Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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comma 3 dell’art. 8 prevede il caso in cui, in costanza<br />
di rapporto, l’editore richieda al giornalista<br />
la prestazione esclusiva. In una simile ipotesi, il<br />
giornalista ha diritto a un superminimo non inferiore<br />
al 13% del minimo di stipendio, salva la<br />
facoltà del lavoratore di risolvere il rapporto con<br />
diritto al trattamento dovuto per il caso di licenziamento<br />
(a tale riguardo, lo stesso art. 8 si preoccupa<br />
di precisare che le indennità in questione<br />
sono il TFR e l’indennità di mancato preavviso).<br />
C’è da chiedersi se l’esclusiva, non pattuita al<br />
momento dell’assunzione, possa essere unilateralmente<br />
imposta dall’editore in costanza di<br />
rapporto. La risposta deve essere negativa, dal<br />
momento che lo svolgimento del rapporto di lavoro<br />
giornalistico senza la clausola di esclusiva<br />
costituisce sicuramente un aspetto qualificante<br />
del rapporto di lavoro, così come concordato<br />
dalle parti, tale da non poter essere modificato<br />
se non in presenza di un mutuo consenso. Del resto,<br />
la circostanza che la norma contrattuale parli<br />
di richiesta da parte dell’editore fa intendere che<br />
si tratti di una mera proposta, suscettibile di accettazione<br />
ma anche di rifiuto, inidonea dunque a<br />
modificare unilateralmente le originarie condizioni<br />
contrattuali.<br />
In contrario non si potrebbe far leva sulla circostanza<br />
che il giornalista ha comunque la facoltà di<br />
dimettersi con diritto all’indennità sostitutiva del<br />
preavviso. Infatti, questa facoltà del giornalista<br />
non presuppone un mutamento, unilateralmente<br />
disposta, delle condizioni contrattuali; al contrario,<br />
l’ipotesi di cui si parla è sicuramente coerente<br />
con il disposto dell’art. 32 c. 2 CNLG, che consente<br />
al giornalista le dimissioni, con diritto all’indennità<br />
sostitutiva del preavviso, per fatti che<br />
siano imputabili alla responsabilità dell’editore e<br />
che determinino una situazione di incompatibilità<br />
con la dignità del giornalista. In altre parole, le dimissioni<br />
di cui all’art. 8 c. 3 sono una tipizzazione<br />
delle dimissioni ex art. 32 c. 2, giacché la semplice<br />
proposta non concordata contestualmente<br />
alla stipulazione del contratto costituisce una<br />
situazione lesiva della dignità del giornalista. Se<br />
ciò non bastasse, si consideri ancora che la norma<br />
ha natura tralaticia, e risale a un’epoca in cui<br />
71<br />
RappoRti pluRumi<br />
la legislazione non offriva ai lavoratori dipendenti<br />
alcuna tutela contro i licenziamenti ingiustificati;<br />
pertanto, in un contesto normativo come questo,<br />
il giornalista che rifiutasse la proposta di inserire<br />
l’esclusiva nel contratto di lavoro si esporrebbe<br />
sicuramente al rischio di licenziamento: proprio<br />
per evitare al lavoratore l’onta del licenziamento,<br />
le parti collettive hanno considerato la possibilità<br />
che egli assuma l’iniziativa, prevenendo il licenziamento<br />
senza perdere il diritto alla indennità<br />
sostitutiva del preavviso.<br />
La seconda deroga alla facoltà del giornalista di<br />
porre in essere, in aggiunta ad un rapporto ex art.<br />
1 CNLG, altri rapporti di lavoro giornalistico di diversa<br />
natura, è sancita dall’ultimo comma della<br />
norma in esame. E’ infatti disposto che in ogni<br />
caso il giornalista non possa assumere incarichi<br />
in contrasto con gli interessi morali e materiali del<br />
suo editore. La disposizione contrattuale rappresenta<br />
un’applicazione del più generale obbligo di<br />
fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c..<br />
La norma tende a salvaguardare gli interessi<br />
materiali dell’editore: ciò sembra voler dire che,<br />
innanzi tutto, il giornalista non potrà svolgere attività<br />
lavorativa per riviste concorrenti, come tali<br />
intendendosi quelle riviste che abbiano la stessa<br />
periodicità e la stessa area diffusionale (territoriale<br />
o tematica). Inoltre, la norma si preoccupa<br />
di salvaguardare gli interessi morali dell’editore:<br />
in questa prospettiva, il giornalista non potrebbe,<br />
per esempio, assumere incarichi che concernano<br />
la stessa materia che forma oggetto della<br />
sua attività lavorativa normalmente espletata per<br />
l’editore – per così dire – originario. In ogni caso,<br />
anche il divieto dell’ultimo comma concerne, genericamente,<br />
gli incarichi e, dunque, fa riferimento<br />
ad attività professionali non necessariamente<br />
di carattere giornalistico.<br />
In ogni caso, l’ultimo periodo dell’ultimo comma<br />
della norma in esame fa salva la libertà del giornalista<br />
di manifestare sempre e comunque le proprie<br />
opinioni attraverso pubblicazioni di tendenza,<br />
ovvero di carattere culturale, religioso, politico<br />
o sindacale.<br />
Stabiliti i divieti indicati dall’art. 8, resta da dire<br />
delle conseguenze della eventuale violazione di