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COmmENTO<br />

Il contratto di assunzione<br />

e la testata di appartenenza<br />

La disposizione in esame presenta molteplici<br />

aspetti di novità rispetto alla formulazione precedente,<br />

in gran parte legati alla sempre più diffusa<br />

esigenza di un’utilizzazione della prestazione<br />

giornalistica non strettamente legata a una<br />

specifica testata. Particolarmente significativa,<br />

al riguardo, risulta l’introduzione delle cosiddette<br />

“unità organizzative redazionali”, ovvero strutture<br />

destinate alla predisposizione di contenuti<br />

giornalistici per più testate; non meno rilevanti<br />

appaiono poi le nuove disposizioni in materia di<br />

“multimedialità”.<br />

Passando a esaminare le singole previsioni<br />

dell’articolo in esame, si deve innanzitutto rilevare<br />

come venga ribadita la necessità di stipulare<br />

per iscritto il contratto di assunzione, in conformità<br />

al dettato normativo (D. Lgs. 26 maggio<br />

1997 n. 152, emanato in attuazione delle direttiva<br />

91/533/CEE). Opportunamente la norma contrattuale<br />

precisa peraltro che l’eventuale violazione<br />

di tale obbligo non incide sulla validità del<br />

rapporto di lavoro, che può dunque costituirsi<br />

anche “di fatto”, ma determina esclusivamente<br />

l’applicazione di sanzioni a carico del datore di<br />

lavoro.<br />

La norma collettiva conferma poi la necessità di<br />

indicare, nel contratto di assunzione, un elemento<br />

ulteriore rispetto a quelli stabiliti dalla legge,<br />

ovvero la testata di appartenenza.<br />

Già in occasione del precedente contratto collettivo<br />

il legame tra giornalista e testata di appartenenza<br />

1 era stato attenuato, mediante l’introduzione<br />

della possibilità di utilizzo della prestazione<br />

del giornalista, nel corso dell’orario di<br />

lavoro, anche per altre testate del medesimo editore,<br />

comprese quelle multimediali, nonché “per<br />

51<br />

Assunzione - periodo di provA - situAzione occupAzionAle<br />

quelle edite da imprese controllate dalla stessa<br />

proprietà”. In forza di tale disposizione il giornalista<br />

poteva essere chiamato a operare, senza<br />

possibilità di rifiutarsi, anche per testate diverse<br />

dalla sua, in relazione alle quali non ha alcuno di<br />

quei, seppure limitati, poteri “di controllo” (quale<br />

ad esempio la nomina di un fiduciario sindacale<br />

o la verifica del piano editoriale) che esercita con<br />

riferimento alla testata per cui è assunto.<br />

La nuova disposizione contrattuale sembra<br />

muoversi nella medesima direzione; infatti, non<br />

solo è stata confermata la possibilità di utilizzo<br />

in testate diverse da quella di appartenenza, ma<br />

è stata anche abrogata la disposizione che imponeva<br />

di limitare questo utilizzo, precisando<br />

che lo stesso doveva avvenire “tenendo conto<br />

della prevalenza di prestazione per la testata di<br />

assegnazione”. Quindi, la prestazione potrebbe<br />

ora essere richiesta in via prevalente anche per<br />

testate diverse dalla propria.<br />

Non meno rilevante appare l’introduzione di uno<br />

specifico riconoscimento della possibilità di “variare”,<br />

nel corso del rapporto di lavoro, la testata<br />

di assegnazione; tale disposizione si presta invero<br />

a interpretazioni difformi. Da un certo punto<br />

di vista (quello della parte datoriale), la stessa<br />

potrebbe significare il riconoscimento del diritto<br />

degli editori di spostare i giornalisti da una testata<br />

all’altra, in base alle proprie mutevoli esigenze;<br />

dall’altro (ovvero nell’interpretazione sindacale),<br />

questa previsione potrebbe al contrario consentire<br />

di porre <strong>dei</strong> limiti a questa facoltà; infatti, secondo<br />

la generale previsione dell’art. 2103 c.c.,<br />

ogni lavoratore (e quindi anche ogni giornalista),<br />

può essere adibito a mansioni diverse da quelle<br />

per cui era stato assunto, purchè non di carattere<br />

inferiore. In tal senso, dunque, lo spostamento<br />

di testata poteva in qualche modo già ritenersi<br />

legittimato dalla previsione di legge. Ora,<br />

l’art. 4 del Contratto, non si limita a prevedere,<br />

1 Sulla rilevanza di tale legame, nel regime previgente, si segnala la pronuncia Pret. Milano 30/4/98, in D&L 1998, 751, in cui<br />

è riconosciuto, tra l’altro che “il collegamento del giornalista con la testata per la quale opera, che deve essere stabilito all’atto<br />

dell’assunzione ai sensi dell’art. 4 Cnlg, rappresenta un momento essenziale del rapporto, che ne delinea il regime economico<br />

e normativo e segna l’ambito, salvo le deroghe consentite dal contratto collettivo, di utilizzazione della prestazione”.

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