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In tale ipotesi, il lavoratore risulta dunque inserito<br />

nell’organizzazione del distaccatario, cui competono<br />

l’esercizio <strong>dei</strong> poteri direttivi e di coordinamento<br />

della prestazione lavorativa, ma senza<br />

che si instauri un rapporto di dipendenza con<br />

quest’ultimo, poiché datore di lavoro rimane il distaccante.<br />

Come precisato dalla norma, il distacco può avvenire<br />

solo nel caso in cui vi sia uno specifico<br />

interesse del distaccante, che non può essere<br />

rappresentato solamente dal fatto di percepire<br />

un corrispettivo per la messa a disposizione<br />

del lavoratore, in quanto ciò si risolverebbe in<br />

una somministrazione illecita di manodopera. Al<br />

riguardo, si deve ricordare che la giurisprudenza<br />

ha già avuto modo di affermare che l’interesse<br />

del distaccante deve sussistere al momento<br />

del distacco e permanere per tutta la durata del<br />

medesimo 52 ; sempre in giurisprudenza è poi stato<br />

precisato che la semplice appartenenza di distaccante<br />

e distaccatario al medesimo gruppo di<br />

società non configura di per sé l’interesse necessario<br />

a legittimare il distacco 53 .<br />

Inoltre la liceità del distacco dipende dalla sussistenza<br />

di un secondo elemento, ovvero quello<br />

della temporaneità del medesimo, da intendersi<br />

come non definitività dello stesso. L’elemento<br />

della temporaneità non può essere rimesso alla<br />

mera volontà del distaccante (e del distaccatario),<br />

ma deve essere collegato all’interesse al distacco.<br />

L’art. 30 del D. Lgs. 276/03 prevede poi che il<br />

distacco che comporti un mutamento di mansioni<br />

133<br />

mutamento di mansioni e trasferimento<br />

“deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato”,<br />

e che nell’ipotesi in cui esso comporti<br />

un trasferimento a un’unità produttiva sita a più<br />

di 50 km da quella di provenienza possa avvenire<br />

“soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative,<br />

produttive o sostitutive”.<br />

Il nuovo contratto collettivo ha dunque preso atto<br />

dell’introduzione di una disciplina legislativa di<br />

questo istituto, che ha però cercato di adattare<br />

alla “specificità del lavoro giornalistico”, introducendo<br />

una serie di limitazioni:<br />

• innanzitutto le comprovate esigenze produttive,<br />

organizzative o sostitutive devono sussistere<br />

in tutti i casi, e dunque non solo quando<br />

il distacco comporti un trasferimento di sede;<br />

• in secondo luogo, il distacco può avvenire solo<br />

verso società del medesimo gruppo imprenditoriale,<br />

e a fronte di una richiesta del direttore<br />

della testata di destinazione,<br />

• ancora, viene fissata in 24 mesi la durata massima<br />

del distacco;<br />

• la norma contrattuale prevede poi un preavviso<br />

di un mese, aumentato a due nel caso<br />

in cui il distacco comporti lo spostamento<br />

presso una sede che disti oltre 40 chilometri,<br />

essendo in quest’ultimo caso previsti benefici<br />

anche di carattere economico;<br />

• infine, il contratto pone <strong>dei</strong> limiti alla reiterazione<br />

di distacchi, e impedisce che questi vengano<br />

disposti in favore di società che stiano<br />

facendo ricorso alla Cigs.<br />

52 Tra le tante, v. Cass. S.U. 13/4/89 n. 1751, in Dir. prat. Lav. 1989, 1510; Cass. S.U. 20/2/85 n. 1499, in Mass. Giur. lav.<br />

1985, 151; Cass. 15/6/92 n. 7328, in Dir. Prat. Lav. 1992, 2401; Cass. 8/2/88 n. 1325, ivi 1988, 1909; si tratta di pronunce<br />

rese prima dell’entrata in vigore dell’art. 30 del D. Lgs. 276/03, ma che enunciano principi sicuramente applicabili anche alla<br />

norma in questione<br />

53 Cass. 26/5/93 n. 5907, in Dir. prat. Lav. 1993, 2216.

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