Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.36<br />
serva ai professionisti il lavoro “nelle direzioni<br />
e nelle redazioni”, ma anche l’attività di inviato<br />
speciale, di titolare degli uffici di corrispondenza<br />
e di corrispondente dalle capitali), ben poco<br />
margine residuerebbe per l’attività redazionale<br />
del pubblicista nei settori indicati. Le uniche possibilità<br />
sarebbero quelle di operare come redattore<br />
nell’ambito delle redazioni decentrate o negli<br />
uffici di corrispondenza (ipotesi espressamente<br />
prevista e regolata dal presente articolo, ma già<br />
esaminata nel commento all’art. 5, cui si rinvia),<br />
ovvero come corrispondente dai centri minori o,<br />
ancora, come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG.<br />
Ferma restando, ovviamente, la facoltà di operare<br />
in qualità di praticante, in attesa dell’iscrizione<br />
all’elenco Professionisti dell’Albo 4 .<br />
Quello che si deve senza dubbio escludere è che<br />
il rapporto di lavoro, una volta instaurato, possa<br />
essere legittimamente interrotto semplicemente<br />
invocando la disposizione contrattuale. Quella<br />
<strong>dei</strong> licenziamenti è una materia regolamentata in<br />
modo rigido dalla legge, con previsione tassativa<br />
delle ipotesi al cui ricorrere il rapporto di lavoro<br />
può essere interrotto (giusta causa – giustificato<br />
motivo: v. commento all’art. 27); alle parti private<br />
non è dunque concessa particolare autonomia,<br />
potendo le stesse al più introdurre modifiche in<br />
senso più favorevole per il lavoratore. Ciò significa,<br />
in definitiva, che poiché la previsione contrat-<br />
216<br />
pubblicisti<br />
tuale non integra alcuna ipotesi di giusta causa o<br />
giustificato motivo, il licenziamento intimato solo<br />
con il richiamo alla norma contrattuale, ben difficilmente<br />
potrebbe sfuggire ad una censura.<br />
In ogni caso, a prescindere dai divieti di cui sopra,<br />
il pubblicista che, di fatto, operi in redazione<br />
con orario di massima di 36 ore, ha diritto al<br />
trattamento economico e normativo previsto per<br />
i giornalisti assunti ex art. 1 5 . Parzialmente difforme<br />
il trattamento previsto per i pubblicisti operanti<br />
nelle redazioni decentrate o negli uffici di<br />
corrispondenza, per i quali il contratto si applica<br />
con alcune deroghe o limitazioni, come visto<br />
nel commento all’art. 5; sostanzialmente analoga<br />
a quest’ultima ipotesi risulta anche la disciplina<br />
del rapporto ex art. 2 instaurato dal pubblicista,<br />
con l’ovvia esclusione delle disposizioni relative<br />
all’orario di lavoro (non previsto) ed alla retribuzione,<br />
che è invece equiparata a quella del professionista<br />
con contratto ex art. 2.<br />
Infine, per quanto riguarda la contribuzione previdenziale,<br />
si segnala che la legge Finanziaria del<br />
2001 (art. 76 L. 23/12/00 n. 388) ha introdotto la<br />
possibilità anche per i pubblicisti svolgenti attività<br />
giornalistica in regime di subordinazione di iscriversi<br />
all’INPGI; tale iscrizione diventa automatica<br />
nel caso in cui il pubblicista, entro il termine di sei<br />
mesi dall’entrata in vigore della legge, non opti<br />
per il mantenimento dell’iscrizione presso l’INPS.<br />
4 L’ammissibilità dello svolgimento di attività di redattore da parte di un giornalista nell’ambito di un quotidiano è peraltro stata<br />
riconosciuta dalla Cassazione: “Lo svolgimento delle mansioni di redattore è configurabile, non sussistendo ragioni di astratta<br />
incompatibilità, anche con riguardo ad attività giornalistica espletata quotidianamente, ma senza l’osservanza dell’orario fissato<br />
per i giornalisti professionisti, da un pubblicista, e cioè da soggetto esercente anche altre attività” (Cass. 18/4/90 n. 3191, Il<br />
Messaggero c. Cacciagrana, in Foro it. Rep. 1990 voce Lavoro (rapporto) n. 543).<br />
5 V. Trib. Milano 7/2/90, cit.