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Commento<br />

Le norme in esame regolamentano l’assicurazione<br />

contro gli infortuni operante a favore di tutti<br />

i giornalisti. Si tratta di una forma di tutela aggiuntiva<br />

rispetto a quella legale, che opera non<br />

solo nel caso di infortunio sul lavoro (in relazione<br />

alla cui nozione si rinvia al commento all’art. 25),<br />

ma anche nell’ipotesi di infortunio extra – professionale,<br />

nonché nelle ipotesi, non rientranti nella<br />

categoria dell’infortunio, di infarto ed ictus.<br />

Il contratto stabilisce, al ricorrere di tali ipotesi, i<br />

massimali previsti in caso di morte ed invalidità<br />

permanente, totale o parziale 1 , nonché le maggiorazioni<br />

spettanti nel caso in cui, al momento<br />

dell’infortunio, il giornalista sia in possesso di<br />

determinati requisiti anagrafici o familiari. Nessun<br />

indennizzo è invece previsto per l’inabilità temporanea,<br />

ovvero quella condizione di privazione,<br />

per ragioni di salute, delle attitudini psicofisiche<br />

dell’infortunato in relazione al lavoro specificamente<br />

svolto (c.d. inabilità specifica) ovvero allo<br />

svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (c.d.<br />

inabilità generica), che abbia carattere transitorio<br />

e non permanente.<br />

La gestione di questa assicurazione è affidata<br />

all’INPGI, in forza di apposita convenzione stipulata<br />

con la FNSI.<br />

La principale novità introdotta dal contratto del<br />

2009 riguarda i giornalisti pubblicisti, ai quali si<br />

Art.2 Art.38-41<br />

Art. 41<br />

Per la valutazione delle invalidità e <strong>dei</strong> relativi gradi, nonché per la liquidazione delle<br />

indennità assicurate di cui al precedente art.38, si applicano le tabelle e le norme del<br />

Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI<br />

d’intesa con la FNSI e sentita la FIEG.<br />

All’INPGI sono altresì deferiti, in collaborazione con la FNSI, gli adempimenti che<br />

derivano dal presente articolo e dai precedenti artt. 38 e 40.<br />

220<br />

applica, con decorrenza dal primo gennaio 2009,<br />

lo stesso trattamento previsto per i professionisti,<br />

venendo quindi meno l’obbligo per le imprese<br />

editoriali di stipulare apposite assicurazioni per<br />

gli appartenenti a questa categoria professionale,<br />

così come previsto dal contratto precedente.<br />

Sempre a partire dal 2009 il trattamento indicato,<br />

ridotto del 50%, risulta applicabile anche a<br />

collaboratori fissi (art. 2 CNLG) e corrispondenti<br />

(art. 12), con conseguente obbligo per l’editore<br />

di versare un’apposita contribuzione (determinata<br />

dall’art. 40) salvo che non siano già assicurati<br />

presso l’INPGI da parte di un altro datore di lavoro,<br />

stante la possibilità per queste figure professionali<br />

di intrattenere contemporaneamente più<br />

rapporti di lavoro subordinato.<br />

Da notare che il contratto prevede espressamente<br />

la possibilità che la somma versata dall’ente<br />

previdenziale a titolo di indennità sia detratta da<br />

quella di maggior entità eventualmente dovuta<br />

dal datore di lavoro, nel caso in cui questi venga<br />

condannato al risarcimento del danno subito dal<br />

giornalista. In sostanza, può accadere che la responsabilità<br />

dell’infortunio subito dal giornalista<br />

sia imputabile al datore di lavoro, in particolare<br />

per il mancato rispetto dell’obbligo gravante sul<br />

datore medesimo, ai sensi dell’art. 2087 c.c., di<br />

garantire la tutela dell’integrità psicofisica <strong>dei</strong> propri<br />

dipendenti (la problematica in oggetto è esaminata<br />

nel commento all’art. 25); in tale ipotesi, il<br />

1 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento di attuazione (quello attualmente in vigore, datato 24.6.1980, è consultabile sul sito<br />

dell’INPGI, www.inpgi.it, alla voce “Regolamenti speciali”), l’invalidità permanente parziale rileva solo se superiore al 5%.

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