Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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in funzione della professionalità del lavoratore<br />
o comunque della peculiarità della mansione 2 .<br />
L’assorbibilità del superminimo significa che<br />
a fronte di un aumento della paga base, per<br />
esempio a seguito di un aumento previsto dal<br />
rinnovo contrattuale, il datore di lavoro può<br />
operare una corrispondente riduzione del superminimo.<br />
Lo stesso non può però dirsi nel<br />
caso di aumento del superminimo a seguito<br />
di avanzamento di livello, giacché l’art. 13 c.<br />
5 CNL <strong>Giornalisti</strong>co dispone esplicitamente<br />
che, in caso di passaggio a una categoria superiore,<br />
il giornalista ha comunque diritto a un<br />
aumento di retribuzione, pari alla differenza tra<br />
il minimo della nuova categoria di assegnazione<br />
e quello della categoria di provenienza (al<br />
riguardo, v. il commento all’art. 13).<br />
• scatti di anzianità: si tratta di un elemento<br />
costitutivo della retribuzione che viene corrisposto<br />
in considerazione dell’anzianità aziendale<br />
maturata dal lavoratore: v. al riguardo il<br />
commento sub art. 13;<br />
• indennità varie connesse a particolari situazioni,<br />
normalmente di disagio, di espletamento<br />
dell’attività lavorativa: si pensi alle<br />
indennità per lavoro notturno o per lavoro in<br />
giorno festivo o per lavoro straordinario. Questi<br />
emolumenti compensano non tanto l’attività<br />
lavorativa (per la quale provvede l’ordinaria<br />
retribuzione), quanto il disagio che il lavoratore<br />
subisce per il fatto di espletare la propria attività<br />
lavorativa in una situazione – appunto – di<br />
maggior gravosità. Pertanto, e quand’anche<br />
77<br />
RetRibuzione<br />
simili indennità costituissero una parte abituale<br />
della retribuzione, qualora venisse meno il<br />
disagio, il lavoratore non potrebbe lamentare<br />
una decurtazione retributiva, proprio perché<br />
compensata dal venir meno del disagio 3 . Tuttavia<br />
questi compensi, se percepiti in via continuativa,<br />
costituiscono parte integrante della<br />
retribuzione e, in presenza di un’esplicita previsione<br />
da parte della legge o della contrattazione<br />
collettiva, concorrono a formare la base<br />
di calcolo per la quantificazione delle retribuzioni<br />
differite;<br />
• retribuzioni differite: si tratta di elementi della<br />
retribuzione che invece di essere corrisposti<br />
in occasione del normale periodo di paga<br />
(quindi, di regola, una volta al mese), vengono<br />
erogati con periodicità differente: per esempio,<br />
una volta all’anno, come accade per le<br />
mensilità aggiuntive (tredicesima, indennità<br />
redazionale) o una volta nel corso del rapporto,<br />
in occasione della sua cessazione (TFR);<br />
• eventuali fringe benefits o bonus legati al raggiungimento<br />
di obiettivi prefissati 4 .<br />
Premessi questi concetti generali e venendo<br />
ad illustrare la retribuzione del giornalista, è<br />
necessario premettere che la definizione della<br />
retribuzione è fornita dall’art. 1 delle norme<br />
transitorie e di attuazione del CNLG. La norma<br />
da ultimo citata definisce la retribuzione<br />
come ciò che il giornalista percepisce quale<br />
corrispettivo per la sua prestazione, in forza di<br />
qualsiasi norma legislativa o contrattuale. La<br />
stessa norma chiarisce che, in particolare, co-<br />
2 Cass. 7/8/99 n. 8498, in Foro it., Rep. 1999, v. Lavoro (rapporto), n. 1362; Cass. 16/8/93 n. 8711, in Giur. it. 1994, I, 1,<br />
395; Cass. 6/11/90 n. 10661, in Foro it., Rep. 1990, v. cit., n. 1292; Cass. 17/10/89 n. 4180, in Not. giur. lav. 1989, 662; Trib.<br />
Firenze 23/7/97, in Orientamenti 1997, I, 733.<br />
3 E’ stato peraltro escluso che il diritto in questione venga meno per effetto della cessazione dell’efficacia del contratto<br />
aziendale che prevedeva l’indennità, e ciò in forza del principio di irriducibilità della prestazione (Cass. 1/3/2007 n. 4821, in<br />
D&L 2007, 471, con nota di Mensi, “Il principio dell’irriducibilità della retribuzione”).<br />
4 La giurisprudenza ha chiarito che all’obbligo del lavoratore di raggiungere l’obiettivo fa riscontro l’obbligo del datore di<br />
lavoro di stabilire l’obiettivo stesso: in mancanza di tale definizione, non viene meno il diritto del lavoratore a percepire l’emolumento<br />
in questione (Trib. Milano 20/5/2008, in D&L 2008, 1015; Corte app. Milano 21/11/2007, in D&L 2008, 248, con nota<br />
di Capurro, “Natura retributiva del bonus e finzione di avveramento della condizione”; Trib. Milano 16/5/2007, in D&L 2007,<br />
860, con nota di Capurro, “Retribuzione variabile, obiettivi aziendali e finzione di avveramento della condizione”). E’ stato<br />
anche chiarito che l’emolumento non ha una funzione indennitaria ma propriamente retributiva, con conseguente esclusione<br />
della possibilità di una sua riduzione (Corte app. Milano 21/11/2007 cit.).