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ampio margine di discrezionalità all’amministrazione nel valutare quali situazioni<br />

potessero determinare il ricorso al<strong>la</strong> sospensione suddetta.<br />

L’art. 41 bis, inoltre, delinea in modo più chiaro, seppur ancora generico, i presupposti<br />

che devono motivare <strong>la</strong> facoltà del Ministro di Grazia e Giustizia di sospendere le<br />

ordinarie regole trattamentali, circoscrivendo l’ambito di operatività dello strumento<br />

alle sole situazioni emergenziali che si connotassero per <strong>la</strong> loro imprevedibilità e per<br />

l’eccezionale gravità.<br />

Tuttavia, ancora una volta, si è dovuto attendere l’ennesima strage per rendere più<br />

incisivo il provvedimento. Il decreto legge n. 306 (cosiddetto “decreto anticriminalità”),<br />

in partico<strong>la</strong>re l’art.19 introduttivo del comma 2 dell’art.41 bis, verrà varano solo l’8<br />

giugno del 1992, poche settimane dopo <strong>la</strong> strage di Capaci, il 23 maggio in cui persero<br />

<strong>la</strong> vita il giudice Giovanni Falcone, <strong>la</strong> moglie Francesca Morvillo e tre agenti del<strong>la</strong><br />

scorta, e verrà convertito nel<strong>la</strong> legge n. 356 solo il 7 agosto in seguito al<strong>la</strong> strage di via<br />

D’Amelio, il 19 luglio che uccise il giudice Paolo Borsellino e <strong>la</strong> sua scorta.<br />

Il testo così recita:<br />

“ Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del<br />

Ministro dell’Interno, il Ministro del<strong>la</strong> Giustizia ha altresì <strong>la</strong> facoltà di sospendere, in<br />

tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo<br />

periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis, in re<strong>la</strong>zione ai quali vi siano elementi tali da<br />

far ritenere <strong>la</strong> sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o<br />

eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dal<strong>la</strong> presente<br />

legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza. La<br />

sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette<br />

esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente”.<br />

Il punto focale su cui bisogna porre attenzione è <strong>la</strong> ratio che sottostà al comma 2, ben<br />

diversa dal comma 1, in partico<strong>la</strong>re su due caratteristiche: <strong>la</strong> prima re<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong><br />

specificazione delle situazioni che motivano l’applicazione del<strong>la</strong> misura; <strong>la</strong> seconda<br />

re<strong>la</strong>tiva ai destinatari.<br />

La previsione dell’applicazione di tale provvedimento per “gravi motivi di ordine e di<br />

sicurezza pubblica”, sicuramente riflettono <strong>la</strong> politica emergenziale di quel periodo,<br />

sottolineando come tale comma sia stato voluto proprio per disciplinare situazioni di<br />

al<strong>la</strong>rme sociale e di grave tensione all’esterno del carcere, quali le stragi e i grandi<br />

omicidi eccellenti, al fine di preservare esigenze extrapenitenziarie (l’ordine e <strong>la</strong><br />

sicurezza pubblica appunto), che si presumeva essere state cagionate da alcuni detenuti,<br />

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