Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.36<br />
alla retribuzione per il tempo in cui il rapporto ha<br />
avuto esecuzione. Restano viceversa esclusi per<br />
il lavoratore sia il diritto alla prosecuzione del rapporto,<br />
sia il diritto alla reintegrazione in caso di<br />
dedotta illegittimità della risoluzione 1 .<br />
La sentenza ora richiamata è certamente opinabile.<br />
In particolare, si deve escludere che, nel<br />
caso di attività giornalistica prestata anche in<br />
via esclusiva dal pubblicista, si possa parlare di<br />
esercizio abusivo della professione giornalistica<br />
ai sensi dell’art. 45 L. 69/63, la cui violazione<br />
determinerebbe effettivamente la nullità del rapporto<br />
di lavoro. La norma citata, infatti, sancisce<br />
espressamente che “Nessuno può assumere il<br />
titolo né esercitare la professione di giornalista<br />
se non è iscritto nell’albo professionale”. Come<br />
si vede, la legge pone, come requisito necessario<br />
e sufficiente per il legittimo esercizio della<br />
professione giornalistica, l’iscrizione all’albo professionale<br />
di cui all’art. 26 della medesima legge,<br />
in cui sono iscritti sia i giornalisti professionisti<br />
che i giornalisti pubblicisti. Infatti, l’art. 1 dispone<br />
che all’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti appartengono “i<br />
giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei<br />
rispettivi elenchi dell’albo”: in buona sostanza,<br />
entrambi fanno parte dello stesso albo, anche se<br />
ciascuno iscritto a un diverso registro. Ciò dunque<br />
non consente di escludere che il pubblicista<br />
sia iscritto all’albo professionale di cui all’art. 45,<br />
né legittima la conclusione che la disposizione da<br />
ultimo citata sia stata violata.<br />
Del resto, l’art. 1 appena citato dispone anche<br />
che i pubblicisti svolgono attività giornalistica,<br />
con l’unica differenza – rispetto ai professionisti<br />
– che tale attività può non essere esclusiva (ma<br />
deve comunque essere non occasionale e retribuita),<br />
giacché il pubblicista può esercitare anche<br />
una professione diversa da quella giornalistica. In<br />
buona sostanza, la stessa legge che si afferma<br />
violata consente lo svolgimento di attività giornalistica<br />
da parte del pubblicista: si deve pertanto<br />
escludere che l’esercizio della professione gior-<br />
214<br />
nalistica da parte del pubblicista configuri una<br />
violazione del citato art. 45.<br />
Lo svolgimento di lavoro giornalistico da parte<br />
del pubblicista è contemplato anche da un’altra<br />
disposizione di legge. Nel commento all’art. 33<br />
è stata illustrata la disciplina ex L. 416/81, e si è<br />
ricordato che l’art. 35 della legge da ultimo citata<br />
estende ai giornalisti (a prescindere dal fatto<br />
che siano professionisti, praticanti o, appunto,<br />
pubblicisti) il trattamento di cassa integrazione<br />
speciale. Come si vede, lo stesso legislatore contempla<br />
la possibilità che un pubblicista svolga<br />
attività di lavoro giornalistico, con ciò dovendosi<br />
escludere che lo stesso legislatore al contempo<br />
configuri l’ipotesi di esercizio abusivo della professione<br />
giornalistica con riferimento al giornalista<br />
pubblicista.<br />
A quanto già detto, si può aggiungere che la norma<br />
contrattuale in esame equipara il giornalista<br />
pubblicista al professionista per quanto attiene al<br />
trattamento economico e normativo, con ciò ammettendo<br />
la possibilità che l’attività giornalistica<br />
venga svolta, in regime di subordinazione, anche<br />
da giornalisti pubblicisti. Al riguardo, non avrebbe<br />
pregio argomentare che la citata sentenza della<br />
Corte di cassazione afferma (peraltro genericamente<br />
e incidentalmente) che la contrattazione<br />
collettiva non può derogare alla legge. Infatti, la<br />
sentenza stessa precisa che “la questione, concernente<br />
il significato e la portata di clausole<br />
contrattuali collettive, è inammissibile in questa<br />
sede per non essere stata sottoposta al vaglio del<br />
giudice del merito”. Ciò significa che la decisione<br />
in questione è stata adottata sulla scorta di<br />
valutazioni generali e astratte, senza tener conto<br />
di quanto disposto in merito dalla contrattazione<br />
collettiva.<br />
In effetti, la menzionata disposizione contrattuale<br />
ha una portata davvero decisiva, dimostrando<br />
come le parti contrattuali abbiano evidentemente<br />
ritenuto che tra le mansioni attribuite ad un redattore<br />
possano rientrare compiti per i quali non sia<br />
1 Cass. 12/11/2007 n. 23472, in ADL 2008, con nota di Silvia Bertocoo, “La nullità del contratto di lavoro del redattore iscritto<br />
all’albo <strong>dei</strong> pubblicisti: una soluzione giurisprudenziale opinabile”, 1147.