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La giurisprudenza afferma, proprio, che è l’adesione impegnativa e continuativa a dare<br />

<strong>la</strong> misura dell’effettiva partecipazione. Al riguardo, significativa è stata <strong>la</strong> sentenza<br />

del<strong>la</strong> prima sezione di Cassazione penale sul c.d. maxiprocesso, <strong>la</strong> quale ha affermato<br />

come anche <strong>la</strong> so<strong>la</strong> assunzione del<strong>la</strong> qualifica di “uomo d’onore” abbia rilevanza penale<br />

in quanto: «significativa non già di una mera adesione morale, ma addirittura di una<br />

formale affiliazione al<strong>la</strong> cosca mercè apposito rito (c.d. legalizzazione), del<strong>la</strong> coeva<br />

accettazione delle regole dell’agire mafioso e del<strong>la</strong> messa a disposizione del sodalizio di<br />

ogni energia o risorsa personale per qualsiasi richiesto impegno criminale, nell’ambito<br />

del<strong>la</strong> finalità di quel<strong>la</strong> 29 ».<br />

Per quanto concerne le sanzioni, si evidenzia un inasprimento delle stesse attraverso<br />

l’innalzamento dei limiti di pena stabiliti, rispetto al<strong>la</strong> versione del 1982. Così, ad<br />

esempio, nel primo comma in luogo di “da cinque a dieci anni” precedentemente si<br />

trovava “da tre a sei anni”, nel secondo comma in luogo “da sette a dodici anni” si<br />

trovava invece “da quattro a nove”.<br />

Uno dei punti qualificanti di tale normativa già prevista nel 1982, riguarda <strong>la</strong> confisca<br />

obbligatoria “delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle<br />

cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.<br />

Tale disposizione si applica, in caso di condanna divenuta definitiva, per reati di cui<br />

all’art.416 bis quale misura di sicurezza anche se, essendo obbligatoria, ha carattere di<br />

sanzione penale, insieme al<strong>la</strong> sua applicazione quale misura di prevenzione<br />

patrimoniale, su soggetti per i quali, pur in assenza di prove inconfutabili del reato di<br />

associazione mafiosa, vi siano indizi tali per cui il sospetto di appartenenza al<strong>la</strong> mafia<br />

appaia fondato.<br />

Tuttavia, pur riconoscendo il grande valore di tali misure proprio nel<strong>la</strong> capacità di<br />

colpire il punto debole dei mafiosi, ossia <strong>la</strong> ricchezza e il guadagno, risulta insufficiente<br />

per quelle fasce di economia criminale da tempo consolidate, di cui risulti impossibile<br />

ricostruire l’origine ultima. Per ovviare a tale problema, si è introdotto l’art 12 sexies<br />

nel<strong>la</strong> legge 7 agosto 1992 n.356, <strong>la</strong> quale viene ad incidere efficacemente proprio su tale<br />

terreno stabilendo precisi parametri, come il fatto che il soggetto interessato non possa<br />

giustificare <strong>la</strong> provenienza del bene (denaro o altra utilità) e questo abbia un valore<br />

sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta dallo stesso,<br />

in presenza dei quali si dispone <strong>la</strong> confisca obbligatoria, sempre che, però, sul soggetto<br />

29 Tona G., in Segno, n. 172, p. 26.<br />

23

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