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COmmeNTO<br />

La regolamentazione <strong>dei</strong> giorni festivi<br />

Le giornate festive sono disciplinate dalla L.<br />

260/49 e successive modificazioni e integrazioni<br />

1 . Coerentemente con le disposizioni legislative,<br />

l’art. 19 CNLG stabilisce che sono giorni<br />

festivi tutte le domeniche, il 25 aprile, il primo<br />

maggio, il 2 giugno, il primo e il 6 gennaio, il<br />

lunedì di Pasqua, il 15 agosto, l’8, il 25 e il 26<br />

dicembre. In aggiunta alle festività contemplate<br />

dalla legge, la norma contrattuale riconosce<br />

come festiva la giornata dedicata al Patrono<br />

della città in cui ha sede l’azienda giornalistica,<br />

con facoltà delle parti di spostare ad altro giorno<br />

tale ultima festività nel caso in cui la ricorrenza<br />

del Patrono coincida con altra giornata<br />

festiva, esclusa la domenica.<br />

L’art. 5 L. 260/49, così come modificato e integrato<br />

dalla L. 90/54, dispone che il lavoratore,<br />

che sia retribuito non in misura fissa ma in<br />

ragione del lavoro effettivamente prestato, ha<br />

diritto, in occasione delle festività (con esclusione<br />

delle domeniche), alla normale retribuzione<br />

globale di fatto giornaliera. Nel caso in cui<br />

questi lavoratori prestino la loro attività lavorativa<br />

in una giornata festiva, è altresì dovuta<br />

la retribuzione per il lavoro effettivamente svolto,<br />

con la maggiorazione per il lavoro festivo.<br />

Con riferimento ai lavoratori retribuiti in misura<br />

fissa, la legge prevede, in caso di prestazione<br />

dell’attività lavorativa nei giorni del 25 aprile e<br />

del primo maggio, il diritto, oltre alla normale<br />

retribuzione globale di fatto giornaliera, alla retribuzione<br />

per il lavoro effettivamente prestato,<br />

maggiorata per il lavoro in giornata festiva.<br />

La disciplina legislativa, appena descritta, viene<br />

sensibilmente migliorata dalla disposizione<br />

contrattuale. L’art. 19, infatti, dispone che il<br />

giornalista che non presti la sua attività lavorativa<br />

nelle giornate festive, escluse le dome-<br />

111<br />

giorni festivi e riposi settimanali<br />

niche, ha diritto alla normale retribuzione se la<br />

festività non coincide con la domenica; in caso<br />

di coincidenza tra la festività e la domenica, il<br />

giornalista ha diritto ad un ventiseiesimo della<br />

normale retribuzione mensile, che ovviamente<br />

va ad aggiungersi a quest’ultima.<br />

La norma contrattuale disciplina anche l’ipotesi<br />

in cui il giornalista sia chiamato a prestare<br />

la propria opera nelle giornate festive, sempre<br />

con esclusione della domenica. Con riferimento<br />

alle festività in generale, e con l’esclusione<br />

del primo maggio, del 15 agosto e del 25 dicembre,<br />

il giornalista che presti la sua attività<br />

lavorativa ha diritto ad un ventiseiesimo della<br />

retribuzione mensile, maggiorato dell’80%, che<br />

va eventualmente ad aggiungersi al normale<br />

compenso per il lavoro domenicale nel caso in<br />

cui la festività coincida – appunto – con la domenica.<br />

Il trattamento retributivo è ancora più<br />

favorevole con riguardo alle festività escluse<br />

dalla regola appena indicata: premesso che,<br />

come regola generale, il giornalista non è tenuto<br />

a lavorare nelle giornate del primo maggio,<br />

del 15 agosto e del 25 dicembre, tuttavia, se<br />

eccezionalmente il giornalista prestasse la propria<br />

opera lavorativa in dette giornate, avrebbe<br />

diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad<br />

un ventiseiesimo della stessa, maggiorato del<br />

260%.<br />

L’art. 19 disciplina anche, a differenza della legge,<br />

il lavoro prestato dal giornalista in occasione<br />

delle festività soppresse (19 marzo, Ascensione,<br />

2 giugno, Corpus Domini, 29 giugno, 4<br />

novembre): in questo caso, in aggiunta alla retribuzione<br />

mensile, deve essere corrisposto un<br />

ventiseiesimo della stessa. Se la festività soppressa<br />

coincide con la domenica, il giornalista<br />

chiamato a prestare la sua attività lavorativa<br />

ha diritto, oltre al compenso per il lavoro domenicale,<br />

a un ventiseiesimo della retribuzione<br />

mensile, in aggiunta alla stessa. Nel caso<br />

1 V. la L. 54/77, che ha soppresso alcune festività originariamente contemplate dalla L. 260/49; il DPR 792/85, relativo alle<br />

festività religiose, che ha ripristinato la festività dell’Epifania e, limitatamente al Comune di Roma, del giorno 29 giugno (SS.<br />

Pietro e Paolo); la L. 336/00 che ha ripristinato la festa della Repubblica.

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