Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.22<br />
evitare questa conseguenza, e in forza del principio<br />
di conservazione del contratto ex art. 1367<br />
c.c. 47 , la norma in questione deve essere necessariamente<br />
interpretata nel senso in cui la stessa<br />
possa avere un effetto, piuttosto che nel senso<br />
contrario che ne sancirebbe la nullità. Pertanto, si<br />
deve concludere che il diritto del giornalista trasferito<br />
al rimborso delle spese è perfetto a prescindere<br />
dal consenso dell’editore, mentre a tale<br />
consenso è subordinata solo la quantificazione di<br />
tale diritto: in caso di contestazione, dunque, la<br />
quantificazione del dovuto sarà rimessa al giudice,<br />
secondo il suo apprezzamento equitativo ex<br />
art. 1226 c.c. 48 .<br />
La durata dell’incarico conferito<br />
al corrispondente dall’estero<br />
La norma disciplina infine la durata dell’incarico<br />
<strong>dei</strong> giornalisti inviati all’estero e <strong>dei</strong> corrispondenti<br />
in sedi estere. A tale riguardo, l’art. 22 CNLG<br />
pone la regola generale che le parti concordino la<br />
durata dell’incarico al momento della sua assegnazione;<br />
all’atto della scadenza originariamente<br />
prevista, l’incarico può essere prorogato, ma solo<br />
in presenza dell’accordo delle parti, per un periodo<br />
non superiore a quello iniziale. E’ peraltro<br />
disciplinato anche il caso in cui la durata dell’incarico<br />
non sia stato originariamente concordato:<br />
in questa ipotesi, tanto il giornalista quanto l’editore<br />
possono chiedere di sottoporre l’incarico<br />
ad un termine di scadenza che, in mancanza di<br />
accordo al riguardo, non potrà essere inferiore a<br />
tre anni a decorrere dalla richiesta. In ogni caso, i<br />
giornalisti in questione hanno diritto ad un’indennità<br />
di residenza, in misura da concordare a livello<br />
aziendale 49 .<br />
132<br />
La trasferta<br />
Il trasferimento, disciplinato dalla norma in esame,<br />
deve essere tenuto distinto dalla trasferta.<br />
Quest’ultimo istituto non è disciplinato dalla legge,<br />
ma è ammesso dalla giurisprudenza, che ne<br />
ha individuato i tratti distintivi e le condizioni di<br />
legittimità. Più precisamente, la trasferta si distingue<br />
dal trasferimento per il fatto di essere temporaneo:<br />
in altre parole, mentre il lavoratore trasferito<br />
cambia definitivamente (o comunque fino ad<br />
un nuovo ed eventuale provvedimento di trasferimento)<br />
il luogo di lavoro, il lavoratore inviato in<br />
trasferta è destinato a tornare presso l’originaria<br />
sede di lavoro 50 . Sulla scorta di questa definizione,<br />
la giurisprudenza ha tratto la conclusione che<br />
la trasferta è illegittima se adottata senza previsione<br />
di rientro, ovvero in presenza di un termine<br />
di rientro indeterminato o estremamente differito<br />
nel tempo. Al di fuori di queste ipotesi, la trasferta<br />
non soggiace ai limiti indicati dall’art. 2103 c.c.<br />
e dall’art. 22 CNLG, e deve dunque considerarsi<br />
legittima 51 .<br />
Il distacco<br />
Questo istituto, in passato affidato alla sola regolamentazione<br />
giurisprudenziale, è stato per la prima<br />
volta disciplinato, a livello legislativo, dall’art.<br />
30 del D. Lgs. 276/03. La legge qualifica come<br />
distacco (lecito) l’ipotesi in cui un datore di lavoro,<br />
“per soddisfare un proprio interesse”, ponga uno<br />
o più lavoratori “temporaneamente” a disposizione<br />
di un altro soggetto per l’esecuzione di una<br />
determinata attività lavorativa. La norma prevede<br />
poi che il datore di lavoro “rimane responsabile<br />
del trattamento economico e normativo a favore<br />
del lavoratore”.<br />
47 La norma da ultimo citata dispone che una clausola contrattuale, nel dubbio, debba essere interpretata nel senso in cui la<br />
stessa possa avere un qualche effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne avrebbe alcuno.<br />
48 Sul punto, v. Trib. Milano 9/12/00 n. 3082, est. Vitali, nella causa Gorodisky c. RCS Editori Spa. La citata sentenza ha anche<br />
precisato che il consenso richiesto dalla norma può essere prestato dal giornalista anche prima del trasferimento, come<br />
potrebbe avvenire nel caso in cui il provvedimento sia adottato dall’editore a seguito della richiesta da parte del lavoratore.<br />
49 Sul punto, v. anche sub art. 10.<br />
50 Cass. 21/3/2006 n. 6240, in Dir. e prat. lav. 2008, 1427; Trib. Milano 10/7/2006, in Lav. nella giur. 2007, 532.<br />
51 Cass. 2/11/99 n. 12225, in Foro it., Rep. 1999, v. Lavoro (rapporto), n. 1353; Cass. 29/9/94 n. 7917, in Not. giur. lav. 1994,<br />
732; Cass. 24/10/91 n. 11281, ivi 1992, 138; Cass. 23/7/84 n. 4331, ivi 1984, 589; Pret. Milano 24/7/95, in Riv. it. dir. lav.<br />
1996, II, 561, con nota di POLLERA.