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Art.23<br />

Diritti sindacali<br />

In tema di permessi sindacali, l’art. 23 CNL <strong>Giornalisti</strong><br />

riconosce il diritto di fruire <strong>dei</strong> permessi<br />

retribuiti per tutto il tempo necessario allo svolgimento<br />

delle rispettive funzioni ai giornalisti che<br />

ricoprano cariche negli organi previsti dagli statuti<br />

della FNSI e delle Associazioni regionali della<br />

stampa, o che risultino delegati ai congressi della<br />

categoria oppure incaricati delle trattative sindacali,<br />

o ancora che siano membri della Commissione<br />

Paritetica ex art. 47 CNLG. I giornalisti che<br />

siano parte degli organi direttivi dell’INPGI, della<br />

Casagit, del Fondo complementare e degli Ordini<br />

professionali possono invece fruire di permessi<br />

sindacali, a condizione che siano necessari per<br />

lo svolgimento delle loro funzioni e comunque<br />

con il limite di venti giorni all’anno di permessi<br />

retribuiti. Infine, i componenti della Commissione<br />

esaminatrice per la prova di idoneità professionale<br />

possono fruire <strong>dei</strong> permessi in occasione delle<br />

loro riunioni.<br />

In ogni caso, il CNL <strong>Giornalisti</strong> non disciplina i<br />

permessi sindacali spettanti al CdR: l’art. 23 nulla<br />

dice al riguardo, mentre l’art. 34 si limita ad estendere<br />

l’art. 23 S.L. ai membri <strong>dei</strong> coordinamenti<br />

costituiti nei gruppi editoriali che pubblichino più<br />

testate, peraltro limitatamente alla partecipazione<br />

agli incontri periodici con l’editore e per le trattative<br />

sindacali di gruppo. Pertanto, i componenti del<br />

CdR e il fiduciario fruiscono <strong>dei</strong> permessi sinda-<br />

Ferie - permessi straordinari - aspettativa - permessi sindacali<br />

142<br />

cali previsti dalla legge, nella misura ivi indicata.<br />

Più precisamente, si tratta <strong>dei</strong> permessi sindacali<br />

retribuiti ex art. 23 S.L., in ragione di un’ora di<br />

permesso all’anno per dipendente, nelle aziende<br />

che occupino fino a 200 lavoratori, ovvero di 8<br />

ore complessive mensili negli altri casi; <strong>dei</strong> permessi<br />

non retribuiti ex art. 24 S.L., in misura di 8<br />

giorni all’anno. In ogni caso, per la fruizione del<br />

permesso è richiesta la preventiva comunicazione<br />

al datore di lavoro, che deve essere di regola<br />

di almeno 24 ore nel caso <strong>dei</strong> permessi retribuiti<br />

e, sempre di regola, di tre giorni nel caso disciplinato<br />

dall’art. 24 S.L..<br />

Infine, bisogna ricordare che l’art. 30 S.L. riconosce,<br />

ai componenti degli organi direttivi provinciali<br />

e nazionali delle organizzazioni sindacali che<br />

abbiano stipulato un contratto collettivo applicato<br />

in azienda, il diritto a permessi retribuiti per<br />

la partecipazione alle riunioni degli organi di loro<br />

appartenenza. La norma rinvia alla contrattazione<br />

collettiva per la concreta disciplina di tali permessi:<br />

tuttavia, qualora, come nel caso del CNL <strong>Giornalisti</strong>,<br />

la contrattazione collettiva nulla disponga,<br />

è pacifico che la norma di legge è sufficiente a<br />

fondare il diritto <strong>dei</strong> lavoratori ivi contemplati al<br />

permesso retribuito, in una misura che, in caso di<br />

dissenso tra le parti, sarà equitativamente determinato<br />

dal giudice 27 . Altri permessi per i lavoratori<br />

chiamati a funzioni pubbliche elettive sono previsti<br />

dall’art. 32 S.L. 28 .<br />

26 L’art. 42 c. 5 in questione è stato oggetto di numerosi interventi da parte della Corte costituzionale. Con sentenza 8-16<br />

giugno 2005, n. 233 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede il diritto di uno <strong>dei</strong><br />

fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell’ipotesi<br />

in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. Con sentenza<br />

18 aprile-8 maggio 2007, n. 158 è stata dichiarata l’illegittimità della norma nella parte in cui non prevede, in via prioritaria<br />

rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di<br />

gravità, il diritto a fruire del congedo ivi indicato. Con sentenza 26-30 gennaio 2009, n. 19 è stata dichiarata l’illegittimità della<br />

norma, nella parte in cui non include nel novero <strong>dei</strong> soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in<br />

assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.<br />

27 Cass. 12/12/89 n. 5521, in Foro it. 1990, I, 83; Cass. 5/1/93 n. 24, in Dir. e prat. lav. 1993, 517; Cass. 12/12/89 n. 5520, ivi<br />

1990, 519; Cass. 20/7/89 n. 3430, ivi 1989, 2573; Cass. 23/11/85 n. 5847, ivi 1986, 586; Trib. Napoli 12/9/91, in D&L 1992,<br />

296.<br />

28 La norma dispone che i lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano l’aspettativa ex<br />

art. 31 S.L. sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario all’espletamento del<br />

loro mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale,<br />

ovvero di presidente di giunta provinciale, o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un mino<br />

di trenta ore mensili.

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