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Commento<br />

Art.2 Art.46<br />

La disposizione in esame disciplina i rapporti tra<br />

contrattazione aziendale e contrattazione di livello<br />

nazionale.<br />

La normativa contrattuale era stata a suo tempo<br />

formulata in applicazione del Protocollo del<br />

23/7/93 “sulla politica <strong>dei</strong> redditi e dell’occupazione,<br />

sugli aspetti contrattuali, sulle politiche<br />

del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo”.<br />

Secondo il citato protocollo (art. 4) sia la contrattazione<br />

nazionale che quella aziendale o territoriale<br />

(c.d. secondo livello di contrattazione) dovevano<br />

avere durata quadriennale.<br />

Il 22 gennaio 2009 è stato siglato un nuovo<br />

“Accordo Quadro di riforma degli assetti contrattuali”,<br />

finalizzato a superare le previsioni del<br />

Protocollo del 1993. A differenza di quest’ultimo,<br />

peraltro, l’Accordo del 2009 non è stato sottoscritto<br />

dalla principale (in termini quanto meno<br />

numerici) organizzazione sindacale italiana, ossia<br />

la CGIL, e quindi è assai più controversa la reale<br />

efficacia che lo stesso sarà destinato ad avere.<br />

Così, ad esempio, l’Accordo menzionato prevede<br />

che la contrattazione collettiva nazionale abbia<br />

Contrattazione aziendale<br />

La contrattazione aziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per il<br />

principio dell’autonomia <strong>dei</strong> cicli negoziali, con quella di livello nazionale.<br />

La contrattazione aziendale potrà svolgersi nell’ambito delle condizioni sotto indicate<br />

ed è caratterizzata dalla temporaneità di vigenza e dalla variabilità <strong>dei</strong> contenuti<br />

in relazione alle verifiche di consuntivo. Le erogazioni economiche del livello aziendale<br />

non possono riguardare aspetti retributivi ripetitivi di quelli propri del CNLG e<br />

sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi<br />

concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di<br />

sviluppo delle professionalità ed altri elementi di competitività a disposizione delle<br />

aziende nonché ai risultati legati al positivo andamento economico dell’impresa nel<br />

periodo interessato compresi i margini di produttività che potrà essere impegnata<br />

per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere<br />

gli aumenti retributivi a livello di CNLG.<br />

Le parti aziendali concorderanno <strong>dei</strong> programmi e determineranno forme, tempi e<br />

altre clausole per le verifiche di consuntivo sui risultati conseguiti.<br />

240<br />

“durata triennale tanto per la parte economica che<br />

normativa” (art. 2). Nondimeno, il presente contratto,<br />

attenendosi alla previsione del Protocollo<br />

del 1993, fissa ancora in quattro anni la durata del<br />

contratto per quanto riguarda la parte normativa,<br />

ed in due anni per la parte economica.<br />

Per il resto, la disposizione contrattuale conferma,<br />

sempre in armonia con i principi a suo tempo<br />

enunciati dal Protocollo del 1993, che gli accordi<br />

economici previsti a livello aziendale non possono<br />

incidere su situazioni già regolate dal contratto<br />

nazionale, e devono essere collegati a risultati e<br />

situazioni propri della specifica realtà aziendale.<br />

Questo può apparire un vincolo per la contrattazione<br />

collettiva aziendale, ma non si possono<br />

trascurare neppure gli aspetti positivi di tale previsione,<br />

consistenti nel rendere intangibili i risultati<br />

raggiunti a livello nazionale. A tale proposito,<br />

si deve infatti ricordare che la legge vieta di pattuire,<br />

a livello individuale, condizioni peggiorative<br />

rispetto a quelle di cui al contratto collettivo (art.<br />

2077 c.c.), ma tale disposizione non opera con<br />

riferimento ai contratti collettivi di diverso livello;<br />

il che significa, in buona sostanza, che a livello<br />

aziendale potrebbe, in ipotesi, raggiungersi un ac-

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