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fermato dall’art. 37 c. 2 CNLG dove, proprio con<br />

riferimento all’emolumento di cui si sta parlando,<br />

utilizza l’espressione maggiorazione di agenzia.<br />

La nota a verbale posta in calce all’art. 10 si occupa<br />

del trattamento economico <strong>dei</strong> corrispondenti<br />

dall’estero e <strong>dei</strong> giornalisti inviati all’estero come<br />

corrispondenti. Per costoro, è previsto un esame<br />

in sede aziendale in ordine ai problemi connessi al<br />

loro trattamento economico, soprattutto in considerazione<br />

dell’oscillazione <strong>dei</strong> cambi. Questa disposizione<br />

deve essere letta congiuntamente agli<br />

ultimi due commi dell’art. 22, che introducono per<br />

i corrispondenti dall’estero il diritto ad un’indennità<br />

di residenza, da quantificarsi a livello aziendale<br />

e soggetta a revisione periodica secondo le modalità<br />

stabilite dalla nota a verbale dell’art. 10. Ciò<br />

evidentemente significa che, qualora la variazione<br />

del tasso di cambio diventasse significativa, il<br />

corrispondente dall’estero avrebbe diritto ad una<br />

revisione sia della retribuzione che dell’indennità<br />

di residenza.<br />

Gli artt. 2099 c.c. e 36 c. 1 Costituzione<br />

La retribuzione è disciplinata anche da norme legislative<br />

e, in particolare, dagli artt. 2099 c.c. e 36<br />

comma 1 della Costituzione.<br />

Normalmente la retribuzione è stabilita a tempo:<br />

in altre parole, il lavoratore viene generalmente<br />

retribuito in proporzione al tempo dedicato al lavoro,<br />

e a prescindere dal risultato di questo. In<br />

ogni caso, la legge dispone che il lavoratore può<br />

essere retribuito, in tutto o in parte, mediante<br />

partecipazioni agli utili, provvigioni o in natura.<br />

Esempi di quest’ultimo caso sono i cosiddetti<br />

fringe benefits: per esempio, quando il datore di<br />

lavoro concede al lavoratore l’uso dell’autovettura<br />

aziendale anche a fini privati, il risparmio – che<br />

79<br />

RetRibuzione<br />

conseguentemente sortisce il lavoratore sul prezzo<br />

d’acquisto e di mantenimento dell’automobile<br />

– si configura come retribuzione a tutti gli effetti<br />

e dunque, in linea di massima, incide sulle retribuzioni<br />

differite e indirette, quali le mensilità aggiuntive<br />

e il TFR 5 . Analogamente si potrebbe dire<br />

nel caso in cui il datore di lavoro concedesse al<br />

lavoratore l’uso gratuito di un appartamento 6 .<br />

L’art. 36 c. 1 Cost. dispone che il lavoratore ha diritto<br />

a una retribuzione proporzionata alla quantità<br />

e alla qualità del suo lavoro, e comunque tale da<br />

assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza<br />

libera e dignitosa. Il principio costituzionale<br />

(applicabile al lavoratore subordinato straniero 7 ,<br />

ma non anche al lavoratore autonomo 8 ) è sempre<br />

stato inteso nel senso che il minimo retributivo<br />

che lo soddisfi è quello indicato dal contratto collettivo<br />

di lavoro applicabile al rapporto di lavoro<br />

in questione, che costituisce un parametro fondamentale<br />

per l’individuazione della retribuzione<br />

equa e sufficiente. Tuttavia, la giurisprudenza ha<br />

ritenuto che:<br />

• legittimamente il giudice può quantificare la<br />

retribuzione minima ex art. 36 c. 1 Cost. anche<br />

su parametri diversi rispetto alla contrattazione<br />

collettiva, quali la natura e le caratteristiche<br />

dell’attività svolta, ovvero nozioni di comune<br />

esperienza o ancora in base a una valutazione<br />

equitativa, purché l’operazione sia sorretta<br />

da un’adeguata motivazione in ordine agli elementi<br />

concretamente utilizzati 9 . In particolare,<br />

i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo<br />

di lavoro applicabile potrebbero essere ritenuti<br />

inidonei se non corrispondenti alle reali<br />

condizioni del mercato del lavoro 10 ;<br />

• è illegittimo determinare la retribuzione equa e<br />

sufficiente ex art. 36 Cost. in misura inferiore<br />

5 Cass. 11/2/98 n. 1428, in Lav. giur. 1998, 894; Pret. Monza 19/2/96, in D&L 1997, 170.<br />

6 Cass. 29/12/98 n. 12871, in Lav. giur. 1999, 691.<br />

7 Cass. S.U. 4/3/88 n. 2265, in Giur. it. 1989, I, I, 129; Pret. Monza 4/9/96, in D&L 1997, 606, con nota di ROMEO.<br />

8 Cass. 26/7/90 n. 7543, in Dir. e prat. lav. 1991, 62; Cass. 9/3/89 n. 1245, ivi 1989, 1933.<br />

9 Cass. 6/4/92 n. 4200, in Dir. e prat. lav. 1992, 1712; Cass. 20/3/87 n. 2791, in Giust. civ. 1988, I, 1813.<br />

10 Cass. 1/2/2006 n. 2245, in D&L 2006, 557, con n. Bianchi, “La discrezionalità del giudice nella determinazione dell’equa<br />

retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost.”; Cass. 23/11/92 n. 12490, in Dir. e prat. lav. 1993, 214; Cass. 18/6/86 n. 4096, ivi<br />

1986, 2667.

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