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Commento<br />

Disposizioni relative a questa figura professionale<br />

si rinvengono nell’art. 5, nell’art. 11 e nel presente<br />

articolo. In realtà, fermo restando il carattere subordinato<br />

del rapporto che lega il corrispondente<br />

all’editore, è possibile individuare due figure ben<br />

distinte di corrispondente che, pur avendo in comune<br />

il ruolo di soddisfare l’esigenza informativa<br />

del giornale da un luogo determinato, sono regolate<br />

in maniera assolutamente distinta.<br />

Da un lato vi è, infatti, il redattore – corrispondente,<br />

ovvero colui che opera da una redazione<br />

esterna, e al quale spetta, al ricorrere di determinate<br />

condizioni, la qualifica di capo servizio;<br />

dall’altro, il corrispondente tout – court, che gode<br />

di un proprio specifico trattamento economico e<br />

che opera al di fuori di qualsiasi struttura redazionale.<br />

Ai sensi dell’art. 5, spetta innanzitutto la qualifica<br />

di redattore sia al giornalista inserito in una redazione<br />

decentrata sia al giornalista che operi da<br />

capoluoghi di provincia ed al quale sia richiesto<br />

di fornire in modo continuativo non solo notizie<br />

di cronaca locale, ma anche notizie di carattere<br />

nazionale o internazionale, personalmente elaborate.<br />

Si tratta di due ipotesi tra loro ben distinte;<br />

infatti, nel caso di giornalista inserito nella redazione<br />

decentrata, la qualifica di redattore spetta<br />

a prescindere dalla natura delle notizie che lo<br />

stesso sia tenuto a fornire 1 ; viceversa, nel caso<br />

di giornalista che operi al di fuori di una redazione,<br />

risulterà necessario valutare la continuità<br />

93<br />

corrispondenti<br />

della prestazione e la rilevanza <strong>dei</strong> servizi forniti;<br />

qualora ricorra il requisito indicato (elaborazione<br />

di notizie di carattere non meramente locale), la<br />

giurisprudenza è concorde nell’affermare il diritto<br />

del giornalista all’attribuzione della qualifica di redattore,<br />

e ciò anche in considerazione dell’analogia<br />

tra la previsione contrattuale e quella di cui al<br />

contratto del ’59, avente forza di legge 2 .<br />

Dunque, gli elementi principali che caratterizzano<br />

la figura del redattore corrispondente sono dati<br />

dall’attività di elaborazione delle notizie, che si ha<br />

quando “la sua attività non si limiti alla trasmissione<br />

di notizie, presentati come eventi o fatti, ma<br />

si evolve in un processo di analisi <strong>dei</strong> fatti stessi,<br />

inteso a cogliere in essi, in una valutazione soggettiva,<br />

peculiarità di significato e dimensione<br />

culturale, ai fini di una elaborazione costituente<br />

l’aspetto precipuo di una comunicazione che<br />

non si risolve nella sola considerazione della pura<br />

notizia” 3 , e dal fatto che tali notizie non abbiano<br />

un rilevanza meramente locale.<br />

Viceversa, risulta irrilevante il fatto che l’editore<br />

disponga o meno di una specifica sede o redazione<br />

nella località in cui il redattore – corrispondente<br />

rende la sua prestazione 4 , potendo di fatto<br />

tale sede coincidere con la sua abitazione 5.<br />

Tali considerazioni sono state condivise anche<br />

dalla dottrina: “Da questa normativa emerge che<br />

l’attività di delle notizie è il<br />

principale elemento che distingue le mansioni del<br />

corrispondente - redattore, sia quando egli operi<br />

nell’ambito di una struttura organizzativa locale (...)<br />

sia quando egli lavori isolatamente, di solito utiliz-<br />

1 così Cass. 19/1/84 n. 480, in Giur. It. 1984, I, 1, 1259.<br />

2 “Ai sensi dell’art. 5 ccnl 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con dpr 16 gennaio 1961 n. 153, affinché l’attività <strong>dei</strong> un<br />

giornalista corrispondente da capoluogo di provincia, che non faccia parte di una redazione succursale o distaccata, integri<br />

svolgimento delle mansioni di redattore, occorre oltre la quotidianità della prestazione lavorativa, che questa sia estesa alla<br />

trasmissione in modo continuativo di notizie elaborate che non siano di sola cronaca locale ma anche italiane od estere di<br />

carattere generale” Cass. 18/4/90 n. 3191, in Foro it. Rep. 1990, voce Lavoro (rapporto) n. 544; conf. Cass. 9/3/98 n. 2611, in<br />

Foro it. 1998, I, 1392; Cass. 12/8/08 n. 21540<br />

3 Cass. 7/3/85 n. 1886, in Foro it. Rep. 1985, voce Lavoro (rapporto) n. 592; conf. Trib. Milano 24/8/04, est. Punzo, nella causa<br />

tra V.D. c. AGA Spa.<br />

4 Cass. 9/4/04 n. 6983<br />

5 Così Trib. Milano 15/7/02, in D&L 2002, 962; tale pronuncia è stata confermata in sede di appello, e da ultimo dalla Cassazione,<br />

che ha riconosciuto “la correttezza della decisione impugnata, che ha ritenuto l’organizzazione<br />

del lavoro del M. nel suo collegamento pressoche’ quotidiano con la redazione di Milano” (Cass. 21540/08 cit.).

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