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Nel caso in cui, durante il periodo feriale, cada<br />

una o più festività (esclusa la domenica), è previsto<br />

il diritto del giornalista al godimento di altrettanti<br />

giorni di ferie ovvero, a scelta dell’editore, al<br />

pagamento del relativo trattamento economico.<br />

L’art. 23 CNLG precisa che il giornalista, che non abbia<br />

interamente maturato l’anno di anzianità nel normale<br />

periodo di ferie, perché – per esempio – è stato<br />

assunto dopo il primo gennaio, ha diritto a tanti dodicesimi<br />

di ferie quanti sono i mesi di servizio prestato.<br />

A tale riguardo, giova precisare che il lavoro prestato<br />

per almeno la metà di un mese, o per una frazione<br />

superiore, equivale a un mese intero.<br />

La norma si preoccupa anche di disciplinare la mancata<br />

fruizione delle ferie. Ciò, per esempio, può accadere<br />

nel caso in cui il giornalista, nel corso dell’anno<br />

e per esigenze di servizio, non abbia potuto godere<br />

in tutto o in parte delle ferie maturate. In questo<br />

caso, la norma prevede che il diritto alle ferie si<br />

traduca in diritto al pagamento della corrispondente<br />

indennità sostitutiva, da erogarsi nel momento in cui<br />

diventi certo il mancato godimento delle ferie e comunque<br />

non oltre il 31 dicembre.<br />

A tale riguardo, si deve ritenere che, nello specifico<br />

settore giornalistico, questa norma valga<br />

anche con riferimento alle figure apicali (direttore,<br />

condirettore, vice – direttore), a prescindere<br />

dal fatto che costoro siano di fatto inquadrabili,<br />

oppure no, nella qualifica di dirigente. In merito,<br />

bisogna preliminarmente ricordare che la<br />

giurisprudenza esclude il diritto alla indennità<br />

sostitutiva delle ferie nei confronti <strong>dei</strong> lavoratori<br />

che avendo, come il dirigente, il potere di mettersi<br />

in ferie, abbiano preferito nel loro personale<br />

interesse non godere del periodo di riposo 22 .<br />

Applicando alla lettera questo orientamento nel<br />

caso <strong>dei</strong> giornalisti, si dovrebbe concludere che<br />

i giornalisti apicali, per ottenere l’indennità sostitutiva<br />

delle ferie in occasione della cessazione<br />

del rapporto, devono essere in grado di provare<br />

di non essere stati titolari del potere di disporre<br />

Ferie - permessi straordinari - aspettativa - permessi sindacali<br />

139<br />

unilateralmente delle proprie ferie. Al contrario,<br />

bisogna riflettere sulla circostanza che l’art. 23<br />

CNLG disciplini le ferie congiuntamente per i<br />

giornalisti apicali e per le altre qualifiche giornalistiche,<br />

nonché la circostanza che il diritto all’indennità<br />

compensativa è prevista per ogni ipotesi<br />

di mancata fruizione delle ferie per esigenze di<br />

servizio. Da ciò si deve dunque concludere che<br />

le parti hanno consapevolmente inteso escludere<br />

l’applicazione del principio giurisprudenziale<br />

sopra richiamato.<br />

La previsione contrattuale in merito al pagamento<br />

dell’indennità sostitutiva delle ferie non oltre il<br />

31 dicembre deve essere considerata illegittima<br />

alla luce di quanto disposto dal citato art. 10 D.<br />

Lgs. 66/03, almeno con riguardo al periodo minimo<br />

di 4 settimane di ferie riconosciuto come<br />

irrinunciabile dalla norma appena richiamata. In<br />

ogni caso, alla cessazione del rapporto il giornalista<br />

potrebbe vantare ferie arretrate e non<br />

godute: anche in tale ipotesi, è prevista la corresponsione<br />

dell’indennità sostitutiva delle ferie,<br />

che deve essere calcolata sulla base della retribuzione,<br />

nonché <strong>dei</strong> compensi fissi percepiti da<br />

almeno sei mesi.<br />

L’art. 23 CNLG contiene anche una disposizione,<br />

evidentemente prevista per i giornalisti residenti,<br />

per motivi di servizio, all’estero: si stabilisce<br />

che, qualora il giornalista intenda fruire le<br />

ferie in Italia, nel computo del periodo feriale non<br />

si dovrà tener conto, limitatamente a due giorni,<br />

del tempo occorrente per il trasferimento da e<br />

per l’estero.<br />

La nota a verbale contenuta in calce alla parte<br />

dell’art. 23 dedicato alle ferie, prevede che il<br />

periodo di malattia o di infortunio, non inferiore<br />

a sette giorni, sopraggiunto durante il godimento<br />

delle ferie, ne sospende il decorso. Questa<br />

clausola non può che essere interpretata nel<br />

senso di introdurre una presunzione assoluta di<br />

sospensione delle ferie per il sopraggiungere di<br />

22 Cass. 26/7/83 n. 5147, in Mass. giur. lav. 1983, 399; Trib. Milano 30/5/98, in Orientamenti 1998, 359. Cass. 7/6/2005 n.<br />

11786, in Lav. e prev. oggi 2005, 1461 ha però precisato che l’indennità sostitutiva delle ferie spetta al dirigente, a fronte della<br />

prova che l’impossibilità di fruire delle ferie è imputabile a necessità aziendali eccezionali e oggettive.

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