Il controllo di gestione nell'amministrazione finanziaria ... - Magellano
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comma 4 del D.Lgs. 300/99, è in<strong>di</strong>viduata una Upb, sud<strong>di</strong>visa in tre<br />
capitoli, nella quale confluiscono le risorse finanziarie stipulate in sede<br />
<strong>di</strong> convenzione, quale dotazione e corrispettivo per l’agenzia a fronte<br />
dell’attività che si impegna a svolgere in favore del ministero. L’in<strong>di</strong>viduazione<br />
<strong>di</strong> una Upb in corrispondenza ad ogni agenzia fiscale rileva<br />
dunque dal punto <strong>di</strong> vista dell’inserimento degli stanziamenti nel<br />
bilancio statale, e non da quello della adozione della contabilità pubblicistica<br />
da parte dell’agenzia, fatte salve le ovvie esigenze <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>contazione<br />
e vigilanza da parte ministeriale.<br />
La riforma della contabilità pubblica operata nella seconda metà<br />
degli anni ’90, pur introducendo notevoli elementi <strong>di</strong> innovazione –<br />
la nuova struttura del bilancio dello Stato, il sistema unico <strong>di</strong> contabilità<br />
economica per centri <strong>di</strong> costo, la riorganizzazione del processo<br />
<strong>di</strong> formazione del bilancio dello Stato, il monitoraggio dell’azione<br />
amministrativa e dei connessi risultati finalizzato al <strong>controllo</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>gestione</strong> – ha mantenuto in essere la CO.FI. e la funzione autorizzativa<br />
del bilancio <strong>di</strong> previsione. Numerose sono le motivazioni alla<br />
base <strong>di</strong> una siffatta scelta.<br />
Prima tra queste, la prevalenza storica <strong>di</strong> una logica fondata sul<br />
<strong>controllo</strong> preventivo degli atti, perfettamente in linea con la finalità<br />
autorizzativa della contabilità pubblica. La necessità, poi, in assenza <strong>di</strong><br />
meccanismi <strong>di</strong> mercato, <strong>di</strong> strumenti istituzionali capaci <strong>di</strong> garantire<br />
preventivamente alla citta<strong>di</strong>nanza lo svolgimento ad un livello accettabile<br />
delle funzioni pubbliche.<br />
Infine, la possibilità da parte dello Stato <strong>di</strong> limitare la capacità <strong>di</strong><br />
spesa delle amministrazioni <strong>di</strong>verse dallo Stato, imponendo un certo<br />
grado <strong>di</strong> accentramento al sistema della finanza pubblica. Infatti,<br />
anche se la tendenza in atto è verso una maggiore autonomia nel<br />
reperimento delle entrate (fenomeno <strong>di</strong> cui il c.d. “federalismo fiscale”è<br />
uno degli aspetti più rilevanti) il sistema finanziario pubblico<br />
italiano presenta ancora caratteri propri <strong>di</strong> un “sistema a finanza<br />
derivata”. Non solo, infatti, la quota dei trasferimenti dallo Stato ai<br />
livelli <strong>di</strong> governo subor<strong>di</strong>nati è tuttora rilevante e copre anche le<br />
spese relative a funzioni <strong>di</strong> recente attribuzione o devoluzione, ma la<br />
finalità <strong>di</strong> tenere sotto <strong>controllo</strong> la spesa e l’indebitamento del settore<br />
pubblico nel suo complesso (basti pensare al “patto <strong>di</strong> stabilità”)<br />
comporta una serie <strong>di</strong> vincoli sulla <strong>gestione</strong> <strong>finanziaria</strong> e <strong>di</strong> cassa<br />
(tesoreria unica, ricorso all’indebitamento, monitoraggio dei flussi da<br />
parte del Ministero dell’economia e delle finanze, etc.) degli enti<br />
decentrati. Vincoli maggiormente compatibili e più facilmente attuabili<br />
con un sistema contabile preventivo connotato dalla preminenza<br />
della funzione autorizzativa 7.<br />
9.2.3 Limiti della contabilità <strong>finanziaria</strong><br />
<strong>Il</strong> processo <strong>di</strong> riforma che ha investito anche dal punto <strong>di</strong> vista contabile<br />
la pubblica amministrazione, dunque, non ha portato ad accantonare<br />
la CO.FI., ma piuttosto ad affiancare ad essa, a seguito della riforma<br />
contabile operata dal D.Lgs. 279/97, la c.d. “contabilità economicoanalitica<br />
per centri <strong>di</strong> costo”. Quest’ultima, basata sul criterio della<br />
7. Cfr. Borgonovi E., Principi<br />
e sistemi aziendali per<br />
le amministrazioni pubbliche,<br />
Egea, Milano, 2000. Si<br />
noti che la limitata autonomia<br />
dei sistemi tributari<br />
regionali e locali ha un<br />
riflesso rilevante anche per<br />
l’attività dell’amministrazione<br />
<strong>finanziaria</strong>: una<br />
parte consistente delle<br />
entrate tributarie locali<br />
consiste, infatti, <strong>di</strong> quote <strong>di</strong><br />
compartecipazione o <strong>di</strong><br />
ad<strong>di</strong>zionali a tributi erariali,<br />
per cui la relativa attività<br />
<strong>di</strong> accertamento, verifica e<br />
riscossione è svolta dall’Agenzia<br />
delle entrate.<br />
I SISTEMI CONTABILI 199