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Art.36<br />

serva ai professionisti il lavoro “nelle direzioni<br />

e nelle redazioni”, ma anche l’attività di inviato<br />

speciale, di titolare degli uffici di corrispondenza<br />

e di corrispondente dalle capitali), ben poco<br />

margine residuerebbe per l’attività redazionale<br />

del pubblicista nei settori indicati. Le uniche possibilità<br />

sarebbero quelle di operare come redattore<br />

nell’ambito delle redazioni decentrate o negli<br />

uffici di corrispondenza (ipotesi espressamente<br />

prevista e regolata dal presente articolo, ma già<br />

esaminata nel commento all’art. 5, cui si rinvia),<br />

ovvero come corrispondente dai centri minori o,<br />

ancora, come collaboratore fisso ex art. 2 CNLG.<br />

Ferma restando, ovviamente, la facoltà di operare<br />

in qualità di praticante, in attesa dell’iscrizione<br />

all’elenco Professionisti dell’Albo 4 .<br />

Quello che si deve senza dubbio escludere è che<br />

il rapporto di lavoro, una volta instaurato, possa<br />

essere legittimamente interrotto semplicemente<br />

invocando la disposizione contrattuale. Quella<br />

<strong>dei</strong> licenziamenti è una materia regolamentata in<br />

modo rigido dalla legge, con previsione tassativa<br />

delle ipotesi al cui ricorrere il rapporto di lavoro<br />

può essere interrotto (giusta causa – giustificato<br />

motivo: v. commento all’art. 27); alle parti private<br />

non è dunque concessa particolare autonomia,<br />

potendo le stesse al più introdurre modifiche in<br />

senso più favorevole per il lavoratore. Ciò significa,<br />

in definitiva, che poiché la previsione contrat-<br />

216<br />

pubblicisti<br />

tuale non integra alcuna ipotesi di giusta causa o<br />

giustificato motivo, il licenziamento intimato solo<br />

con il richiamo alla norma contrattuale, ben difficilmente<br />

potrebbe sfuggire ad una censura.<br />

In ogni caso, a prescindere dai divieti di cui sopra,<br />

il pubblicista che, di fatto, operi in redazione<br />

con orario di massima di 36 ore, ha diritto al<br />

trattamento economico e normativo previsto per<br />

i giornalisti assunti ex art. 1 5 . Parzialmente difforme<br />

il trattamento previsto per i pubblicisti operanti<br />

nelle redazioni decentrate o negli uffici di<br />

corrispondenza, per i quali il contratto si applica<br />

con alcune deroghe o limitazioni, come visto<br />

nel commento all’art. 5; sostanzialmente analoga<br />

a quest’ultima ipotesi risulta anche la disciplina<br />

del rapporto ex art. 2 instaurato dal pubblicista,<br />

con l’ovvia esclusione delle disposizioni relative<br />

all’orario di lavoro (non previsto) ed alla retribuzione,<br />

che è invece equiparata a quella del professionista<br />

con contratto ex art. 2.<br />

Infine, per quanto riguarda la contribuzione previdenziale,<br />

si segnala che la legge Finanziaria del<br />

2001 (art. 76 L. 23/12/00 n. 388) ha introdotto la<br />

possibilità anche per i pubblicisti svolgenti attività<br />

giornalistica in regime di subordinazione di iscriversi<br />

all’INPGI; tale iscrizione diventa automatica<br />

nel caso in cui il pubblicista, entro il termine di sei<br />

mesi dall’entrata in vigore della legge, non opti<br />

per il mantenimento dell’iscrizione presso l’INPS.<br />

4 L’ammissibilità dello svolgimento di attività di redattore da parte di un giornalista nell’ambito di un quotidiano è peraltro stata<br />

riconosciuta dalla Cassazione: “Lo svolgimento delle mansioni di redattore è configurabile, non sussistendo ragioni di astratta<br />

incompatibilità, anche con riguardo ad attività giornalistica espletata quotidianamente, ma senza l’osservanza dell’orario fissato<br />

per i giornalisti professionisti, da un pubblicista, e cioè da soggetto esercente anche altre attività” (Cass. 18/4/90 n. 3191, Il<br />

Messaggero c. Cacciagrana, in Foro it. Rep. 1990 voce Lavoro (rapporto) n. 543).<br />

5 V. Trib. Milano 7/2/90, cit.

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