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familiari, gli unici con i quali potevamo aver<strong>la</strong>, lo erano, neppure con loro; non<br />

potevamo avere corrispondenza con altre carceri; potevamo avere solo due ore d’aria al<br />

giorno (prima ne avevamo quattro di ore d’aria) (...) 42 » .<br />

I contenuti dei provvedimenti ministeriali, fin qui illustrati, non sono esplicitamente<br />

dedotte dal<strong>la</strong> normativa, quanto dalle ordinanze dei Tribunali di Sorveglianza, nonchè<br />

dal testo di alcune sentenze del<strong>la</strong> Corte Costituzionale, quali ad esempio <strong>la</strong> n.349 del<br />

28/7/1993 e 26 novembre 1997 n.376, perciò non esauriscono <strong>la</strong> portata delle previsioni.<br />

Questo sottolinea <strong>la</strong> genericità del<strong>la</strong> norma nel<strong>la</strong> caratterizzazione dei suoi<br />

provvedimenti, adattando <strong>la</strong> sospensione totale o parziale delle regole di trattamento e<br />

degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario al<strong>la</strong> pericolosità del soggetto, al<strong>la</strong><br />

gravità del<strong>la</strong> situazione e sempre al fine di ristabilire l’ordine e <strong>la</strong> sicurezza pubblica.<br />

Tali limitazioni venivano ad aggiungersi alle direttive adottate dall’Amministrazione<br />

penitenziaria in ordine all’organizzazione interna degli istituti. In partico<strong>la</strong>re riguardo ai<br />

detenuti sottoposti al regime del 41bis, trattandosi degli esponenti criminali di maggiore<br />

rilievo quindi più pericolosi, <strong>la</strong> circo<strong>la</strong>re D.a.p. del 21 aprile 1993 n.3359/5809, stabilì il<br />

trasferimento di questi in istituti o sezioni - lontani dalle regioni di provenienza del<br />

soggetto - cosiddetti ad ‘ad alta sicurezza”, in cui le disposizioni già ampiamente<br />

restrittive di tali istituti, dovevano essere applicate “con maggiore rigore”. Elementi<br />

caratterizzanti furono l’iso<strong>la</strong>mento insieme a una attenta e scrupolosa sorveglianza che<br />

restringevano i diritti previsti dall’ordinamento penitenziario e le regole di trattamento,<br />

tale da far valere <strong>la</strong> definizione del 41 bis quale “regime di carcere duro”.<br />

In Italia gli istituti ad alta sicurezza si trovavano a Cuneo, Ascoli Piceno, Spoleto,<br />

Asinara e Pianosa (l’utilizzazione per finalità detentive degli ultimi due cessò il 31<br />

ottobre 1997).<br />

Neanche in tale contesto, comunque, vennero specificati i contenuti dei provvedimenti<br />

restrittivi dovendosi adattare al diverso livello di gravità delle situazioni.<br />

Il termine di efficacia dei decreti re<strong>la</strong>tivi al 41 bis fu inizialmente annuale e prevedeva<br />

che al<strong>la</strong> scadenza le restrizioni potevano essere rinnovate per un tempo pari a quello<br />

stabilito dal<strong>la</strong> prima applicazione, ma a partire dal 1994 si è stabilito che il rinnovo<br />

avrebbe avuto durata semestrale.<br />

A dimostrazione del carattere eccezionale ed emergenziale del<strong>la</strong> misura, l’art.29 del<br />

decreto legge 306/92 statuiva che le disposizioni previste dall’art.41 bis cessavano di<br />

avere effetto trascorsi i tre anni. In realtà <strong>la</strong> provvisorietà di tale regime verrà smentita<br />

42 Cit. in Vio<strong>la</strong>nte L., Mafie e antimafia. Rapporto ’96, p. 105.<br />

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