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Art.22<br />

evitare questa conseguenza, e in forza del principio<br />

di conservazione del contratto ex art. 1367<br />

c.c. 47 , la norma in questione deve essere necessariamente<br />

interpretata nel senso in cui la stessa<br />

possa avere un effetto, piuttosto che nel senso<br />

contrario che ne sancirebbe la nullità. Pertanto, si<br />

deve concludere che il diritto del giornalista trasferito<br />

al rimborso delle spese è perfetto a prescindere<br />

dal consenso dell’editore, mentre a tale<br />

consenso è subordinata solo la quantificazione di<br />

tale diritto: in caso di contestazione, dunque, la<br />

quantificazione del dovuto sarà rimessa al giudice,<br />

secondo il suo apprezzamento equitativo ex<br />

art. 1226 c.c. 48 .<br />

La durata dell’incarico conferito<br />

al corrispondente dall’estero<br />

La norma disciplina infine la durata dell’incarico<br />

<strong>dei</strong> giornalisti inviati all’estero e <strong>dei</strong> corrispondenti<br />

in sedi estere. A tale riguardo, l’art. 22 CNLG<br />

pone la regola generale che le parti concordino la<br />

durata dell’incarico al momento della sua assegnazione;<br />

all’atto della scadenza originariamente<br />

prevista, l’incarico può essere prorogato, ma solo<br />

in presenza dell’accordo delle parti, per un periodo<br />

non superiore a quello iniziale. E’ peraltro<br />

disciplinato anche il caso in cui la durata dell’incarico<br />

non sia stato originariamente concordato:<br />

in questa ipotesi, tanto il giornalista quanto l’editore<br />

possono chiedere di sottoporre l’incarico<br />

ad un termine di scadenza che, in mancanza di<br />

accordo al riguardo, non potrà essere inferiore a<br />

tre anni a decorrere dalla richiesta. In ogni caso, i<br />

giornalisti in questione hanno diritto ad un’indennità<br />

di residenza, in misura da concordare a livello<br />

aziendale 49 .<br />

132<br />

La trasferta<br />

Il trasferimento, disciplinato dalla norma in esame,<br />

deve essere tenuto distinto dalla trasferta.<br />

Quest’ultimo istituto non è disciplinato dalla legge,<br />

ma è ammesso dalla giurisprudenza, che ne<br />

ha individuato i tratti distintivi e le condizioni di<br />

legittimità. Più precisamente, la trasferta si distingue<br />

dal trasferimento per il fatto di essere temporaneo:<br />

in altre parole, mentre il lavoratore trasferito<br />

cambia definitivamente (o comunque fino ad<br />

un nuovo ed eventuale provvedimento di trasferimento)<br />

il luogo di lavoro, il lavoratore inviato in<br />

trasferta è destinato a tornare presso l’originaria<br />

sede di lavoro 50 . Sulla scorta di questa definizione,<br />

la giurisprudenza ha tratto la conclusione che<br />

la trasferta è illegittima se adottata senza previsione<br />

di rientro, ovvero in presenza di un termine<br />

di rientro indeterminato o estremamente differito<br />

nel tempo. Al di fuori di queste ipotesi, la trasferta<br />

non soggiace ai limiti indicati dall’art. 2103 c.c.<br />

e dall’art. 22 CNLG, e deve dunque considerarsi<br />

legittima 51 .<br />

Il distacco<br />

Questo istituto, in passato affidato alla sola regolamentazione<br />

giurisprudenziale, è stato per la prima<br />

volta disciplinato, a livello legislativo, dall’art.<br />

30 del D. Lgs. 276/03. La legge qualifica come<br />

distacco (lecito) l’ipotesi in cui un datore di lavoro,<br />

“per soddisfare un proprio interesse”, ponga uno<br />

o più lavoratori “temporaneamente” a disposizione<br />

di un altro soggetto per l’esecuzione di una<br />

determinata attività lavorativa. La norma prevede<br />

poi che il datore di lavoro “rimane responsabile<br />

del trattamento economico e normativo a favore<br />

del lavoratore”.<br />

47 La norma da ultimo citata dispone che una clausola contrattuale, nel dubbio, debba essere interpretata nel senso in cui la<br />

stessa possa avere un qualche effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne avrebbe alcuno.<br />

48 Sul punto, v. Trib. Milano 9/12/00 n. 3082, est. Vitali, nella causa Gorodisky c. RCS Editori Spa. La citata sentenza ha anche<br />

precisato che il consenso richiesto dalla norma può essere prestato dal giornalista anche prima del trasferimento, come<br />

potrebbe avvenire nel caso in cui il provvedimento sia adottato dall’editore a seguito della richiesta da parte del lavoratore.<br />

49 Sul punto, v. anche sub art. 10.<br />

50 Cass. 21/3/2006 n. 6240, in Dir. e prat. lav. 2008, 1427; Trib. Milano 10/7/2006, in Lav. nella giur. 2007, 532.<br />

51 Cass. 2/11/99 n. 12225, in Foro it., Rep. 1999, v. Lavoro (rapporto), n. 1353; Cass. 29/9/94 n. 7917, in Not. giur. lav. 1994,<br />

732; Cass. 24/10/91 n. 11281, ivi 1992, 138; Cass. 23/7/84 n. 4331, ivi 1984, 589; Pret. Milano 24/7/95, in Riv. it. dir. lav.<br />

1996, II, 561, con nota di POLLERA.

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