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Art.50<br />
immodificabile: in altre parole, il lavoratore non<br />
può essere legittimamente sanzionato per un<br />
fatto diverso da quello originariamente contestato<br />
perché – per esempio – successivamente<br />
all’apertura della procedura disciplinare sono<br />
emersi fatti nuovi e diversi 21 . Inoltre, la contestazione<br />
deve riguardare, a pena di nullità della<br />
sanzione, anche la recidiva, o comunque i provvedimenti<br />
disciplinari che la integrano, quando<br />
la stessa rappresenti l’elemento costitutivo della<br />
mancanza addebitata e non già il semplice criterio<br />
di determinare la sanzione da infliggere nel<br />
concreto 22 .<br />
La sanzione deve essere proporzionata alla<br />
mancanza contestata, pena – ancora una volta –<br />
la sua illegittimità. Infatti, il datore di lavoro ha la<br />
possibilità di ricorrere a diverse sanzioni di varia<br />
252<br />
gravità e deve graduare quella concretamente<br />
inflitta alla rilevanza della mancanza disciplinare<br />
contestata 23 . La graduazione della sanzione<br />
rispetto al fatto contestato viene di regola compiuta<br />
dal codice disciplinare che, per ogni ipotesi<br />
di illecito prevede la sanzione che conseguentemente<br />
può essere inflitta. Vero è che la giurisprudenza<br />
esclude l’insindacabilità della casistica<br />
contrattuale 24 (in altre parole, il giudice può<br />
sempre verificare se, a fronte di un determinato<br />
illecito, la sanzione prevista dal codice disciplinare<br />
sia congrua oppure no); tuttavia, è certo<br />
che la sanzione inflitta sulla scorta della stretta<br />
osservanza del contratto collettivo ha una grande<br />
probabilità di sopravvivere alla verifica giudiziaria<br />
di proporzionalità. Inoltre, come tutte le<br />
sanzioni, anche quella disciplinare presuppone<br />
21 Cass. 3/3/92 n. 2574, in Riv. it. dir. lav. 1993, II, 361; Cass. 19/12/92 n. 13464, in Foro it., Rep. 1992, v. Lavoro (rapporto), n.<br />
1577; Cass. 16/10/91 n. 10897, in Dir. lav. 1991, II, 402, con nota di PICCININI; Pret. Trento 25/6/96, in D&L 1997, 179, con nota<br />
di PANDURI; Pret. Lecco 28/10/97, ivi 1998, 767; Pret. Roma 26/11/92, ivi 1993, 672, con nota di QUATTROMINI. A tale riguardo,<br />
è stato affermato che si configurerebbe una sostanziale modificazione dell’originaria contestazione quando le circostanze<br />
nuove si configurino come elementi integrativi di una fattispecie astratta di illecito disciplinare, prevista in una norma diversa<br />
rispetto alla quale sono insufficienti i fatti originariamente contestati; inoltre, e conseguentemente, si è ritenuto che fatti non<br />
contestati possono essere posti a fondamento della sanzione solo se si tratta di circostanze prive di valore identificativo della<br />
fattispecie (Cass. 16/7/98 n. 6988, in Foro it. 1998, I, 2722: nella fattispecie questa sentenza, applicando l’indicato principio,<br />
ha confermato la sentenza che aveva ritenuto preclusa – in relazione ad un licenziamento fondato sull’avvenuta utilizzazione di<br />
un computer aziendale per la redazione di documenti estranei all’azienda – l’ulteriore e diversa deduzione di atti di concorrenza<br />
sleale derivante dalla destinazione di tali documenti ad un’impresa concorrente).<br />
22 Cass. 28/3/92 n. 3843, in Dir. e prat. lav. 1992, 1634; Cass. 21/12/90 n. 12117, ivi 1991, 1095; Cass. 11/11/88 n. 6098, in<br />
Dir. lav. 1990, II, 254; Cass. 26/11/84 n. 6127, in Riv. it. dir. lav. 1985, II, 498; Trib. Milano 20/6/98, in Lav. giur. 1999, 67; Pret.<br />
Foggia 5/5/95, ivi 1995, 1139; Pret. Milano 3/5/94, ivi 1994, 961.<br />
23 Cass. 17/8/2002 n. 11153, in D&L 2002, 189, con nota di Stefano Muggia, “Ancora sull’assenza a visita domiciliare di<br />
controllo”; Pret. Monza 28/11/95, in D&L 1996, 453; Pret. Monza 25/7/95, ivi 1996, 160, con nota di MAZZONE; Trib. Milano<br />
3/7/87, in Lavoro 80 1987, 1039; Pret. Milano 4/2/86, ivi 1986, 894; Pret. Milano 24/7/85, ivi 1986, 174; Pret. Milano 10/7/85,<br />
ivi 1985, 1258; Pret. Milano 14/10/83, ivi 1984, 232. Cass. 13/4/2007 n. 8910, in Riv. it. dir. lav. 2007, 885, con nota di Nicola<br />
Ghirardi, “Il Giudice può applicare una sanzione disciplinare meno grave di quella irrogata, se vi presta consenso il datore di<br />
lavoro convenuto” e in Dir. e prat. lav. 2008, 427 (che pure ha ribadito che il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionarne<br />
la gravità all’illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell’impresa, con esclusione dunque di qualsiasi<br />
potere in capo al giudice di ridurre l’entità della sanzione), introduce un’eccezione nel caso in cui il datore di lavoro chieda<br />
nell’atto di costituzione la riduzione della sanzione, giacché in questo modo si realizza l’economia di un nuovo ed eventuale<br />
giudizio (peraltro, così argomentando si trascura che la nuova contestazione sarebbe tardiva).<br />
24 Cass. 3/7/92 n. 8123, in Dir. e prat. lav. 1992, 2614; Cass. 23/4/90 n. 3357, in Riv. it. dir. lav. 1990, II, 902; Cass. 9/2/90 n.<br />
990, in Dir. e prat. lav. 1990, 1624; Cass. 2/2/90 n. 690, ivi 1990, 1507; Cass. 14/10/88 n. 3350, in Riv. it. dir. lav. 1989, II, 100;<br />
Cass. 17/2/88 n. 1697, in Dir. e prat. lav. 1988, 2042; Cass. 7/7/87 n. 5919, ivi 1987, 3345; Cass. 7/4/87 n. 3391, ivi 1987, 2505.<br />
Il principio in questione riguarda unicamente il caso in cui il giudice ritenga che la mancanza contestata al lavoratore abbia una<br />
gravità tale da rendere eccessiva la sanzione prevista dalla casistica contrattuale; al contrario, se per una certa mancanza il<br />
codice disciplinare prevedesse una sanzione conservativa, il giudice non potrebbe considerare congruo il licenziamento inflitto<br />
dal datore di lavoro, ritenendo che per quella sanzione è ravvisabile una gravità tale da legittimare il recesso (Cass. 29/4/98 n.<br />
4395, in Lav. giur. 1999, 76; Cass. 8/4/91 n. 3681, in Mass. giur. lav. 1991, 406, con nota di INGLESE; Cass. 15/12/89 n. 5645,<br />
in Giust. civ. 1990, I, 2105; Cass. 4/2/88 n. 1177, in Dir. e prat. lav. 1988, 1908; Trib. Milano 17/11/99, in D&L 2000, 464, con<br />
nota di IANNIELLO).