30.05.2013 Views

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art.2 Art.14<br />

Cessione di servizi<br />

Nel rispetto dell’autonomia delle singole testate, secondo le norme degli artt. 6, 34<br />

e 42, la cessione ad altre aziende o testate di servizi di corrispondenza e di collaborazione<br />

forniti dai giornalisti dipendenti darà luogo per la durata dell’utilizzazione ad<br />

un maggiore compenso nella misura del 30% dello stipendio mensile.<br />

Tale maggiore compenso non sarà però computabile ad alcun effetto e nessuna<br />

indennità sarà dovuta al termine della cessione.<br />

Per la cessione di singoli articoli sarà dovuto al giornalista un equo compenso da<br />

concordarsi in sede aziendale e comunque non inferiore a € 10 per articolo.<br />

La cessione di articoli, servizi di corrispondenza e di collaborazione può avvenire<br />

soltanto previa autorizzazione del giornalista interessato.<br />

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non trovano applicazione per le fattispecie<br />

di cui al comma 4 dell’art. 4. Dall’applicazione del presente articolo sono<br />

esonerate le agenzie di informazioni per la stampa.<br />

Note a verbale<br />

1) L’obbligo del pagamento del compenso discende dall’utilizzazione economica<br />

da parte dell’azienda del servizio originale e dell’articolo del giornalista indipendentemente<br />

dalla qualifica che il medesimo riveste.<br />

2) Agli effetti dell’applicazione di questo articolo, per stipendio mensile si intende:<br />

minimo tabellare, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, superminimi<br />

individuali ed eventuali maggiorazioni per lavoro notturno.<br />

100

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!