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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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(Organismi coinvolti)<br />

Gli organismi coinvolti nel presente programma sono rappresentati dal Ministero della Salute, dal<br />

Servizio di sanità veterinaria e sicurezza alimentare della <strong>Regione</strong> , dai Servizi veterinari di <strong>Sanità</strong><br />

animale delle AA.UU.SS.LL., dall‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell‟<strong>Abruzzo</strong> e Molise.<br />

Le operazioni relative agli accertamenti diagnostici sono effettuate dalle Aziende USL mediante<br />

personale dipendente. Nel caso in cui la pianta organica del Servizio Veterinario non risulti<br />

completamente coperta, e per la parte di attività che non può essere svolta con personale dipendente una<br />

volta assicurati tutti gli altri compiti istituzionali, sarà fatto ricorso a veterinari libero professionisti<br />

riconosciuti ai sensi dell‟art. 13 del D. leg.vo 196/99 ( DG/11/142 del 20.09.2007), contratto fatto nel<br />

rispetto dell‟ACN e degli indirizzi regionali.<br />

E‟ comunque di competenza dei veterinari dipendenti l‟adozione dei provvedimenti di polizia<br />

veterinaria conseguenti all'individuazione di capi infetti.<br />

Articolo 4<br />

(Attività operative e flusso dei dati)<br />

L'accertamento ufficiale della brucellosi avviene mediante la prova sierologica su campioni di sangue<br />

prelevati dai veterinari;<br />

di norma, lo stesso campione è utilizzato anche per le analisi relative al risanamento della leucosi<br />

bovina enzootica ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, detti prelievi<br />

vanno effettuati utilizzando materiali monouso (provette sottovuoto, senza anticoagulanti).<br />

Le prove diagnostiche per la Brucellosi bovina sono eseguite ove compatibile contemporaneamente alla<br />

Tubercolosi bovina, salvo situazioni particolari identificate dal Veterinario ufficiale.<br />

Tutti i bovini presenti negli allevamenti sottoposti a controllo, prima del controllo medesimo, (<br />

registrazione mod. 2/33) debbono essere identificati mediante l'applicazione di marchi ufficiali,.(Reg.<br />

CE n.° 1760/2000 ).<br />

I campioni di sangue debbono pervenire ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale" non<br />

oltre 72 ore dal prelievo, accompagnati dal modello 2/33 debitamente compilato in tutte le sue parti.<br />

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" utilizza i modelli 2/33 debitamente completati, di<br />

scorta ai campioni di sangue per alimentare la banca dati relativa al piano di eradicazione per la<br />

brucellosi bovina.<br />

L'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio provvede all'esecuzione delle prove<br />

ufficiali sui campioni, secondo le metodiche descritte nell'allegato al presente regolamento. Detto<br />

istituto è tenuto a trasmettere gli esiti entro sette giorni dal ricevimento dei campioni. In caso di<br />

positività la risposta andrà fornita con la massima celerità. Con cadenza semestrale, i Servizi Veterinari<br />

di sanità animale e l‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ognuno per le proprie competenze, inviano al<br />

Servizio Veterinario Regionale, su supporto informatico e cartaceo i riepiloghi di cui alla Circolare<br />

Ministeriale del 12.03.2003 n°1 e i dati connessi alla Decisione 2002/677/CE e successive modifiche.<br />

Con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell‟anno successivo, i Servizi Veterinari di sanità animale e<br />

l‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ognuno per le proprie competenze, inviano al Servizio<br />

Veterinario Regionale, su supporto informatico o cartaceo, i riepiloghi annuali di cui al punto<br />

precedente.<br />

Tutti i dati delle operazioni svolte devono essere inseriti nel Sistema Informativo Informatizzato della<br />

<strong>Regione</strong> (BDR) che sarà utilizzato dalla <strong>Regione</strong> per l‟estrazione dei dati ufficiali necessari alla<br />

programmazione regionale nonché per l‟invio agli Enti preposti.<br />

L‟ inserimento dei dati viene effettuato dai servizi veterinari al momento del controllo in azienda<br />

attraverso le apparecchiature informatizzate e con il collegamento in rete. I dati sono completati in<br />

ufficio Az USL con l‟inserimento dei risultati analitici ed ogni altra informazione richiesta dal sistema<br />

entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle prove.<br />

La <strong>Regione</strong> pubblica i dati relativi alle profilassi di stato annualmente sul sito ufficiale internet.<br />

Articolo 5<br />

(Notifica)<br />

L'Azienda USL comunica ai proprietari o ai detentori degli animali gli esiti degli accertamenti mediante<br />

invio del modello 2/33 riempito in ogni sua parte entro tre mesi.<br />

Nel caso di animali infetti, l'esito viene notificato con il modello 2/33 entro 5 giorni dalla<br />

comunicazione del laboratorio.<br />

Articolo 6<br />

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