Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.2 Art.26<br />
La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva dà diritto al giornalista alla<br />
conservazione del posto senza percezione di stipendio né assegni di qualsiasi natura<br />
per tutta la durata della ferma. Il periodo di tempo passato sotto le armi per<br />
servizio di leva viene computato ai fini dell’anzianità.<br />
In caso di richiamo alle armi il trattamento sarà quello stabilito dalle norme di legge.<br />
Commento<br />
La disposizione contrattuale in esame è destinata<br />
a perdere rilevanza, a seguito della “sospensione<br />
a tempo indeterminato” del servizio di leva obbligatorio<br />
disposta, con decorrenza dal primo gennaio<br />
2005, per effetto della L. 23/8/2004 n. 226.<br />
Il diritto alla conservazione del posto per il lavoratore<br />
chiamato ad assolvere agli obblighi militari<br />
è innanzitutto sancito dal D. Lgs c.p.s. 13/9/46 n.<br />
303 1 , il cui articolo 1 prevede che “La chiamata<br />
alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende<br />
il rapporto di lavoro per tutto il periodo<br />
del servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto<br />
alla conservazione del posto”, oltre ad essere<br />
tutelato anche a livello costituzionale 2 . Al servizio<br />
militare è altresì equiparato, a tutti gli effetti, il servizio<br />
civile 3 (parimenti divenuto volontario).<br />
La norma contrattuale precisa poi che il periodo<br />
di assenza deve essere computato ai fini dell’anzianità<br />
di servizio; anche tale disposizione è da<br />
ritenersi conforme alla previsione legale, ed ai<br />
Servizio militare<br />
158<br />
principi enunciati in materia dalla giurisprudenza;<br />
in particolare, in applicazione di tale precetto è<br />
stato riconosciuto utile ai fini della maturazione<br />
degli scatti di anzianità il periodo di astensione<br />
in esame: “La durata del servizio militare obbligatorio,<br />
conformemente all’art. 52 c. 2 Cost e in<br />
applicazione della sentenza della Corte Cost. n.<br />
8 del 1963, deve essere computata come utile ai<br />
fini della corresponsione degli scatti di anzianità,<br />
sostituendosi, ai sensi dell’art. 1419 c. 2, il citato<br />
precetto costituzionale alla clausola eventualmente<br />
difforme <strong>dei</strong> contratti collettivi” 4 . Sempre<br />
in applicazione <strong>dei</strong> principi enunciati, il periodo<br />
di sospensione deve ritenersi utile ai fini della<br />
maturazione di eventuali premi di anzianità 5 , ma<br />
anche dell’aumento automatico delle ferie previsto<br />
dall’art. 23 del contratto. In base all’attuale<br />
formulazione dell’art. 2120 c.c., il periodo di servizio<br />
militare di leva non produce invece effetti ai<br />
fini del calcolo del Tfr e tale differente trattamento<br />
rispetto ad altre cause di sospensione del rapporto<br />
(quali maternità e infortunio) è stato ritenuto<br />
1 Si tratta di un decreto emesso dal Capo provvisorio dello stato, con cui è stato di fatto modificato il comma 1 dell’art. 2111<br />
c.c., che prevedeva la risoluzione automatica del rapporto di lavoro in caso di chiamata alle armi. Tale disposizione risulta<br />
confermata dal DPR 14/2/64 n. 237, art. 77, che fissa altresì in trenta giorni dalla collocazione in congedo illimitato il termine<br />
per porsi a disposizione del datore di lavoro, pena la risoluzione automatica del rapporto.<br />
2 “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizioni di<br />
lavoro del cittadino né l’esercizio <strong>dei</strong> diritti politici” Art. 52 c. 2 Cost.<br />
3 “Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione<br />
dell’anzianità lavorativi ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali<br />
la legislazione vigente riconosce il servizio di leva” art. 6 L. 8/7/98 n. 230.<br />
4 Cass. 10/4/87 n. 3577, in Not. Giur. Lav. 1987, 449; conf. Cass. 14/11/88 n. 6166, in Riv. Giur. Lav. 1989; II, 46; la sentenza<br />
della Corte Costituzionale citata nella massima sopra riportata è pubblicata in Giur. Cost. 1963, 71.<br />
5 Cass. 26/6/72 n. 2163, in Mass. giur. Lav. 1972, 505.