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Art.11<br />

E’ stato, invece, confermato il diritto alla qualifica<br />

di capo servizio al giornalista che coordinava<br />

due redattori operanti in una redazione distinta da<br />

quella centrale, cui lo stesso apparteneva 12 .<br />

Ancora, è stato precisato che per il riconoscimento<br />

della qualifica di capo servizio è necessario dimostrare<br />

“la responsabilità (che si esprime principalmente<br />

con il potere di revisione) del servizio<br />

redazionale, consistente nel penetrare all’interno<br />

del lavoro del redattore..” 13 .<br />

Che cosa si debba poi intendere per servizio è<br />

specificato dalla sentenza della Cassazione n.<br />

109 del 10/1/87 14 , che parla di un “nucleo operativo<br />

dedito ad un determinato settore d’informazione<br />

(politica, cultura, cronaca nera, ecc.)”.<br />

Dal che si deduce che l’attribuzione della qualifica<br />

in oggetto spetta a chi sia preposto ad un<br />

determinato settore, in presenza di una pluralità<br />

di servizi, spettando in caso contrario, ovvero di<br />

coordinamento dell’intera attività redazionale, il<br />

superiore ruolo di caporedattore: “La differenza<br />

tra il capo servizio e il capo redattore sta principalmente<br />

in ciò, che il capo servizio è preposto<br />

ad un unico servizio, unità organizzativa, mentre<br />

il capo redattore è preposto ad una redazione<br />

articolata in servizi alle dipendenze <strong>dei</strong> capi servizio<br />

responsabili” 15 . È stato, viceversa, escluso<br />

il diritto alla qualifica di capo servizio al redattore<br />

che, pur svolgendo attività giornalistica in prima<br />

persona, abbia anche il compito di organizzare<br />

collaboratori non stabili del giornale e colleghi<br />

facenti parte di altri servizi, senza però avere alcun<br />

potere direttivo nei confronti degli stessi 16 .<br />

In sede di rinnovo è stata abrogata la disposizione<br />

contrattuale che prevedeva il diritto alla<br />

qualifica in questione anche a colui al quale, a<br />

prescindere dai compiti in concreto esercitati, la<br />

88<br />

stessa fosse stata “riconosciuta per iscritto”. In<br />

ogni caso, nella valutazione <strong>dei</strong> requisiti necessari<br />

per stabilire se spetti o meno la qualifica di<br />

capo servizio, il fatto che un giornalista venga<br />

qualificato come tale nella gerenza, che costituisce<br />

il “biglietto da visita” del giornale verso<br />

l’esterno, ha comunque una rilevanza non trascurabile.<br />

Altra modifica di rilievo è quella che prevede la<br />

possibilità di attribuire “al redattore proveniente<br />

dalla qualifica di capo servizio” mansioni di<br />

scrittura (e quindi non di coordinamento), senza<br />

che ciò possa considerarsi una dequalificazione.<br />

La previsione contrattuale non è di facile lettura,<br />

non essendo in particolare chiaro nei confronti<br />

di quale soggetto la stessa sia applicabile, ovvero<br />

in quale ipotesi vi possa essere un redattore<br />

che “proviene” dalla qualifica di capo servizio;<br />

in ogni caso, la disposizione in esame non potrà<br />

che interpretarsi alla luce <strong>dei</strong> principi in materia<br />

di tutela delle mansioni, in relazioni ai quali si<br />

rinvia al commento all’art. 22.<br />

Ancora meno determinati risultano i confini della<br />

figura del vice capo servizio; si tratta di una delle<br />

diverse funzioni vicarie previste dal contratto di<br />

categoria (vice capo redattore, vice direttore) le<br />

cui mansioni si caratterizzano, di regola, per avere<br />

un qualcosa in meno rispetto alla figura professionale<br />

cui si riferiscono. Così, in particolare,<br />

compito principale del vice capo servizio risulta<br />

essere quello di fungere da raccordo tra il capo<br />

servizio e i componenti del servizio stesso, nonché<br />

di sostituire il capo servizio allorché assente;<br />

peraltro, quando non impegnato in funzioni proprie<br />

della sua qualifica, il vice capo servizio potrà<br />

essere impiegato per il disbrigo di compiti redazionali.<br />

Pertanto, solo nel caso in cui tale attribu-<br />

12 Cass. 21/2/05 n. 3452, in Dir. Inf. 2005, 953<br />

13 Cass. 2/11/05 n. 21212, in Foro it. Rep. 2005, voce Lavoro (rapporto) n. 917<br />

14 Pubblicata in Orientamenti 1987, 349<br />

15 Pret. Roma 28/6/79 in Temi Romana 1980, 324, con nota di DELLA LENA; in argomento si veda anche Trib. Monza 13/2/01,<br />

est. Gasparini, nella causa Nava c. Tipografica sociale (inedita a quanto consta), con cui è stato riconosciuto il diritto alla superiore<br />

qualifica di capo redattore ad un capo servizio che, di fatto, coordinava i diversi settori in cui il giornale risultava articolato,<br />

cui peraltro erano preposti semplici redattori<br />

16 Pret. Roma 11/1/80, in Temi Romana 1980, 324.

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