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Commento<br />
Art.2 Art.46<br />
La disposizione in esame disciplina i rapporti tra<br />
contrattazione aziendale e contrattazione di livello<br />
nazionale.<br />
La normativa contrattuale era stata a suo tempo<br />
formulata in applicazione del Protocollo del<br />
23/7/93 “sulla politica <strong>dei</strong> redditi e dell’occupazione,<br />
sugli aspetti contrattuali, sulle politiche<br />
del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo”.<br />
Secondo il citato protocollo (art. 4) sia la contrattazione<br />
nazionale che quella aziendale o territoriale<br />
(c.d. secondo livello di contrattazione) dovevano<br />
avere durata quadriennale.<br />
Il 22 gennaio 2009 è stato siglato un nuovo<br />
“Accordo Quadro di riforma degli assetti contrattuali”,<br />
finalizzato a superare le previsioni del<br />
Protocollo del 1993. A differenza di quest’ultimo,<br />
peraltro, l’Accordo del 2009 non è stato sottoscritto<br />
dalla principale (in termini quanto meno<br />
numerici) organizzazione sindacale italiana, ossia<br />
la CGIL, e quindi è assai più controversa la reale<br />
efficacia che lo stesso sarà destinato ad avere.<br />
Così, ad esempio, l’Accordo menzionato prevede<br />
che la contrattazione collettiva nazionale abbia<br />
Contrattazione aziendale<br />
La contrattazione aziendale ha durata quadriennale e non è sovrapponibile, per il<br />
principio dell’autonomia <strong>dei</strong> cicli negoziali, con quella di livello nazionale.<br />
La contrattazione aziendale potrà svolgersi nell’ambito delle condizioni sotto indicate<br />
ed è caratterizzata dalla temporaneità di vigenza e dalla variabilità <strong>dei</strong> contenuti<br />
in relazione alle verifiche di consuntivo. Le erogazioni economiche del livello aziendale<br />
non possono riguardare aspetti retributivi ripetitivi di quelli propri del CNLG e<br />
sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi<br />
concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di<br />
sviluppo delle professionalità ed altri elementi di competitività a disposizione delle<br />
aziende nonché ai risultati legati al positivo andamento economico dell’impresa nel<br />
periodo interessato compresi i margini di produttività che potrà essere impegnata<br />
per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere<br />
gli aumenti retributivi a livello di CNLG.<br />
Le parti aziendali concorderanno <strong>dei</strong> programmi e determineranno forme, tempi e<br />
altre clausole per le verifiche di consuntivo sui risultati conseguiti.<br />
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“durata triennale tanto per la parte economica che<br />
normativa” (art. 2). Nondimeno, il presente contratto,<br />
attenendosi alla previsione del Protocollo<br />
del 1993, fissa ancora in quattro anni la durata del<br />
contratto per quanto riguarda la parte normativa,<br />
ed in due anni per la parte economica.<br />
Per il resto, la disposizione contrattuale conferma,<br />
sempre in armonia con i principi a suo tempo<br />
enunciati dal Protocollo del 1993, che gli accordi<br />
economici previsti a livello aziendale non possono<br />
incidere su situazioni già regolate dal contratto<br />
nazionale, e devono essere collegati a risultati e<br />
situazioni propri della specifica realtà aziendale.<br />
Questo può apparire un vincolo per la contrattazione<br />
collettiva aziendale, ma non si possono<br />
trascurare neppure gli aspetti positivi di tale previsione,<br />
consistenti nel rendere intangibili i risultati<br />
raggiunti a livello nazionale. A tale proposito,<br />
si deve infatti ricordare che la legge vieta di pattuire,<br />
a livello individuale, condizioni peggiorative<br />
rispetto a quelle di cui al contratto collettivo (art.<br />
2077 c.c.), ma tale disposizione non opera con<br />
riferimento ai contratti collettivi di diverso livello;<br />
il che significa, in buona sostanza, che a livello<br />
aziendale potrebbe, in ipotesi, raggiungersi un ac-