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Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

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non solo quelli legati all’editore da un vincolo di<br />

subordinazione, ma anche coloro che collaborino<br />

al giornale con una prestazione coordinata e<br />

continuativa 8 .<br />

Il praticante è tenuto ad informare l’editore di ogni<br />

variazione del suo status che possa incidere sul<br />

rapporto lavorativo, ed in particolare dell’eventuale<br />

superamento dell’esame per l’iscrizione<br />

all’Albo professionisti, decorrendo dalla data di<br />

tale comunicazione il diritto al trattamento contrattuale<br />

previsto per i giornalisti professionisti.<br />

Inoltre, il praticante deve certificare, all’inizio del<br />

rapporto, gli eventuali periodi di pratica precedenti.<br />

Da segnalare, quanto alla durata dell’iscrizione<br />

al registro praticanti, una sentenza del Tribunale<br />

di Milano che ha dichiarato illegittimo il licenziamento<br />

intimato ad un praticante a fronte del mero<br />

superamento del periodo massimo di iscrizione<br />

all’Albo, in assenza di un provvedimento di cancellazione<br />

adottato dall’organo competente 9 .<br />

Per quanto riguarda le mansioni, al praticante<br />

non possono essere affidati compiti di responsabilità<br />

(quali, ad esempio, la chiusura in tipografia<br />

del giornale, piuttosto che la titolazione di servizi;<br />

sulle mansioni che caratterizzano l’attività del<br />

praticante si segnala la pronuncia Trib. Milano<br />

28/10/99, in D&L 2000, 173), ed anzi allo stesso<br />

dovrà essere consentito di approfondire ed applicare<br />

le proprie conoscenze del lavoro giornalistico<br />

mediante l’affiancamento ad un capo servizio<br />

o ad altro giornalista appositamente incaricato. Al<br />

riguardo è stato comunque affermato che non è<br />

necessario un insegnamento in forma “didattica”,<br />

essendo sufficiente che l’attività del praticante si<br />

svolga sotto la guida ed il generale controllo <strong>dei</strong><br />

superiori 10 .<br />

Proprio in considerazione della peculiarità di questa<br />

figura professionale, e delle finalità formative<br />

che ne giustificano l’inserimento in redazione, è<br />

209<br />

praticanti<br />

stato considerato illegittimo il licenziamento intimato<br />

al praticante, in periodo di prova, in caso di<br />

attribuzione allo stesso di mansioni non conformi<br />

a quanto richiesto dal contratto di assunzione 11 ,<br />

oppure non adeguate rispetto al percorso formativo<br />

previsto dall’articolo in esame 12 .<br />

Il trattamento economico e normativo del praticante<br />

è simile, ma non analogo, a quello previsto<br />

per i giornalisti professionisti; infatti, oltre ad<br />

avere una retribuzione significativamente inferiore<br />

rispetto al redattore (in particolare rispetto al<br />

redattore ordinario), il praticante non gode di tutti<br />

i diritti previsti per i professionisti, ovvero ne gode<br />

in misura inferiore; così, ad esempio:<br />

• non ha diritto all’indennità redazionale di cui<br />

all’art. 16<br />

• non ha diritto agli scatti di anzianità<br />

• ha un periodo di ferie più limitato, così come<br />

inferiore è l’eventuale congedo matrimoniale<br />

• ha diritto alla conservazione del posto, in caso<br />

di malattia, per soli tre mesi, contro i 18 previsti<br />

per i professionisti<br />

• ha un periodo di preavviso, in caso di licenziamento,<br />

di un solo mese<br />

Può però accadere che al praticante vengano, di<br />

fatto, attribuite mansioni analoghe, per importanza<br />

ed autonomia, a quelle proprie di un redattore<br />

ordinario; in questo caso, lo stesso potrà rivendicare<br />

il riconoscimento di trattamento economico<br />

corrispondente a quello previsto per tale profilo<br />

professionale: “..qualora il dipendente, sebbene<br />

assunto come praticante, sia di fatto adibito<br />

a svolgere in piena autonomia le mansioni del<br />

giornalista redattore, senza fruire <strong>dei</strong> controlli, <strong>dei</strong><br />

sussidi orientativi e degli interventi correttivi ed<br />

integrativi strumentali all’acquisizione suddetta,<br />

l’inscrizione nel menzionato albo perde ogni rilevanza,<br />

essendo il rapporto di praticantato che ne<br />

8 Cass. 10/1/98 n. 152, in Dir. Inf. 1999, 445.<br />

9 Trib. Milano 10/12/05, in D&L 2006, 621, con nota di PERONE, Iscrizione all’Albo professionale e licenziamento per impossibilità<br />

della prestazione<br />

10 V. Pret. Firenze 31/5/95, in Toscana lavoro giur. 1995, 345<br />

11 Trib. Milano 17/1/02, in D&L 202, 87.<br />

12 Trib. Milano 1/12/01 in D&L 2002, 87.

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