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sioni contrattuali relative alla comunicazione dello<br />

stato di malattia, che deve essere tempestiva 7 ,<br />

potendo essere effettuata anche solo telefonicamente,<br />

ed alla possibilità per il datore di lavoro di<br />

far controllare l’effettività della stessa. In particolare,<br />

con riferimento a tale ultimo aspetto, è stabilito,<br />

ai sensi dell’art. 5 L. 300/70, che il datore<br />

di lavoro si debba avvalere per la verifica dello<br />

stato di malattia esclusivamente di enti pubblici;<br />

inoltre, al fine di agevolare tali verifiche senza<br />

costringere il lavoratore a una sorta di “reclusione”<br />

presso il proprio domicilio anche in presenza<br />

di patologie che non la impongano, sono state<br />

predeterminate delle fasce orarie di reperibilità<br />

che si estendono per quattro ore nel corso della<br />

giornata (ore 10 – 12 e ore 17 – 19) 8 . L’assenza<br />

ingiustificata alla visita di controllo comporta la<br />

perdita del trattamento previsto in caso di malattia<br />

9 , ma non ha rilevanza, in assenza di specifiche<br />

previsioni contrattuali, a fini disciplinari 10 . Tra<br />

le cause abitualmente addotte a giustificazione<br />

dell’assenza alla visita di controllo la più rilevante<br />

è costituita dalla necessità di sottoporsi a visite<br />

mediche, generiche o specialistiche; al riguardo,<br />

si rileva l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale<br />

non univoco; infatti, mentre alcuni giudici<br />

ritengono sufficiente che venga provato che<br />

l’assenza è stata determinata dall’effettuazione di<br />

una visita medica, altri, ed è questo l’orientamento<br />

prevalente, pretendono l’ulteriore dimostrazio-<br />

153<br />

malattia ed infortunio<br />

ne dell’impossibilità di effettuare tale visita al di<br />

fuori delle fasce di reperibilità, se non sopportando<br />

disagi irragionevoli 11 .<br />

Da evidenziare, infine, come la trasmissione del<br />

certificato medico sia prevista, dal contratto collettivo,<br />

solo a fronte di una specifica richiesta del<br />

datore di lavoro; in sostanza, sarà indispensabile<br />

per il giornalista farsi rilasciare la certificazione<br />

medica attestante la patologia che ne determina<br />

l’assenza, così da poterla consegnare al datore di<br />

lavoro nel caso in cui questi intenda verificarla.<br />

Per quanto riguarda gli effetti della malattia insorta<br />

nel corso di un periodo di ferie, si rinvia al<br />

commento all’art. 23.<br />

L’infortunio<br />

Preliminarmente si deve osservare che l’infortunio<br />

viene in considerazione come evento dotato<br />

di una propria specifica regolamentazione solo<br />

nel caso in cui abbia un collegamento con l’attività<br />

lavorativa (infortunio sul lavoro), essendo nelle<br />

altre ipotesi regolato alla stregua della malattia,<br />

ovvero come mera causa atta a giustificare l’assenza<br />

del dipendente, con tutte le conseguenze<br />

esaminate nei paragrafi che precedono.<br />

Diverso è, appunto, il caso dell’infortunio sul lavoro;<br />

in tale categoria si intendono ricompresi<br />

tutti quegli episodi “avvenuti per causa violenta<br />

in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte<br />

o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o<br />

7 “Il momento della tempestiva comunicazione dell’insorgere della malattia, in assenza di norme contrattuali, va individuato applicando<br />

i principi di correttezza e buona fede. Integra gli estremi di un licenziamento giustificato il lavoratore che comunichi sistematicamente<br />

lo stato di malattia nell’imminenza di prendere servizio, provocando in tal modo notevoli disservizi” (Cass. 26/3/84 n.<br />

1977, in Giust. Civ. 1984, I, 2170). L’eventuale mancata comunicazione dello stato di malattia può costituire oggetto di sanzione<br />

disciplinare, e ciò a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla giustificatezza dell’assenza (v. Cass. 10/2/2000 n. 1481).<br />

8 Tali fasce sono individuate, in applicazione dell’art. 5 L. 11/11/83 n. 638, dall’art. 4 del D.M. 25/2/84, così come modificato<br />

dal D.M. 8/1/85.<br />

9 V. Cass. 4/4/1990 n. 2788; tali effetti si producono “a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia (salva la<br />

prova, da parte del lavoratore, di un ragionevole impedimento all’osservanza del comportamento dovuto)” (Cass. 24/7/00 n.<br />

9709). Secondo la dottrina, la perdita riguarderebbe anche il trattamento di malattia a carico del datore di lavoro: v. SANTORO<br />

PASSARELLI, Diritto del lavoro e della previdenza sociale, 1996, p. 326.<br />

10 V. Cass. 10/3/92 n. 2880, in Foro it. Rep, 1992, voce Lavoro (rapporto) n.1384; Cass. 16/2/91 n. 1642, in Foro it. 1991, I, 2376.<br />

11 “..perchè l’allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione allo scopo di effettuare una visita medica presso il proprio<br />

medico curante o per seguire un trattamento terapeutico possa considerarsi giustificato, occorre che risulti rigorosamente<br />

accertato in sede di merito sia che la visita medica o il trattamento terapeutico fossero indifferibili, sia che le modalità prescelte<br />

per realizzare tale indifferibile esigenza fossero indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili” (Cass. 10/8/04 n. 15446;<br />

conf. Cass. 12/1/94 n. 266, in Foro it. 1994, I, 407; Cass. 17/12/93 n. 12465, in Mass. giur. lav. 1994, 167).

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