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Art.36<br />

alla retribuzione per il tempo in cui il rapporto ha<br />

avuto esecuzione. Restano viceversa esclusi per<br />

il lavoratore sia il diritto alla prosecuzione del rapporto,<br />

sia il diritto alla reintegrazione in caso di<br />

dedotta illegittimità della risoluzione 1 .<br />

La sentenza ora richiamata è certamente opinabile.<br />

In particolare, si deve escludere che, nel<br />

caso di attività giornalistica prestata anche in<br />

via esclusiva dal pubblicista, si possa parlare di<br />

esercizio abusivo della professione giornalistica<br />

ai sensi dell’art. 45 L. 69/63, la cui violazione<br />

determinerebbe effettivamente la nullità del rapporto<br />

di lavoro. La norma citata, infatti, sancisce<br />

espressamente che “Nessuno può assumere il<br />

titolo né esercitare la professione di giornalista<br />

se non è iscritto nell’albo professionale”. Come<br />

si vede, la legge pone, come requisito necessario<br />

e sufficiente per il legittimo esercizio della<br />

professione giornalistica, l’iscrizione all’albo professionale<br />

di cui all’art. 26 della medesima legge,<br />

in cui sono iscritti sia i giornalisti professionisti<br />

che i giornalisti pubblicisti. Infatti, l’art. 1 dispone<br />

che all’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti appartengono “i<br />

giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei<br />

rispettivi elenchi dell’albo”: in buona sostanza,<br />

entrambi fanno parte dello stesso albo, anche se<br />

ciascuno iscritto a un diverso registro. Ciò dunque<br />

non consente di escludere che il pubblicista<br />

sia iscritto all’albo professionale di cui all’art. 45,<br />

né legittima la conclusione che la disposizione da<br />

ultimo citata sia stata violata.<br />

Del resto, l’art. 1 appena citato dispone anche<br />

che i pubblicisti svolgono attività giornalistica,<br />

con l’unica differenza – rispetto ai professionisti<br />

– che tale attività può non essere esclusiva (ma<br />

deve comunque essere non occasionale e retribuita),<br />

giacché il pubblicista può esercitare anche<br />

una professione diversa da quella giornalistica. In<br />

buona sostanza, la stessa legge che si afferma<br />

violata consente lo svolgimento di attività giornalistica<br />

da parte del pubblicista: si deve pertanto<br />

escludere che l’esercizio della professione gior-<br />

214<br />

nalistica da parte del pubblicista configuri una<br />

violazione del citato art. 45.<br />

Lo svolgimento di lavoro giornalistico da parte<br />

del pubblicista è contemplato anche da un’altra<br />

disposizione di legge. Nel commento all’art. 33<br />

è stata illustrata la disciplina ex L. 416/81, e si è<br />

ricordato che l’art. 35 della legge da ultimo citata<br />

estende ai giornalisti (a prescindere dal fatto<br />

che siano professionisti, praticanti o, appunto,<br />

pubblicisti) il trattamento di cassa integrazione<br />

speciale. Come si vede, lo stesso legislatore contempla<br />

la possibilità che un pubblicista svolga<br />

attività di lavoro giornalistico, con ciò dovendosi<br />

escludere che lo stesso legislatore al contempo<br />

configuri l’ipotesi di esercizio abusivo della professione<br />

giornalistica con riferimento al giornalista<br />

pubblicista.<br />

A quanto già detto, si può aggiungere che la norma<br />

contrattuale in esame equipara il giornalista<br />

pubblicista al professionista per quanto attiene al<br />

trattamento economico e normativo, con ciò ammettendo<br />

la possibilità che l’attività giornalistica<br />

venga svolta, in regime di subordinazione, anche<br />

da giornalisti pubblicisti. Al riguardo, non avrebbe<br />

pregio argomentare che la citata sentenza della<br />

Corte di cassazione afferma (peraltro genericamente<br />

e incidentalmente) che la contrattazione<br />

collettiva non può derogare alla legge. Infatti, la<br />

sentenza stessa precisa che “la questione, concernente<br />

il significato e la portata di clausole<br />

contrattuali collettive, è inammissibile in questa<br />

sede per non essere stata sottoposta al vaglio del<br />

giudice del merito”. Ciò significa che la decisione<br />

in questione è stata adottata sulla scorta di<br />

valutazioni generali e astratte, senza tener conto<br />

di quanto disposto in merito dalla contrattazione<br />

collettiva.<br />

In effetti, la menzionata disposizione contrattuale<br />

ha una portata davvero decisiva, dimostrando<br />

come le parti contrattuali abbiano evidentemente<br />

ritenuto che tra le mansioni attribuite ad un redattore<br />

possano rientrare compiti per i quali non sia<br />

1 Cass. 12/11/2007 n. 23472, in ADL 2008, con nota di Silvia Bertocoo, “La nullità del contratto di lavoro del redattore iscritto<br />

all’albo <strong>dei</strong> pubblicisti: una soluzione giurisprudenziale opinabile”, 1147.

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