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fermato dall’art. 37 c. 2 CNLG dove, proprio con<br />
riferimento all’emolumento di cui si sta parlando,<br />
utilizza l’espressione maggiorazione di agenzia.<br />
La nota a verbale posta in calce all’art. 10 si occupa<br />
del trattamento economico <strong>dei</strong> corrispondenti<br />
dall’estero e <strong>dei</strong> giornalisti inviati all’estero come<br />
corrispondenti. Per costoro, è previsto un esame<br />
in sede aziendale in ordine ai problemi connessi al<br />
loro trattamento economico, soprattutto in considerazione<br />
dell’oscillazione <strong>dei</strong> cambi. Questa disposizione<br />
deve essere letta congiuntamente agli<br />
ultimi due commi dell’art. 22, che introducono per<br />
i corrispondenti dall’estero il diritto ad un’indennità<br />
di residenza, da quantificarsi a livello aziendale<br />
e soggetta a revisione periodica secondo le modalità<br />
stabilite dalla nota a verbale dell’art. 10. Ciò<br />
evidentemente significa che, qualora la variazione<br />
del tasso di cambio diventasse significativa, il<br />
corrispondente dall’estero avrebbe diritto ad una<br />
revisione sia della retribuzione che dell’indennità<br />
di residenza.<br />
Gli artt. 2099 c.c. e 36 c. 1 Costituzione<br />
La retribuzione è disciplinata anche da norme legislative<br />
e, in particolare, dagli artt. 2099 c.c. e 36<br />
comma 1 della Costituzione.<br />
Normalmente la retribuzione è stabilita a tempo:<br />
in altre parole, il lavoratore viene generalmente<br />
retribuito in proporzione al tempo dedicato al lavoro,<br />
e a prescindere dal risultato di questo. In<br />
ogni caso, la legge dispone che il lavoratore può<br />
essere retribuito, in tutto o in parte, mediante<br />
partecipazioni agli utili, provvigioni o in natura.<br />
Esempi di quest’ultimo caso sono i cosiddetti<br />
fringe benefits: per esempio, quando il datore di<br />
lavoro concede al lavoratore l’uso dell’autovettura<br />
aziendale anche a fini privati, il risparmio – che<br />
79<br />
RetRibuzione<br />
conseguentemente sortisce il lavoratore sul prezzo<br />
d’acquisto e di mantenimento dell’automobile<br />
– si configura come retribuzione a tutti gli effetti<br />
e dunque, in linea di massima, incide sulle retribuzioni<br />
differite e indirette, quali le mensilità aggiuntive<br />
e il TFR 5 . Analogamente si potrebbe dire<br />
nel caso in cui il datore di lavoro concedesse al<br />
lavoratore l’uso gratuito di un appartamento 6 .<br />
L’art. 36 c. 1 Cost. dispone che il lavoratore ha diritto<br />
a una retribuzione proporzionata alla quantità<br />
e alla qualità del suo lavoro, e comunque tale da<br />
assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza<br />
libera e dignitosa. Il principio costituzionale<br />
(applicabile al lavoratore subordinato straniero 7 ,<br />
ma non anche al lavoratore autonomo 8 ) è sempre<br />
stato inteso nel senso che il minimo retributivo<br />
che lo soddisfi è quello indicato dal contratto collettivo<br />
di lavoro applicabile al rapporto di lavoro<br />
in questione, che costituisce un parametro fondamentale<br />
per l’individuazione della retribuzione<br />
equa e sufficiente. Tuttavia, la giurisprudenza ha<br />
ritenuto che:<br />
• legittimamente il giudice può quantificare la<br />
retribuzione minima ex art. 36 c. 1 Cost. anche<br />
su parametri diversi rispetto alla contrattazione<br />
collettiva, quali la natura e le caratteristiche<br />
dell’attività svolta, ovvero nozioni di comune<br />
esperienza o ancora in base a una valutazione<br />
equitativa, purché l’operazione sia sorretta<br />
da un’adeguata motivazione in ordine agli elementi<br />
concretamente utilizzati 9 . In particolare,<br />
i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo<br />
di lavoro applicabile potrebbero essere ritenuti<br />
inidonei se non corrispondenti alle reali<br />
condizioni del mercato del lavoro 10 ;<br />
• è illegittimo determinare la retribuzione equa e<br />
sufficiente ex art. 36 Cost. in misura inferiore<br />
5 Cass. 11/2/98 n. 1428, in Lav. giur. 1998, 894; Pret. Monza 19/2/96, in D&L 1997, 170.<br />
6 Cass. 29/12/98 n. 12871, in Lav. giur. 1999, 691.<br />
7 Cass. S.U. 4/3/88 n. 2265, in Giur. it. 1989, I, I, 129; Pret. Monza 4/9/96, in D&L 1997, 606, con nota di ROMEO.<br />
8 Cass. 26/7/90 n. 7543, in Dir. e prat. lav. 1991, 62; Cass. 9/3/89 n. 1245, ivi 1989, 1933.<br />
9 Cass. 6/4/92 n. 4200, in Dir. e prat. lav. 1992, 1712; Cass. 20/3/87 n. 2791, in Giust. civ. 1988, I, 1813.<br />
10 Cass. 1/2/2006 n. 2245, in D&L 2006, 557, con n. Bianchi, “La discrezionalità del giudice nella determinazione dell’equa<br />
retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost.”; Cass. 23/11/92 n. 12490, in Dir. e prat. lav. 1993, 214; Cass. 18/6/86 n. 4096, ivi<br />
1986, 2667.