Il controllo di gestione nell'amministrazione finanziaria ... - Magellano
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ha infatti optato per un ri<strong>di</strong>mensionamento del ricorso al modello agenziale,<br />
attribuendo la maggior parte delle competenze dell’agenzia, peraltro<br />
mai istituita, al Dipartimento della protezione civile. Tale intervento<br />
normativo ha invece attribuito alcune funzioni tecnico-operative all’Agenzia<br />
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, ripristinando<br />
invece le attribuzioni del Servizio sismico nazionale (che resta dunque<br />
autonomo dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente) e del Servizio<br />
idrografico e mareografico, già previste confluire nella progettata Agenzia<br />
della protezione civile.<br />
Quale che ne sia lo specifico status in<strong>di</strong>viduale, le agenzie fanno<br />
parte a pieno titolo dell’amministrazione ministeriale, essendovi inserite<br />
con il rango <strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> primo livello, dotate <strong>di</strong> una certa autonomia<br />
ed aventi tipicamente funzioni <strong>di</strong> natura tecnico-operativa.<br />
Poiché le agenzie svolgono al loro interno tutti i compiti e le attività<br />
inerenti le funzioni attribuite, sia strumentali che <strong>di</strong> erogazione finale,<br />
esse sono assimilabili ai <strong>di</strong>partimenti, per ampiezza del grado <strong>di</strong> integrazione<br />
verticale dei processi e per l’imme<strong>di</strong>ata riconducibilità ad<br />
una specifica missione, <strong>di</strong>fferenziandosene invece quanto ad autonomia<br />
e regime <strong>di</strong> funzionamento. Le unità <strong>di</strong> primo livello sono dunque<br />
definite secondo criteri abbastanza omogenei per tutti i ministeri<br />
e sono caratterizzate dal comune modello <strong>di</strong> relazioni fra vertice politico<br />
e <strong>di</strong>rigenza amministrativa, <strong>di</strong>fferenziandosi invece ciascun ministero<br />
in relazione al complessivo modello organizzativo adottato (per<br />
<strong>di</strong>partimenti o per <strong>di</strong>rezioni generali; con la presenza o meno <strong>di</strong> agenzie)<br />
ed all’articolazione interna <strong>di</strong> ciascuna delle unità <strong>di</strong> base.<br />
La rilevanza degli strumenti <strong>di</strong> <strong>controllo</strong>, strategico e <strong>di</strong> <strong>gestione</strong>,<br />
può cogliersi proprio nella nuova definizione in termini funzionali dei<br />
ministeri e dei rapporti tra ministro, apparati ministeriali in senso<br />
stretto ed agenzie. Anche laddove le funzioni siano svolte me<strong>di</strong>ante<br />
agenzie, che, come accennato, fanno parte a pieno titolo dell’amministrazione<br />
statale, la responsabilità politica complessiva ed i connessi<br />
poteri d’in<strong>di</strong>rizzo competono al ministro. Si comprende così l’importanza<br />
ed il ruolo, esclusivo, <strong>di</strong> supporto alle funzioni proprie del ministro<br />
assegnato agli uffici <strong>di</strong> <strong>di</strong>retta collaborazione, tra i quali deve essere<br />
necessariamente compreso il servizio <strong>di</strong> <strong>controllo</strong> interno. La valutazione<br />
dei risultati conseguiti dall’amministrazione nel perseguimento<br />
<strong>di</strong> ciascuna policy, in relazione all’impiego delle risorse, parimenti<br />
monitorato, trova un supporto specialistico e metodologico negli strumenti<br />
propri del <strong>controllo</strong> strategico, che costituisce infatti una delle<br />
principali attribuzioni del servizio interno <strong>di</strong> <strong>controllo</strong>.<br />
L’importanza dei sistemi e degli strumenti <strong>di</strong> <strong>controllo</strong>, e delle<br />
strutture a ciò deputate, non si esaurisce certo nel rapporto, per così<br />
<strong>di</strong>re interno, tra ministro (o, al limite, governo nel suo complesso, attesa<br />
la rivalutazione dell’in<strong>di</strong>rizzo unitario <strong>di</strong> governo che si è avuta con<br />
la parallela riforma del ruolo della Presidenza del consiglio) ed apparati<br />
amministrativi (<strong>di</strong>partimenti, <strong>di</strong>rezioni generali o agenzie). La<br />
visibilità degli sforzi compiuti, delle attività svolte e dei risultati conseguiti,<br />
invece, è uno dei presupposti e dei punti car<strong>di</strong>ne dell’accountability<br />
nei confronti dei citta<strong>di</strong>ni, destinatari, finanziatori e committenti<br />
LA RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO STATO 23