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lavoratore 38 ;<br />

• nel caso di sottrazione di beni aziendali. Tuttavia,<br />

a tale riguardo è stato affermato che la<br />

legittimità del licenziamento va valutata con<br />

riguardo al valore del bene sottratto e alla presenza<br />

di precedenti specifici 39 . In senso parzialmente<br />

difforme, è stato ritenuto che non<br />

tanto bisogna considerare il valore <strong>dei</strong> beni<br />

sottratti, quanto il complessivo svolgimento<br />

del rapporto di lavoro, concludendo nel senso<br />

della sproporzione del licenziamento nel caso<br />

di un rapporto di lunga durata, senza precedenti<br />

disciplinari 40 ;<br />

• la violazione del precetto di cui all’art. 2104<br />

c.c. (che, come si è detto, obbliga il lavoratore<br />

ad osservare le disposizioni impartite dal<br />

datore di lavoro) può integrare gli estremi del<br />

licenziamento per giustificato motivo soggettivo,<br />

ove si verifichi una ripetuta manifestazione<br />

di insubordinazione e di inosservanza delle<br />

regole di correttezza nei rapporti all’interno<br />

257<br />

dell’azienda e con i superiori, ancorché non<br />

accompagnata da un comportamento oltraggioso,<br />

essendo sufficiente che l’insubordinazione<br />

mostri la pervicace insofferenza e rifiuto<br />

verso il legittimo uso <strong>dei</strong> poteri di controllo e di<br />

disciplina del datore di lavoro 41 ;<br />

• nel caso del lavoratore che, divenuto incapace<br />

di svolgere la precedente mansione, si sia rifiutato<br />

di svolgere quella successivamente assegnata<br />

e individuata a seguito di accertamenti<br />

espletati a garanzia del lavoratore stesso 42 ;<br />

• nel caso di un lavoratore che aveva con violenza<br />

abusato di una collega sul posto di lavoro<br />

43 o che comunque aveva compiuto molestie<br />

sessuali nei confronti di una collega durante il<br />

rapporto di lavoro 44 ;<br />

• con riferimento all’attività lavorativa prestata<br />

in forma autonoma o alle dipendenze di terzi<br />

dal lavoratore sospeso in CIGS 45 , è stato affermato<br />

che il lavoratore in questione pone in essere<br />

un inadempimento contrattuale che può<br />

38 Pret. Milano 8/6/90, in Dir. e prat. lav. 1991, 266. Cass. 23/2/96 n. 1421, in Lav. giur. 1997, 295, ha precisato che, essendo<br />

il rapporto di lavoro subordinato fondato su un’obbligazione di facere e non di risultato, lo scarso rendimento giustifica il licenziamento<br />

solo se il datore di lavoro dimostri la negligenza del lavoratore (v. anche Trib. Milano 1/7/2008, in Lav. nella giur.<br />

2009, 97, e in Orient. della giur. del lav. 2008, 698, con nota di Valentina Aniballi, “Scarso rendimento e sanzioni disciplinari<br />

conservative”; Trib. Roma 15/11/97, in D&L 1998, 477; Trib. Firenze 3/4/97, in Giur. Tosc. 1997, 854).<br />

39 Cass. 28/9/98 n. 9692, in Lav. giur. 1999, 286; Cass. 23/6/97 n. 5601, ivi 1998, 29 e in D&L 1998, 470, con nota di MUG-<br />

GIA; Cass. 17/2/88 n. 1697, in Dir. e prat. lav. 1988, 2042; Pret. Roma 17/3/98, in Lav. giur. 1998, 698; Trib. Milano 30/11/96,<br />

in D&L 1997, 392 e in Orientamenti 1996, 953; Pret. Milano 29/11/93, ivi 1994, 112. Cass. 18/2/00 n. 1892, in Mass. giur. lav.<br />

2000, 389, con nota di DE MARINIS, ha ritenuto che l’entità del danno patrimoniale arrecato al patrimonio del datore di lavoro<br />

(valutato anche in considerazione delle dimensioni dell’impresa) può escludere la legittimità del licenziamento. Un orientamento<br />

minoritario pone invece l’accento sulla lesione dell’elemento fiduciario che consegue alla sottrazione del bene aziendale,<br />

con conseguente legittimità del licenziamento a prescindere dall’intrinseco valore del bene sottratto: Cass. 8/2/00 n. 1412, in<br />

Orientamenti 2000, 479; Cass. 27/12/99 n.14567, in Riv. Giur. Lav. 2000, 456, con nota di FORTE; Cass. 14/5/97 n. 4212, in<br />

Giur. it. 1998, I, I, 913; Cass. 10/11/89 n. 4728, in Mass. giur. lav. 1990, 47; Pret. Bari 26/4/97, in Orientamenti 1997, 784; Pret.<br />

Torino 14/10/96, in Giur. piemontese 1997, 308; Pret. Milano 14/1/94, in Lav. giur. 1994, 501.<br />

40 Pret. Milano 2/4/92, in D&L 1992, 960, con nota di CASTALDO.<br />

41 Cass. 2/4/87 n. 3199, in Dir. e prat. lav. 1987, 2444; Pret. Bergamo 13/2/90, ivi 1990, 2452; Pret. Foggia 6/11/89, ivi 1990,<br />

648; Trib. Latina 19/9/89, in Riv. it. dir. lav. 1990, II, 248.<br />

42 Cass. 4/6/92 n. 6822, in Foro it., Rep. 1992, v. Lavoro (rapporto), n. 1684. In tema, si veda però anche Trib. Milano 23/5/98,<br />

in D&L 1998, 1062, secondo cui il rifiuto da parte del lavoratore di svolgere mansioni che – in base a Ctu medico-legale – risultino<br />

controindicate in relazione alla sua invalidità lavorativa costituisce un comportamento di tutela della propria salute, e non<br />

può pertanto essere considerato inadempimento legittimante il recesso in tronco da parte del datore di lavoro.<br />

43 Pret. Torino 26/1/91, in Riv. it. dir. lav. 1991, II, 431.<br />

44 Cass. 18/4/00 n. 5049, in Orientamenti 2000, 505; Pret. Milano 27/8/97, in Lav. giur. 1998, 516; Pret. Milano 15/5/96, ivi<br />

1996, 859. Il licenziamento è stato ritenuto legittimo anche nei confronti del dipendente che aveva accusato un collega di<br />

molestie sessuali, senza poi riuscire a provarle nel corso del giudizio (Cass. 8/1/00, n. 143, in Riv. it. dir. lav. 2000, 764, con<br />

nota di D’APONTE).<br />

45 L’ipotesi è vietata dall’art. 3 c. 2 D. L. Lgt. 788/45 per la CIG ordinaria; il divieto è stato successivamente esteso alla CIGS<br />

dall’art. 2 L. 1115/68 e ribadito dall’art. 8 L. 160/88.

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