Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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COmmeNTO<br />
La regolamentazione <strong>dei</strong> giorni festivi<br />
Le giornate festive sono disciplinate dalla L.<br />
260/49 e successive modificazioni e integrazioni<br />
1 . Coerentemente con le disposizioni legislative,<br />
l’art. 19 CNLG stabilisce che sono giorni<br />
festivi tutte le domeniche, il 25 aprile, il primo<br />
maggio, il 2 giugno, il primo e il 6 gennaio, il<br />
lunedì di Pasqua, il 15 agosto, l’8, il 25 e il 26<br />
dicembre. In aggiunta alle festività contemplate<br />
dalla legge, la norma contrattuale riconosce<br />
come festiva la giornata dedicata al Patrono<br />
della città in cui ha sede l’azienda giornalistica,<br />
con facoltà delle parti di spostare ad altro giorno<br />
tale ultima festività nel caso in cui la ricorrenza<br />
del Patrono coincida con altra giornata<br />
festiva, esclusa la domenica.<br />
L’art. 5 L. 260/49, così come modificato e integrato<br />
dalla L. 90/54, dispone che il lavoratore,<br />
che sia retribuito non in misura fissa ma in<br />
ragione del lavoro effettivamente prestato, ha<br />
diritto, in occasione delle festività (con esclusione<br />
delle domeniche), alla normale retribuzione<br />
globale di fatto giornaliera. Nel caso in cui<br />
questi lavoratori prestino la loro attività lavorativa<br />
in una giornata festiva, è altresì dovuta<br />
la retribuzione per il lavoro effettivamente svolto,<br />
con la maggiorazione per il lavoro festivo.<br />
Con riferimento ai lavoratori retribuiti in misura<br />
fissa, la legge prevede, in caso di prestazione<br />
dell’attività lavorativa nei giorni del 25 aprile e<br />
del primo maggio, il diritto, oltre alla normale<br />
retribuzione globale di fatto giornaliera, alla retribuzione<br />
per il lavoro effettivamente prestato,<br />
maggiorata per il lavoro in giornata festiva.<br />
La disciplina legislativa, appena descritta, viene<br />
sensibilmente migliorata dalla disposizione<br />
contrattuale. L’art. 19, infatti, dispone che il<br />
giornalista che non presti la sua attività lavorativa<br />
nelle giornate festive, escluse le dome-<br />
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giorni festivi e riposi settimanali<br />
niche, ha diritto alla normale retribuzione se la<br />
festività non coincide con la domenica; in caso<br />
di coincidenza tra la festività e la domenica, il<br />
giornalista ha diritto ad un ventiseiesimo della<br />
normale retribuzione mensile, che ovviamente<br />
va ad aggiungersi a quest’ultima.<br />
La norma contrattuale disciplina anche l’ipotesi<br />
in cui il giornalista sia chiamato a prestare<br />
la propria opera nelle giornate festive, sempre<br />
con esclusione della domenica. Con riferimento<br />
alle festività in generale, e con l’esclusione<br />
del primo maggio, del 15 agosto e del 25 dicembre,<br />
il giornalista che presti la sua attività<br />
lavorativa ha diritto ad un ventiseiesimo della<br />
retribuzione mensile, maggiorato dell’80%, che<br />
va eventualmente ad aggiungersi al normale<br />
compenso per il lavoro domenicale nel caso in<br />
cui la festività coincida – appunto – con la domenica.<br />
Il trattamento retributivo è ancora più<br />
favorevole con riguardo alle festività escluse<br />
dalla regola appena indicata: premesso che,<br />
come regola generale, il giornalista non è tenuto<br />
a lavorare nelle giornate del primo maggio,<br />
del 15 agosto e del 25 dicembre, tuttavia, se<br />
eccezionalmente il giornalista prestasse la propria<br />
opera lavorativa in dette giornate, avrebbe<br />
diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad<br />
un ventiseiesimo della stessa, maggiorato del<br />
260%.<br />
L’art. 19 disciplina anche, a differenza della legge,<br />
il lavoro prestato dal giornalista in occasione<br />
delle festività soppresse (19 marzo, Ascensione,<br />
2 giugno, Corpus Domini, 29 giugno, 4<br />
novembre): in questo caso, in aggiunta alla retribuzione<br />
mensile, deve essere corrisposto un<br />
ventiseiesimo della stessa. Se la festività soppressa<br />
coincide con la domenica, il giornalista<br />
chiamato a prestare la sua attività lavorativa<br />
ha diritto, oltre al compenso per il lavoro domenicale,<br />
a un ventiseiesimo della retribuzione<br />
mensile, in aggiunta alla stessa. Nel caso<br />
1 V. la L. 54/77, che ha soppresso alcune festività originariamente contemplate dalla L. 260/49; il DPR 792/85, relativo alle<br />
festività religiose, che ha ripristinato la festività dell’Epifania e, limitatamente al Comune di Roma, del giorno 29 giugno (SS.<br />
Pietro e Paolo); la L. 336/00 che ha ripristinato la festa della Repubblica.