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2° edizione - Portale Sanità Abruzzo - Regione Abruzzo

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) tutti i bovini sono immuni da sintomi clinici di brucellosi da almeno sei mesi;<br />

c) tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una delle seguenti<br />

serie di prove, eseguite conformemente all'allegato C del D.Lgs 196/99:<br />

i) due prove sierologiche di cui al punto 10 dell‟allegato A, parte II, del succitato D.Lgs, praticate ad un<br />

intervallo superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi,<br />

ii) tre prove su campioni di latte, effettuate a tre mesi di intervallo e seguite, non meno di sei settimane<br />

dopo, da una prova sierologica di cui al punto 10 dell‟allegato A, parte II, del succitato D.Lgs.<br />

e) i bovini che entrano nell'allevamento provengono da allevamenti ufficialmente indenni<br />

da Brucellosi e, nel caso di bovini di età superiore a 12 mesi, aver subito con esito negativo una<br />

sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato C del D.Lgs 196/99 o hanno<br />

reagito negativamente a qualsiasi altra prova autorizzata in base alla procedura di cui all'art. 17, durante<br />

i trenta giorni precedenti o i trenta giorni seguenti la data dell'introduzione nell'allevamento; in<br />

quest'ultimo caso, l'animale o gli animali devono essere isolati fisicamente dagli altri animali<br />

dell'allevamento in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con essi fino a dimostrazione<br />

della negatività.<br />

Nella regione <strong>Abruzzo</strong> i capi, soggetti al controllo per Brucellosi, che si spostano in compravendita da<br />

vita devono essere saggiati sierologicamente nell‟allevamento di origine nei 30 giorni precedenti lo<br />

spostamento.<br />

2. Un allevamento bovino mantiene la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi se:<br />

a) viene effettuata annualmente, con esito negativo, una delle seguenti serie di prove, conformemente<br />

alle disposizioni dell'allegato C – D.Lgs 196/99:<br />

i)Controllo sierologico annuale;<br />

ii) tre prove dell'anello sul latte, effettuate ad intervalli di almeno tre mesi,<br />

iii) tre saggi ELISA sul latte, effettuati ad intervalli di almeno tre mesi,<br />

iv) due prove dell'anello sul latte, effettuate ad un intervallo di almeno tre mesi e seguite, non meno di<br />

sei settimane dopo, da una delle prove sierologiche di cui al punto 10, parte II, allegato A;<br />

v) due saggi ELISA sul latte effettuati ad un intervallo di almeno tre mesi e seguiti, non meno di sei<br />

settimane dopo, da una delle prove sierologiche di cui al punto 10, parte II, allegato A;<br />

vi) due prove sierologiche, effettuate ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici<br />

mesi.<br />

L‟obiettivo è quello di rendere la <strong>Regione</strong> Ufficialmente Indenne da brucellosi bovina per cui se per<br />

ogni Provincia:<br />

- a partire da allevamenti già Ufficialmente Indenni e si controlla il 100% degli allevamenti, con almeno<br />

il 99,8% degli allevamenti (U.I.), attraverso 1 prova sierologica effettuata ad un intervallo non inferiore<br />

a 3 mesi e non superiore a 12 mesi e la percentuale degli allevamenti infetti non ha superato l‟1%, può<br />

fare la richiesta di dichiarazione di “provincia ufficialmente indenne” alla <strong>Regione</strong> per la trasmissione<br />

al Ministero della Salute di riconoscimento della qualifica di U.I. da brucellosi.<br />

Articolo 2<br />

(Programmazione)<br />

Le operazioni di profilassi ed eradicazione della brucellosi bovina sono obbligatorie su tutto il territorio<br />

della <strong>Regione</strong> <strong>Abruzzo</strong>. Sono esclusi dall‟obbligo suddetto gli allevamenti bovini e bufalini indirizzati<br />

esclusivamente alla produzione della carne senza riproduttori, nei quali tuttavia, non potranno essere<br />

introdotti capi se non provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni.<br />

La Commissione Europea, attraverso le Decisioni 2006/875/CE e 2002/677/CE, ha previsto all‟art. 19,<br />

paragrafo1, lettera c, che gli Stati Membri presentino entro la fine di Luglio di ogni anno, le relazioni<br />

intermedie concernenti i primi 6 mesi ( 1° gennaio-30 giugno ) contenenti almeno le in formazioni<br />

indicate nelle tabelle II, III, IV della Decisione 2002/677/CE. In ogni caso, le istruzioni impartite dalla<br />

C.E., vengono opportunamente ridefinite e trasmesse dal Ministero della Salute.<br />

Per consentire alla <strong>Regione</strong> di consegnare la relazione conclusiva delle attività di sorveglianza entro il<br />

termine indicato dalla programmazione nazionale (20 marzo dell‟anno successivo), i competenti servizi<br />

di sanità animale delle Az. USL e l‟Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” trasmettono<br />

attraverso la BDR, al competente servizio di sanità veterinaria e sicurezza alimentare della direzione<br />

sanità la relazione finale entro il 28 febbraio di ogni anno. In ogni caso il sopraccitato servizio<br />

veterinario regionale qualora non sia stato rispettato il termine di scadenza è autorizzato ad estrarre i<br />

dati per la relazione finale dal sistema informativo SIVRA-BDR<br />

Articolo 3<br />

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