28.05.2013 Views

2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

• attivare procedure per il ritiro/richiamo del prodotto dal mercato e informare le autorità<br />

competenti qualora si venga a conoscenza che il prodotto non è conforme alla norme di sicurezza<br />

alimentare.<br />

Quando è prevista la “bollatura sanitaria”?<br />

Il bollo sanitario è applicato dal Veterinario Ufficiale ed è previsto per i seguenti prodotti (articolo 5<br />

comma 2 Reg. (CE) n. 854/2004):<br />

• carcasse di ungulati domestici (bovini, ovini, caprini, suini, equini);<br />

• carcasse di mammiferi di selvaggina di allevamento diverse dai lagomorfi;<br />

• carcasse di selvaggina in libertà di grosse dimensioni (cervi, cinghiali, camosci ecc);<br />

• mezze carcasse (mezzene), quarti o mezzene sezionate al massimo in tre pezzi.<br />

Quando è previsto il “marchio di identificazione”?<br />

Il marchio di identificazione è applicato dal produttore secondo le modalità indicate nel Reg. (CE)<br />

n. 853/2004 (art. 5 c. 1 e allegato II sez. I) ed è previsto per tutti i prodotti di origine animale,<br />

manipolati in uno stabilimento riconosciuto, per i quali non è prevista la bollatura sanitaria (fanno<br />

eccezione le uova, per le quali è prevista una marchiatura particolare).<br />

Il marchio va apposto prima che il prodotto lasci lo stabilimento. Non occorre apporre un nuovo<br />

marchio se ci si limita a ricevere e poi distribuire un prodotto già marchiato senza rimuovere<br />

l‟imballaggio o il confezionamento.<br />

Il marchio di identificazione deve essere apposto direttamente sul prodotto, sull‟imballaggio,<br />

sull‟involucro, su un‟etichetta o una targhetta inamovibile (dipende dal tipo di prodotto) e deve<br />

avere le seguenti caratteristiche: caratteri leggibili, indelebile, chiaramente esposto, contenente<br />

nome o codice del paese (es. IT per l‟Italia) e numero di riconoscimento dello stabilimento, forma<br />

ovale, sigla “CE”.<br />

Cosa si intende per “pericolo” e “rischio”?<br />

• «pericolo»: ciò che, presente nell‟alimento, potrebbe arrecare danno alla salute, come agenti<br />

biologici (batteri, virus, parassiti, miceti), chimici (tossine, residui di pesticidi, farmaci, sostanze<br />

tossiche quali diossine, metalli pesanti) o fisici (pezzi di vetro, schegge di legno o di osso,<br />

frammenti di plastica o di metallo, ecc), o condizione in cui un alimento si trova (es. temperatura),<br />

in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute (Reg. (CE) n. 178/2002).<br />

• «rischio»: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente<br />

alla presenza di un pericolo (Reg. (CE) n. 178/2002). Il rischio si considera più o meno elevato<br />

tenendo conto sia della probabilità che l‟effetto nocivo si verifichi, sia della sua gravità, nel caso<br />

dovesse verificarsi (art. 3 c.9 Reg. (CE) n.178/2002).<br />

L‟identificazione dei pericoli si ottiene con un‟analisi che considera, in modo sistematico, tutti i<br />

pericoli che possono essere presenti in un alimento, le condizioni che portano alla loro presenza e il<br />

rischio effettivo che essi si realizzino. Lo scopo è valutare se i pericoli sono significativi e devono<br />

essere gestiti nell‟ambito delle procedure HACCP.<br />

Sono previste sanzioni per chi non rispetta le disposizioni del pacchetto igiene?<br />

Il mancato rispetto delle norme contenute nel “pacchetto igiene” è soggetto a sanzione,<br />

prevalentemente di natura amministrativa (ad es. D.Lgs. n.190/2006 per quanto riguarda le<br />

violazioni del Reg. (CE) n.178/2002, D. Lgs 6 novembre 2007 n. 193 per quanto riguarda le<br />

violazioni dei Regg.(CE) 852 e 853/2004).<br />

È inoltre prevista la possibilità che l‟autorità competente (Asl), nei casi di mancato rispetto dei<br />

requisiti di igiene e di predisposizione del sistema di autocontrollo, prima di sanzionare fissi un<br />

congruo tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate (“Nel caso in cui<br />

l’autorità’ competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure fissa un congruo<br />

termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate.” Art 6 c.7 D. Lgs n.<br />

193/2007).<br />

Alcuni comportamenti per prevenire le contaminazioni degli alimenti durante la produzione:<br />

1. utilizzare materia prima sana (carne, latte, uova, pesce);<br />

609

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!