Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Commento<br />
Le norme in esame regolamentano l’assicurazione<br />
contro gli infortuni operante a favore di tutti<br />
i giornalisti. Si tratta di una forma di tutela aggiuntiva<br />
rispetto a quella legale, che opera non<br />
solo nel caso di infortunio sul lavoro (in relazione<br />
alla cui nozione si rinvia al commento all’art. 25),<br />
ma anche nell’ipotesi di infortunio extra – professionale,<br />
nonché nelle ipotesi, non rientranti nella<br />
categoria dell’infortunio, di infarto ed ictus.<br />
Il contratto stabilisce, al ricorrere di tali ipotesi, i<br />
massimali previsti in caso di morte ed invalidità<br />
permanente, totale o parziale 1 , nonché le maggiorazioni<br />
spettanti nel caso in cui, al momento<br />
dell’infortunio, il giornalista sia in possesso di<br />
determinati requisiti anagrafici o familiari. Nessun<br />
indennizzo è invece previsto per l’inabilità temporanea,<br />
ovvero quella condizione di privazione,<br />
per ragioni di salute, delle attitudini psicofisiche<br />
dell’infortunato in relazione al lavoro specificamente<br />
svolto (c.d. inabilità specifica) ovvero allo<br />
svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (c.d.<br />
inabilità generica), che abbia carattere transitorio<br />
e non permanente.<br />
La gestione di questa assicurazione è affidata<br />
all’INPGI, in forza di apposita convenzione stipulata<br />
con la FNSI.<br />
La principale novità introdotta dal contratto del<br />
2009 riguarda i giornalisti pubblicisti, ai quali si<br />
Art.2 Art.38-41<br />
Art. 41<br />
Per la valutazione delle invalidità e <strong>dei</strong> relativi gradi, nonché per la liquidazione delle<br />
indennità assicurate di cui al precedente art.38, si applicano le tabelle e le norme del<br />
Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI<br />
d’intesa con la FNSI e sentita la FIEG.<br />
All’INPGI sono altresì deferiti, in collaborazione con la FNSI, gli adempimenti che<br />
derivano dal presente articolo e dai precedenti artt. 38 e 40.<br />
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applica, con decorrenza dal primo gennaio 2009,<br />
lo stesso trattamento previsto per i professionisti,<br />
venendo quindi meno l’obbligo per le imprese<br />
editoriali di stipulare apposite assicurazioni per<br />
gli appartenenti a questa categoria professionale,<br />
così come previsto dal contratto precedente.<br />
Sempre a partire dal 2009 il trattamento indicato,<br />
ridotto del 50%, risulta applicabile anche a<br />
collaboratori fissi (art. 2 CNLG) e corrispondenti<br />
(art. 12), con conseguente obbligo per l’editore<br />
di versare un’apposita contribuzione (determinata<br />
dall’art. 40) salvo che non siano già assicurati<br />
presso l’INPGI da parte di un altro datore di lavoro,<br />
stante la possibilità per queste figure professionali<br />
di intrattenere contemporaneamente più<br />
rapporti di lavoro subordinato.<br />
Da notare che il contratto prevede espressamente<br />
la possibilità che la somma versata dall’ente<br />
previdenziale a titolo di indennità sia detratta da<br />
quella di maggior entità eventualmente dovuta<br />
dal datore di lavoro, nel caso in cui questi venga<br />
condannato al risarcimento del danno subito dal<br />
giornalista. In sostanza, può accadere che la responsabilità<br />
dell’infortunio subito dal giornalista<br />
sia imputabile al datore di lavoro, in particolare<br />
per il mancato rispetto dell’obbligo gravante sul<br />
datore medesimo, ai sensi dell’art. 2087 c.c., di<br />
garantire la tutela dell’integrità psicofisica <strong>dei</strong> propri<br />
dipendenti (la problematica in oggetto è esaminata<br />
nel commento all’art. 25); in tale ipotesi, il<br />
1 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento di attuazione (quello attualmente in vigore, datato 24.6.1980, è consultabile sul sito<br />
dell’INPGI, www.inpgi.it, alla voce “Regolamenti speciali”), l’invalidità permanente parziale rileva solo se superiore al 5%.