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L’anticipazione del TFR<br />

In base a quanto disposto dall’art. 2120 c.c., il<br />

lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio<br />

presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in<br />

costanza di rapporto, un’anticipazione del TFR in<br />

misura non superiore al 70% della quota a quel<br />

momento maturata. Le richieste devono essere<br />

soddisfatte, nel limite del 10% degli aventi titolo<br />

e comunque del 4% del totale <strong>dei</strong> dipendenti, se<br />

l’anticipo è chiesto per spese sanitarie per terapie<br />

e interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti<br />

strutture pubbliche, nonché per l’acquisto<br />

della prima casa di abitazione per sé o per i figli,<br />

documentato con atto notarile 21 .<br />

Leggi speciali hanno esteso il diritto di anticipo<br />

a casi particolari. Più precisamente, l’anticipo<br />

del TFR può essere richiesto durante il periodo<br />

di utilizzo del congedo parentale (art. 5 D. Lgs.<br />

151/01) ovvero, ai sensi dell’art. 7 L. 53/00, durante<br />

il congedo di formazione ex art. 5 L. 53/00<br />

e il congedo per la formazione continua ex art. 6<br />

L. 53/00 22 . Tuttavia, poiché le norme in questione<br />

non prescrivono, quale condizione dell’anticipo, i<br />

requisiti previsti dall’art. 2120, si deve escludere<br />

che gli stessi siano applicabili nelle ipotesi disciplinate<br />

dalle citate leggi speciali 23 .<br />

Il fatto che – come si è visto – la legge preveda la<br />

possibilità di soddisfare le richieste di anticipo del<br />

TFR limitatamente al 4% del totale degli addetti,<br />

ha posto il problema dell’applicabilità della disposizione<br />

nei confronti <strong>dei</strong> datori di lavoro con meno<br />

175<br />

disciplina economica della cessazione del rapporto<br />

di venticinque dipendenti, in quanto la percentuale<br />

indicata dalla legge darebbe, in quel caso, un numero<br />

inferiore all’unità. Sul punto, la giurisprudenza<br />

è divisa: da un lato, alcuni sostengono che la<br />

norma sia applicabile comunque, giacché anche<br />

in presenza di una percentuale inferiore all’unità, il<br />

numero decimale risultante dall’applicazione della<br />

percentuale ben potrebbe essere arrotondato a 1 24 ;<br />

altri – al contrario – escludono l’applicabilità della<br />

norma 25 ; altri ancora giungono ad una soluzione<br />

intermedia: la richiesta di anticipo del TFR deve<br />

essere soddisfatta anche nell’ambito di imprese<br />

con meno di venticinque dipendenti, ma solo nel<br />

momento in cui la somma <strong>dei</strong> decimali maturati<br />

anno per anno dia come risultato l’unità 26 .<br />

Per quanto riguarda la selezione tra gli aventi titolo,<br />

nulla dice la legge. Pertanto, la giurisprudenza ha ritenuto<br />

che, in mancanza di una specifica disciplina<br />

da parte di accordi collettivi, le domande di anticipazione<br />

vanno accolte secondo l’ordine cronologico<br />

di presentazione 27 . In ogni caso, spetta al datore<br />

di lavoro provare di aver già provveduto ad erogare,<br />

nel corso dell’anno, un numero di anticipazioni tale<br />

da colmare la percentuale stabilita dalla legge 28 .<br />

Quanto all’acquisto della prima casa, bisogna<br />

preliminarmente ricordare che la Corte costituzionale<br />

ha ritenuto l’illegittimità costituzionale della<br />

norma, nella parte in cui non prevede la possibilità<br />

di concedere l’anticipo in ipotesi di acquisto in<br />

progressione, comprovato con mezzi idonei a dimostrarne<br />

l’effettività 29 . Inoltre, la giurisprudenza<br />

21 Ai sensi dell’art. 4 c. 3 L. 297/82, la norma sull’anticipo del TFR non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della<br />

L. 675/77. Ciò significa, come ha ritenuto Cass. 15/7/95 n. 7710, in Mass. giur. lav. 1995, 445, che la norma non si applica solo<br />

alle aziende che abbiano fruito di CIG straordinaria. In ogni caso, la deroga significa che l’azienda non è tenuta all’anticipo nel<br />

caso in cui l’evento che lo giustificherebbe è avvenuto durante la crisi, essendo stata ritenuta errata l’opposta tesi, secondo<br />

cui l’esercizio del diritto sarebbe precluso per tutto il tempo della crisi: Pret. Milano 8/5/89, in Orientamenti 1989, 776; Pret.<br />

Milano 22/12/88, in Lavoro 80, 1989, 479.<br />

22 In merito alla disciplina <strong>dei</strong> congedi ex artt. 5 e 6 L. 53/00, si rinvia al commento all’art. 45.<br />

23 Con particolare riferimento al requisito dell’anzianità di almeno otto anni, v. Trib. Bologna 18/6/2004, in Lav. nella giur. 2005,<br />

1083, con nota di Claudio Giovanni Pozzobon.<br />

24 Pret. Milano 9/2/84, in Lavoro 80 1984, 535.<br />

25 Cass. 6/3/92 n. 2749, in Dir. e prat. lav. 1992, 1221.<br />

26 Pret. Macerata 20/9/84, in Orientamenti 1984, 1220.<br />

27 Pret. La Spezia 8/8/96, in D&L 1997, 368; Pret. Cagliari 21/5/85, in Foro it. 1985, I, 3034. Trib. Napoli 30/10/87, in Giur.<br />

merito 1989, 54, ha ritenuto che il criterio cronologico sia applicabile sussidiariamente, quando il datore di lavoro non abbia<br />

determinato a priori i criteri di scelta, ovvero quando gli stessi siano contrari ai principi di correttezza e buona fede.<br />

28 Pret. Firenze 21/12/82, in Riv. giur. lav. 1983, II, 220.<br />

29 Corte Cost. 5/4/91 n. 142, Foro it., 1991, I, 1635.

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