28.05.2013 Views

2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

emergenze epidemiologiche;<br />

emergenze tossicologiche;<br />

eventi comunque straordinari.<br />

Qualora nel corso dell‟ispezione su sospetto si proceda al prelievo di campioni, è previsto il sequestro<br />

amministrativo preventivo della partita campionata.<br />

ispezioni extrapiano: sono effettuate sulla base di:<br />

esigenze epidemiologiche;<br />

ricerche.<br />

Qualora nel corso dell‟ispezione extrapiano si proceda al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro<br />

amministrativo preventivo della partita campionata.<br />

Tali ispezioni extrapiano sono programmate a livello locale e successivamente concordate con le Regioni<br />

e Province Autonome, in qualità di enti coordinatori delle attività sul territorio e di tale programmazione deve<br />

essere informato il Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali.<br />

Gli esiti delle ispezioni mirate, delle ispezioni su sospetto e di quelle extrapiano devono essere comunicati<br />

con cadenza semestrale agli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, che a loro volta<br />

provvedono alla trasmissione al Ministero, secondo le scadenze indicate al punto “rilevazione dell’attività” e<br />

mediante la scheda ispezioni (Allegato 2).<br />

Tuttavia, se nel corso delle suddette ispezioni vengono messe in evidenza non conformità gravi, che<br />

possono costituire un potenziale rischio per la salute umana, per la salute ed il benessere animale o per l‟ambiente,<br />

la comunicazione agli Assessorati deve essere immediata ed accompagnata da una dettagliata relazione riportante<br />

le azioni intraprese per fronteggiare tale non conformità, nonché le eventuali sanzioni applicate.<br />

Gli Assessorati alla <strong>Sanità</strong> delle Regioni e PA informano tempestivamente il Ministero trasmettendo una<br />

relazione riportante le azioni intraprese per fronteggiare tale non conformità, nonché le eventuali sanzioni<br />

applicate per i provvedimenti di competenza, e per portare a compimento l‟iter ispettivo.<br />

Le Regioni e le Province Autonome nell‟ambito delle verifiche ispettive presso le aziende agricole, che<br />

detengono animali, tengono conto anche delle seguenti disposizioni:<br />

articoli n.6,7,9 e parte IV dell‟allegato del Regolamento (CE) n.181/2006 della Commissione del 1<br />

fabbraio 2006 che applica il regolamento (CE) n.1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici ed i<br />

fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento<br />

Ordinanza del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali del 10 dicembre<br />

2008 “misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili” che dispone<br />

che “le proteine animali trasformate di categoria 3 ed i prodotti trasformati derivati da materiali di<br />

categoria 2 di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento (CE) 1774/2002, ottenuti in conformità allo<br />

stesso Regolamento, non possono essere ceduti tal quali alle aziende agricole”<br />

Circolare del 20 febbraio 2009 “Nuove disposizioni in materia di fertilizzanti organici di cui<br />

al Regolamento 1774/2002 – Ispezione FVO DGSANCO 2008 -774” che orevede che i fertilizzanti<br />

ottenuti a partire da proteine animali trasformate di categoria 3 ed i prodotti trasformati derivati da<br />

materiali di categoria 2 di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento (CE) 1774/2002 devono provenire<br />

da impianti approvati in quanto impianti tecnici in conformità con l‟articolo 18 del Regolamento (CE)<br />

1774<br />

Le Regioni e Province Autonome integreranno la relazione annuale con una sisntedi dei risultati dei controlli<br />

previsti ai sensi dei suddetti atti normativi, corredata delle eventuali non conformità riscontrate e relativi<br />

provvedimenti intrapresi per la risoluzione delle stesse.<br />

Le frequenze delle ispezioni negli impianti di produzione, devono essere stabilite sulla base dell‟analisi<br />

dei rischi. A tal fine può essere utilizzato lo strumento di classificazione allegato (allegato 16) al presente piano, o<br />

un analogo metodo, in modo da intervenire sulle strutture di produzione per un rapido adeguamento degli<br />

impianti.<br />

Tuttavia, al fine di garantire un livello minimo dell‟attività ispettiva sul territorio, si forniscono le seguenti<br />

364

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!