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Il controllo di gestione nell'amministrazione finanziaria ... - Magellano

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Dipartimenti del Ministero delle finanze in agenzie fiscali, pone in<br />

risalto la necessità <strong>di</strong> transitare dalla logica giuri<strong>di</strong>co-formale a quella<br />

orientata ai risultati.<br />

L’Agenzia delle entrate, così come le consorelle, ha personalità giuri<strong>di</strong>ca<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico ed è dotata <strong>di</strong> autonomia regolamentare,<br />

amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e <strong>finanziaria</strong>. I<br />

principi <strong>di</strong> organizzazione e funzionamento delle agenzie fiscali sono<br />

contenuti negli statuti delle medesime, deliberati da ciascun Comitato<br />

<strong>di</strong>rettivo e approvati dall’allora Ministro delle finanze 15. Gli aspetti<br />

organizzativi e contabili, in particolare, sono “normati” nell’ambito<br />

dell’autonomia <strong>di</strong> ciascuna agenzia nei rispettivi Regolamenti.<br />

Per quanto riguarda la contabilità, in particolare, l’art. 70 del<br />

D.Lgs. n. 300/99 sancisce che: “il comitato <strong>di</strong>rettivo delibera il regolamento<br />

<strong>di</strong> contabilità che è sottoposto al Primo Ministro secondo<br />

<strong>di</strong>sposizioni dell’art. 60. <strong>Il</strong> regolamento si conforma, nel rispetto delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni generati in materia <strong>di</strong> contabilità pubblica e anche prevedendo<br />

apposite note <strong>di</strong> raccordo della contabilità aziendale, ai principi<br />

desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del co<strong>di</strong>ce civile”.<br />

<strong>Il</strong> regolamento <strong>di</strong> contabilità dell’Agenzia delle entrate, deliberato<br />

dal comitato <strong>di</strong>rettivo il 30.11.2000 in base all’art. 70, comma 5 e sottoposto<br />

al ministro secondo le <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 60 del D.Lgs. n.<br />

300/99, per quanto riguarda gli aspetti <strong>di</strong> natura strettamente contabile,<br />

si ispira in maniera prevalente al dettato civilistico, pur nel rispetto<br />

delle norme <strong>di</strong> contabilità pubblica richiamate. A tal proposito, l’art.<br />

11 del regolamento in<strong>di</strong>vidua gli appositi strumenti <strong>di</strong> raccordo tra il<br />

bilancio d’esercizio dell’agenzia e il ren<strong>di</strong>conto generale dell’amministrazione<br />

dello Stato. Nel contempo, è stato previsto un costante flusso<br />

<strong>di</strong> informazioni verso il Ministero – all’epoca, delle finanze – delegato<br />

per legge al <strong>controllo</strong> dell’agenzia, in particolare per quanto riguarda<br />

la <strong>gestione</strong> della convenzione 16.<br />

Per assicurare la massima snellezza operativa, sono stati <strong>di</strong>sciplinati<br />

i principali aspetti della <strong>gestione</strong> amministrativa e contabile, rinviando<br />

la trattazione degli elementi <strong>di</strong> dettaglio a specifiche norme interne 17.<br />

In particolare, i documenti contabili dell’agenzia sono rappresentati<br />

da:<br />

• il bilancio d’esercizio, come previsto dagli articoli 2423 bis e<br />

seguenti del co<strong>di</strong>ce civile, nelle sue tre componenti (stato patrimoniale,<br />

conto economico e nota integrativa) e che si caratterizza,<br />

oltre che per la forte valenza informativa nei confronti dei terzi,<br />

anche come strumento <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>contazione e <strong>di</strong> verifica dell’attività<br />

svolta (art. 6 del Regolamento citato);<br />

• la relazione sulla <strong>gestione</strong>, prevista dall’ art. 2428 c.c., che riferisce in<br />

merito alle attività svolte durante l’esercizio, agli obiettivi concordati<br />

con il Ministero, nonché sui programmi e sulle iniziative da<br />

intraprendere (art. 6, comma 2);<br />

• il documento programmatico annuale o budget, “che determina gli<br />

obiettivi economici e finanziari e articola le relative previsioni <strong>di</strong><br />

15. <strong>Il</strong> Comitato <strong>di</strong>rettivo è<br />

nominato per la durata <strong>di</strong><br />

cinque anni ed è composto<br />

da sei membri, oltre al<br />

<strong>di</strong>rettore dell’agenzia che<br />

lo presiede. Per ulteriori<br />

particolari si veda in proposito<br />

l’Appen<strong>di</strong>ce.<br />

16. Si veda in proposito il<br />

Cap. 6.<br />

17. Cfr.: La riforma dell’amministrazione<strong>finanziaria</strong>,<br />

documento pubblicato<br />

sul sito web del Dipartimento<br />

per le politiche<br />

fiscali – www.finanze.it<br />

I SISTEMI CONTABILI 205

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