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eversiva”. Tale punto verrà, comunque, chiarito e reso esplicito dal<strong>la</strong> nuova<br />

formu<strong>la</strong>zione dell’art.41 bis ad opera del<strong>la</strong> legge n. 279 del 2002, di cui si parlerà nel<br />

prossimo paragrafo.<br />

1.3.1 Analisi dei contenuti applicativi del regime di “carcere duro”<br />

Appare utile illustrare alcuni degli istituti e delle regole penitenziarie che nel 1992<br />

formavano oggetto di sospensione a seguito dell’applicazione del regime 41 bis o.p.<br />

Tali provvedimenti miravano, in generale, al<strong>la</strong> limitazione dei diritti del detenuto e in<br />

partico<strong>la</strong>re operavano su due diversi piani: il primo riguarda l’ambito dei rapporti che il<br />

detenuto intrattiene con il mondo esterno, il secondo, invece, attiene alle occasioni di<br />

socialità interna e alle attività tipiche del<strong>la</strong> permanenza in istituto.<br />

Sotto il primo profilo, le restrizioni si concretizzavano con <strong>la</strong> limitazione quantitativa<br />

dei colloqui con familiari e conviventi, il divieto di colloqui con terzi - salvo che per il<br />

comprovato compimento di atti giuridici - <strong>la</strong> sospensione dei colloqui aventi carattere<br />

premiale, il divieto di corrispondenza telefonica, <strong>la</strong> sottoposizione a visto di controllo<br />

del<strong>la</strong> corrispondenza episto<strong>la</strong>re e telegrafica in partenza o in arrivo. Altre restrizioni<br />

riguardavano <strong>la</strong> ricezione di beni e oggetti dall’esterno e di somme in peculio superiore<br />

all’ammontare mensile stabilito dall’amministrazione penitenziaria, nonchè il divieto<br />

d’invio di somme all’esterno, non inerenti alle spese di difesa delle multe e delle<br />

ammende.<br />

Sul piano del trattamento interno all’istituto e delle occasioni di socialità tra detenuti, le<br />

principali disposizioni sospensive attenevano al<strong>la</strong> limitazione delle ore di permanenza<br />

all’aperto, l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti o degli internati incaricati di<br />

control<strong>la</strong>re <strong>la</strong> preparazione del vitto, l’esclusione dal<strong>la</strong> gestione del servizio biblioteca e<br />

dall’organizzazione di attività culturali, ricreative e sportive, volte al<strong>la</strong> realizzazione<br />

del<strong>la</strong> personalità dei detenuti e degli internati, e il divieto di svolgimento di attività<br />

artigianali per conto terzi nonchè per conto proprio che comportino l’utilizzo di<br />

strumenti potenzialmente pericolosi.<br />

A riguardo, il racconto di Salvatore Annacondia, col<strong>la</strong>boratore di giustizia, testimonia<br />

delle restrizioni cui fu sottoposto: «(...) Il 41 bis c’imponeva di avere in cel<strong>la</strong> solo<br />

pochissimi indumenti, specificatamente indicati, non potevamo tenere in cel<strong>la</strong> <strong>la</strong><br />

macchinetta del caffè nè cucinare; non potevamo acquistare cibi crudi, <strong>la</strong> posta era<br />

censurata, non potevamo avere corrispondenza con i pregiudicati e quindi se i nostri<br />

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