30.05.2013 Views

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Il giorno 5 giugno 1986 presso la sede della FIEG si sono incontrati la Federazione Italiana<br />

Editori Giornali, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l’Associazione della<br />

Stampa Romana per l’esame degli effetti prodotti dal D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792 sulla<br />

disciplina contrattuale giornalistica e sull’accordo 31 maggio 1963.<br />

Le parti preso atto che<br />

- il D.P.R. n. 792/1985 ha tra l’altro ripristinato, limitatamente al Comune di Roma, la<br />

festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo);<br />

l’accordo 31 maggio 1963 aveva spostato al 24 giugno (S. Giovanni Battista) la festività<br />

del Santo Patrono di Roma (SS. Pietro e Paolo);<br />

considerato che<br />

a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 795/1985 ed a quanto previsto dall’accordo<br />

31 maggio 1963, si determinerebbero trattamenti sperequati fra i giornalisti occupati nel<br />

Comune di Roma ed i giornalisti occupati nel restante territorio nazionale<br />

hanno convenuto quanto segue:<br />

1) Regime retributivo speciale per attività lavorativa prestata il 24 giugno (S.Giovanni<br />

Battista).<br />

A decorrere dall’anno 1986 ai giornalisti occupati nel Comune di Roma che prestino<br />

attività lavorativa nella suddetta giornata, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione<br />

mensile 1/26° della stessa, trovando quindi applicazione nei loro confronti la normativa<br />

di cui ai tre ultimi commi del paragrafo «giorni festivi» ed al terzo comma del paragrafo<br />

«riposo settimanale e lavoro domenicale» dell’art.19 del contratto nazionale di lavoro giornalistico.<br />

2) Festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)<br />

È ripristinato con decorrenza dall’anno 1986 e limitatamente al Comune di Roma, il carattere<br />

di festività infrasettimanale della suddetta giornata con relativa applicazione degli<br />

effetti economici e normativi previsti dalla disciplina contrattuale giornalistica del 5 maggio<br />

1985 per le festività infrasettimanali. La suddetta giornata cessa di essere considerata<br />

ex festività agli effetti economici e normativi del contratto, limitatamente al Comune di<br />

Roma.<br />

3) L’accordo 31 maggio 1963 è abolito e sostituito dal presente accordo con decorrenza<br />

dall’anno 1986.<br />

Letto, confermato e sottoscritto.<br />

Verbale di accordo<br />

FEDERAZIONE ITALIANA FEDERAZIONE NAZIONALE<br />

EDITORI GIORNALI STAMPA ITALIANA<br />

276<br />

AllegAto F

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!