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Art.25<br />

parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta<br />

che importi l’astensione dal lavoro per più di tre<br />

giorni” 12 .<br />

Due sono, quindi, i principali elementi caratterizzanti<br />

l’infortunio; il primo riguarda la causa,<br />

che deve essere violenta, ovvero l’evento lesivo<br />

deve essere “determinato dallo sforzo di vincere<br />

dinamicamente una resistenza rientrante nello<br />

spazio della prestazione lavorativa ed agisca ab<br />

extrinseco con un’azione concentrata nel tempo;<br />

non è tuttavia necessario che l’azione dell’infortunato<br />

esuli dalle condizioni abituali e tipiche<br />

del lavoro cui egli è addetto o abbia un’intensità<br />

maggiore di quella normalmente necessaria per<br />

lo svolgimento del lavoro, o che siano assenti preesistenti<br />

concause, o che, in ogni caso, l’evento<br />

presenti aspetti di straordinarietà, accidentalità o<br />

imprevedibilità” 13 .<br />

Si ha, invece, malattia professionale in presenza<br />

di una causa c.d. lenta, e cioè quando la lesione<br />

della salute è determinata “dall’azione continua<br />

della prolungata attività lavorativa” 14 .<br />

Perché si possa parlare di infortunio sul lavoro è<br />

poi necessario che l’episodio che lo determina si<br />

verifichi “in occasione di lavoro”. Come si debba<br />

interpretare tale nozione è tutt’altro che pacifico;<br />

da un lato, infatti, si riscontra una giurisprudenza<br />

che tende a ritenere integrato il requisito in oggetto<br />

in tutti i casi in cui l’evento abbia un collega-<br />

154<br />

mento con l’attività lavorativa, pur non rientrando<br />

tra i rischi specifici dell’attività svolta (c.d. rischio<br />

generico) 15 ; dall’altro, vi è un più rigoroso orientamento<br />

che ritiene non sufficiente il rischio generico,<br />

pretendendo la sussistenza di uno specifico<br />

nesso causale tra mansioni proprie del lavoratore<br />

ed evento lesivo (rischio specifico) 16 . In applicazione<br />

di tale orientamento è stato, ad esempio,<br />

esclusa l’indennizzabilità di una lesione subita da<br />

un lavoratore chinatosi per raccogliere uno strumento<br />

di lavoro 17 , ma anche il danno subito da<br />

un lavoratore rimasto ferito a seguito dell’esplosione<br />

di una bomba collocata in un’autovettura<br />

situata di fronte al luogo di lavoro 18 . In una posizione<br />

intermedia sembra collocarsi una recente<br />

pronuncia della Cassazione che ha riconosciuto<br />

rilevanza anche al rischio “insito in attività accessorie<br />

o strumentali” allo svolgimento dell’attività<br />

lavorativa in senso stretto 19 .<br />

Particolarmente controverso risulta inoltre il caso<br />

dell’infortunio c.d. in itinere, ovvero quello in cui<br />

incorre il lavoratore nel raggiungere il posto di lavoro<br />

o nel ritornare a casa al termine dell’attività<br />

lavorativa. Sul punto, in mancanza di previsioni<br />

specifiche nell’ambito del DPR 1124/65, era in<br />

passato più volte intervenuta la giurisprudenza,<br />

che di fatto si era dovuta sostituire al legislatore,<br />

fissando le condizioni necessarie perché si potesse<br />

ritenere indennizzabile anche tale ipotesi di<br />

12 DPR 30/6/65 n. 1124, art. 2<br />

13 Cass. 19/12/97 n. 12904, in Foro it. Mass. 1997; conf. Cass. 23/10/97 n. 10450, ibidem; Cass. 24/1/97 n. 731, in Riv. Infortuni<br />

1997, II, 45; Cass. 27/5/94 n. 5198, in Lav. giur. 1994, 11, 1193; conf. Cass. 14/5/94 n. 4736, ivi 1994, 10, 1086; Cass.<br />

2/4/90 n. 2639, in Riv. inf. mal. prof. 1990, 6, II, 177; in dottrina, v. FERRARI, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Padova<br />

1993, p. 135; ALIBRANDI Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano 1973, p. 432; CARNELUTTI, Infortuni sul lavoro,<br />

Roma 1913 - 1914, I, p. 142 ss.<br />

14 Cass. 11/11/86 n. 6610, in Dir. Prat. Lav. 1987, 1139<br />

15 “Ai fini della operatività dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il requisito dell’ può ritenersi<br />

realizzato tutte le volte che lo svolgimento di un’attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisca l’occasione dell’infortunio<br />

e, cioè, abbia determinato l’esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando così luogo ad un nesso eziologico, anche<br />

se mediato ed indiretto, tra prestazione lavorativa e infortunio” (Cass. 29/10/98 n. 10815, in Lav. giur. 1999, 386).<br />

16 “Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ….l’indennizzabilità dell’infortunio richiede che tra l’attività<br />

lavorativa e il sinistro sussista un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l’evento deve dipendere dal rischio inerente un<br />

atto intrinseco a determinate prestazioni, e, comunque, astrattamente connesso all’esecuzione di questo ed al perseguimento<br />

delle correlative finalità” (Cass. 2/10/98 n. 9796, in Lav. giur. 1999, 282; conf. Cass. 23/1/98 n. 645, in Giur. Lav. 1998, 802;<br />

Cass. 3/8/04 n. 14875).<br />

17 Cass. 2/3/88 n. 2219, in Dir. Prat. Lav. 1998, 2281<br />

18 Cass. 6/11/93 n. 10973, in Dir. Prat. Lav. 1994, 185.<br />

19 Cass. 5/1/05 n. 180.

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