tubercolosi bovina possono essere effettuati da libero professionisti previa autorizzazione<br />

del Servizio Veterinario competente. Le prove per la riacquisizione della qualifica sanitaria negli<br />

allevamenti risultati infetti devono essere svolte dai Medici Veterinari dipendenti dell‟ Az. U.S.L.<br />

Qualora venga riscontrato un solo capo positivo la qualifica di U.I. va sospesa fino all‟abbattimento del<br />

capo e dall‟esito degli accertamenti secondo le disposizioni vigenti.<br />

Articolo 9<br />

(Disinfezioni)<br />

Fermo restando l'obbligo per l'allevatore di effettuare la disinfezione continua dei ricoveri, ivi comprese<br />

le attrezzature, gli utensili ed altro materiale sospetti di contaminazione, una volta abbattuti gli animali<br />

infetti tutto l'allevamento sarà sottoposto ad accurata disinfezione a cura dei Servizi Veterinari.<br />

Dell‟avvenuta disinfezione sarà rilasciato un attestato da parte del Servizio Veterinario della USL.<br />

Successivamente alla disinfezione saranno ripresi gli accertamenti diagnostici secondo le cadenze<br />

previste nei piani nazionali fintanto che l'allevamento non sia di nuovo dichiarato "ufficialmente<br />

indenne".<br />

I provvedimenti del Sindaco saranno revocati a due prove negative effettuate a distanza di almeno 42<br />

giorni la prima delle quali effettuata ad almeno 60 gg. dopo l‟eliminazione dei capi infetti.<br />

Articolo 10<br />

(Validità)<br />

Il presente piano si riferisce alle campagne di profilassi relative al triennio 2011/2014.<br />

Per quanto non contemplato nel presente piano si applicano le norme generali.<br />

Articolo 11<br />

(Esecuzione)<br />

I Sindaci dei Comuni, i Direttori Generali delle Aziende USL ed i Servizi Veterinari della <strong>Regione</strong> sono<br />

incaricati della esecuzione del presente piano.<br />

Articolo 12<br />

(Sanzioni)<br />

Alle trasgressioni del presente piano si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 320 del 08.02.1954.<br />

PIANO PER LA ERADICAZIONE DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA<br />

Articolo 1<br />

( Obiettivi )<br />

Il piano regionale di sorveglianza della brucellosi bovina e bufalina è attivato per garantire la tutela<br />

della sanità del patrimonio bovino e bufalina regionale e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati<br />

mantenendo il patrimonio zootecnico regionale libero dall‟infezione, ottimizzando e razionalizzando le<br />

risorse impiegate. Il piano è attivato anche per la tutela della sanità pubblica e della sicurezza<br />

alimentare. Come obiettivo viene fissato per gli anni 2011,2012,2013 e 20014 il controllo del 100%<br />

degli allevamenti secondo la periodicità indicata dal D.L.gs 196/99.<br />

Per le province dichiarate “Ufficialmente indenni” (Pescara) l‟obiettivo è il mantenimento della<br />

qualifica; per le altre perseguire l‟obiettivo della dichiarazione di provincia “Ufficialmente indenne”<br />

Le operazioni di profilassi ed eradicazione della brucellosi bovina sono obbligatorie su tutto il territorio<br />

della <strong>Regione</strong> <strong>Abruzzo</strong>.<br />

Le condizioni affinché un allevamento possa essere dichiarato “ Ufficialmente Indenne” a livello<br />

comunitario da brucellosi bovina e mantenere tale qualifica, sono le seguenti:<br />

1. a) l‟allevamento non contiene bovini vaccinati contro la brucellosi, salvo qualora si tratti di femmine<br />

vaccinate almeno tre anni prima;<br />

42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!