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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di<br />

condanna.<br />

E‟ da sottolineare che rispetto alla precedente Legge 9 febbraio 1963 n. 59 “Norme per la vendita al<br />

pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti”, tuttora<br />

vigente, il D.Lgs. n. 228/2001 amplia l‟ambito di applicazione della vendita diretta dei prodotti<br />

agricoli, in quanto esenta chiaramente dalla materia del commercio anche la vendita dei prodotti<br />

agricoli non provenienti dall‟azienda, purché entro il limite seguente: i ricavi dell‟anno solare<br />

precedente ottenuti dalla vendita di prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda deve<br />

essere inferiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali e a 4.000.000 di euro per le società,<br />

come disposto dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1064, L. 296/2006).<br />

Relativamente all‟esenzione dalla materia del commercio è tuttavia opportuno sottolineare che essa<br />

non è da intendersi in senso assoluto, ma correlata:<br />

• al concetto di “prevalenza” della provenienza dei prodotti contenuto nel comma 1 dell‟art. 4.<br />

Come chiarito dalla circolare dell‟Agenzia delle Entrate n. 44 del 15.11.2004, la prevalenza può<br />

essere misurata o in termini di quantità, se i beni da porre a confronto risultano omogenei (ad<br />

esempio le mele acquistate da terzi da trasformare insieme a mele proprie per ottenere marmellata),<br />

o in termini di valore, se i beni non sono omogenei (ad esempio le pere acquistate da terzi da<br />

trasformare insieme a mele proprie per ottenere marmellata).<br />

• alla natura agricola dei prodotti, intendendosi per tali solo quelli derivanti dall‟attività di<br />

“coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”, come indicato<br />

dall‟articolo 2135 del codice civile.<br />

Rispetto al rapporto intercorrente fra la vendita diretta dei prodotti agricoli e l‟attività commerciale,<br />

il comma 7 dell‟articolo 4 del D.Lgs 228/2001, stabilisce che alla vendita diretta da parte degli<br />

imprenditori agricoli non si applicano le disposizioni in materia di commercio, come ad esempio i<br />

requisiti di accesso all‟attività, la programmazione della rete distributiva, l‟obbligo di chiusura<br />

settimanale e in generale l‟osservanza degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita.<br />

In merito a quest‟ultimo aspetto, pertanto, l‟attività di vendita diretta di prodotti agricoli non è<br />

sottoposta all‟obbligo di chiusura domenicale e festiva (prescritto dall‟articolo 11, comma 4, del<br />

D.lgs. n. 114/1998) per gli esercizi di vendita al dettaglio. L‟unico rinvio alla disciplina generale sul<br />

commercio riguarda l‟assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli nelle aree mercatali<br />

pubbliche.<br />

Disciplina delle modalità di vendita<br />

Sempre all‟articolo 4 del D. Lgs. n. 228/2001 si trovano menzionate le diverse modalità con cui i<br />

produttori agricoli possono effettuare la vendita diretta dei prodotti agricoli.<br />

Vendita diretta in forma itinerante.<br />

Questa modalità di vendita si effettua con un mezzo mobile opportunamente attrezzato o mediante<br />

commercio elettronico (via internet). Chi intende adottare questa modalità di vendita deve<br />

comunicarlo preventivamente al comune (SUAP) dove ha sede l‟azienda di produzione. La vendita<br />

può essere effettuata in tutto il territorio nazionale decorsi trenta giorni dal ricevimento della<br />

predetta comunicazione da parte del comune.<br />

La comunicazione deve contenere le generalità del richiedente, le indicazioni dell‟iscrizione nel<br />

registro delle imprese, gli estremi di ubicazione dell‟azienda, la specificazione dei prodotti di cui<br />

s‟intende praticare la vendita e le modalità con cui si intende effettuarla.<br />

Vendita diretta in sede stabile<br />

Questa modalità di vendita prevede che la comunicazione debba essere indirizzata al comune nel<br />

cui territorio si intende esercitare la vendita, che può essere effettuata:<br />

1. in locali aperti al pubblico, quali un negozio o lo spaccio aziendale;<br />

2. su aree pubbliche, anche con l‟utilizzo di un posteggio. In questo caso la comunicazione al<br />

comune deve contenere anche la richiesta di assegnazione del posteggio, secondo la disciplina<br />

regionale, in base alla quale i comuni fissano i criteri di assegnazione delle aree riservate agli<br />

agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.<br />

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