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Art.2 Art.25<br />

Malattia ed infortunio<br />

In caso di infortunio o malattia riconosciuta, al direttore, condirettore, vicedirettore,<br />

caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale, vicecaporedattore,<br />

caposervizio, redattore senior, vice-caposervizio, redattore esperto,<br />

redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore con meno 30 mesi<br />

di anzianità professionale, ai collaboratori di cui all’art. 2, ai corrispondenti di cui<br />

all’art. 12, non in prova, sarà conservato il posto sino alla raggiunta idoneità al lavoro<br />

con corresponsione della retribuzione intera per i primi 9 mesi di assenza e di metà<br />

di essa per i successivi 9 mesi.<br />

Il trattamento economico di cui sopra cesserà qualora il giornalista con più periodi<br />

di malattia raggiunga in complesso durante 24 mesi consecutivi un periodo di assenza<br />

di 18 mesi. Il trattamento economico di cui al 1° comma troverà nuova applicazione<br />

qualora, dopo il periodo di assenza di 18 mesi, il giornalista abbia prestato<br />

effettiva attività lavorativa per un periodo di 12 mesi.<br />

L’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata immediatamente salvo<br />

casi di giustificato impedimento. A richiesta dell’azienda il giornalista è tenuto ad<br />

esibire il certificato medico.<br />

L’azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 25 maggio<br />

1970, n. 300, l’idoneità al lavoro del giornalista da parte di enti pubblici o istituti specializzati<br />

di diritto pubblico.<br />

In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro del giornalista constatata dagli<br />

enti ed istituti di cui sopra, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo<br />

al giornalista il trattamento di liquidazione stabilito dal presente contratto<br />

(trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso).<br />

Il periodo di malattia è computato nella determinazione dell’anzianità a tutti gli<br />

effetti.<br />

In caso di malattia o infortunio per causa di lavoro sarà conservata la retribuzione<br />

per il periodo di un anno.<br />

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