Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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COmmENTO<br />
Il contratto di assunzione<br />
e la testata di appartenenza<br />
La disposizione in esame presenta molteplici<br />
aspetti di novità rispetto alla formulazione precedente,<br />
in gran parte legati alla sempre più diffusa<br />
esigenza di un’utilizzazione della prestazione<br />
giornalistica non strettamente legata a una<br />
specifica testata. Particolarmente significativa,<br />
al riguardo, risulta l’introduzione delle cosiddette<br />
“unità organizzative redazionali”, ovvero strutture<br />
destinate alla predisposizione di contenuti<br />
giornalistici per più testate; non meno rilevanti<br />
appaiono poi le nuove disposizioni in materia di<br />
“multimedialità”.<br />
Passando a esaminare le singole previsioni<br />
dell’articolo in esame, si deve innanzitutto rilevare<br />
come venga ribadita la necessità di stipulare<br />
per iscritto il contratto di assunzione, in conformità<br />
al dettato normativo (D. Lgs. 26 maggio<br />
1997 n. 152, emanato in attuazione delle direttiva<br />
91/533/CEE). Opportunamente la norma contrattuale<br />
precisa peraltro che l’eventuale violazione<br />
di tale obbligo non incide sulla validità del<br />
rapporto di lavoro, che può dunque costituirsi<br />
anche “di fatto”, ma determina esclusivamente<br />
l’applicazione di sanzioni a carico del datore di<br />
lavoro.<br />
La norma collettiva conferma poi la necessità di<br />
indicare, nel contratto di assunzione, un elemento<br />
ulteriore rispetto a quelli stabiliti dalla legge,<br />
ovvero la testata di appartenenza.<br />
Già in occasione del precedente contratto collettivo<br />
il legame tra giornalista e testata di appartenenza<br />
1 era stato attenuato, mediante l’introduzione<br />
della possibilità di utilizzo della prestazione<br />
del giornalista, nel corso dell’orario di<br />
lavoro, anche per altre testate del medesimo editore,<br />
comprese quelle multimediali, nonché “per<br />
51<br />
Assunzione - periodo di provA - situAzione occupAzionAle<br />
quelle edite da imprese controllate dalla stessa<br />
proprietà”. In forza di tale disposizione il giornalista<br />
poteva essere chiamato a operare, senza<br />
possibilità di rifiutarsi, anche per testate diverse<br />
dalla sua, in relazione alle quali non ha alcuno di<br />
quei, seppure limitati, poteri “di controllo” (quale<br />
ad esempio la nomina di un fiduciario sindacale<br />
o la verifica del piano editoriale) che esercita con<br />
riferimento alla testata per cui è assunto.<br />
La nuova disposizione contrattuale sembra<br />
muoversi nella medesima direzione; infatti, non<br />
solo è stata confermata la possibilità di utilizzo<br />
in testate diverse da quella di appartenenza, ma<br />
è stata anche abrogata la disposizione che imponeva<br />
di limitare questo utilizzo, precisando<br />
che lo stesso doveva avvenire “tenendo conto<br />
della prevalenza di prestazione per la testata di<br />
assegnazione”. Quindi, la prestazione potrebbe<br />
ora essere richiesta in via prevalente anche per<br />
testate diverse dalla propria.<br />
Non meno rilevante appare l’introduzione di uno<br />
specifico riconoscimento della possibilità di “variare”,<br />
nel corso del rapporto di lavoro, la testata<br />
di assegnazione; tale disposizione si presta invero<br />
a interpretazioni difformi. Da un certo punto<br />
di vista (quello della parte datoriale), la stessa<br />
potrebbe significare il riconoscimento del diritto<br />
degli editori di spostare i giornalisti da una testata<br />
all’altra, in base alle proprie mutevoli esigenze;<br />
dall’altro (ovvero nell’interpretazione sindacale),<br />
questa previsione potrebbe al contrario consentire<br />
di porre <strong>dei</strong> limiti a questa facoltà; infatti, secondo<br />
la generale previsione dell’art. 2103 c.c.,<br />
ogni lavoratore (e quindi anche ogni giornalista),<br />
può essere adibito a mansioni diverse da quelle<br />
per cui era stato assunto, purchè non di carattere<br />
inferiore. In tal senso, dunque, lo spostamento<br />
di testata poteva in qualche modo già ritenersi<br />
legittimato dalla previsione di legge. Ora,<br />
l’art. 4 del Contratto, non si limita a prevedere,<br />
1 Sulla rilevanza di tale legame, nel regime previgente, si segnala la pronuncia Pret. Milano 30/4/98, in D&L 1998, 751, in cui<br />
è riconosciuto, tra l’altro che “il collegamento del giornalista con la testata per la quale opera, che deve essere stabilito all’atto<br />
dell’assunzione ai sensi dell’art. 4 Cnlg, rappresenta un momento essenziale del rapporto, che ne delinea il regime economico<br />
e normativo e segna l’ambito, salvo le deroghe consentite dal contratto collettivo, di utilizzazione della prestazione”.