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Art.11<br />
E’ stato, invece, confermato il diritto alla qualifica<br />
di capo servizio al giornalista che coordinava<br />
due redattori operanti in una redazione distinta da<br />
quella centrale, cui lo stesso apparteneva 12 .<br />
Ancora, è stato precisato che per il riconoscimento<br />
della qualifica di capo servizio è necessario dimostrare<br />
“la responsabilità (che si esprime principalmente<br />
con il potere di revisione) del servizio<br />
redazionale, consistente nel penetrare all’interno<br />
del lavoro del redattore..” 13 .<br />
Che cosa si debba poi intendere per servizio è<br />
specificato dalla sentenza della Cassazione n.<br />
109 del 10/1/87 14 , che parla di un “nucleo operativo<br />
dedito ad un determinato settore d’informazione<br />
(politica, cultura, cronaca nera, ecc.)”.<br />
Dal che si deduce che l’attribuzione della qualifica<br />
in oggetto spetta a chi sia preposto ad un<br />
determinato settore, in presenza di una pluralità<br />
di servizi, spettando in caso contrario, ovvero di<br />
coordinamento dell’intera attività redazionale, il<br />
superiore ruolo di caporedattore: “La differenza<br />
tra il capo servizio e il capo redattore sta principalmente<br />
in ciò, che il capo servizio è preposto<br />
ad un unico servizio, unità organizzativa, mentre<br />
il capo redattore è preposto ad una redazione<br />
articolata in servizi alle dipendenze <strong>dei</strong> capi servizio<br />
responsabili” 15 . È stato, viceversa, escluso<br />
il diritto alla qualifica di capo servizio al redattore<br />
che, pur svolgendo attività giornalistica in prima<br />
persona, abbia anche il compito di organizzare<br />
collaboratori non stabili del giornale e colleghi<br />
facenti parte di altri servizi, senza però avere alcun<br />
potere direttivo nei confronti degli stessi 16 .<br />
In sede di rinnovo è stata abrogata la disposizione<br />
contrattuale che prevedeva il diritto alla<br />
qualifica in questione anche a colui al quale, a<br />
prescindere dai compiti in concreto esercitati, la<br />
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stessa fosse stata “riconosciuta per iscritto”. In<br />
ogni caso, nella valutazione <strong>dei</strong> requisiti necessari<br />
per stabilire se spetti o meno la qualifica di<br />
capo servizio, il fatto che un giornalista venga<br />
qualificato come tale nella gerenza, che costituisce<br />
il “biglietto da visita” del giornale verso<br />
l’esterno, ha comunque una rilevanza non trascurabile.<br />
Altra modifica di rilievo è quella che prevede la<br />
possibilità di attribuire “al redattore proveniente<br />
dalla qualifica di capo servizio” mansioni di<br />
scrittura (e quindi non di coordinamento), senza<br />
che ciò possa considerarsi una dequalificazione.<br />
La previsione contrattuale non è di facile lettura,<br />
non essendo in particolare chiaro nei confronti<br />
di quale soggetto la stessa sia applicabile, ovvero<br />
in quale ipotesi vi possa essere un redattore<br />
che “proviene” dalla qualifica di capo servizio;<br />
in ogni caso, la disposizione in esame non potrà<br />
che interpretarsi alla luce <strong>dei</strong> principi in materia<br />
di tutela delle mansioni, in relazioni ai quali si<br />
rinvia al commento all’art. 22.<br />
Ancora meno determinati risultano i confini della<br />
figura del vice capo servizio; si tratta di una delle<br />
diverse funzioni vicarie previste dal contratto di<br />
categoria (vice capo redattore, vice direttore) le<br />
cui mansioni si caratterizzano, di regola, per avere<br />
un qualcosa in meno rispetto alla figura professionale<br />
cui si riferiscono. Così, in particolare,<br />
compito principale del vice capo servizio risulta<br />
essere quello di fungere da raccordo tra il capo<br />
servizio e i componenti del servizio stesso, nonché<br />
di sostituire il capo servizio allorché assente;<br />
peraltro, quando non impegnato in funzioni proprie<br />
della sua qualifica, il vice capo servizio potrà<br />
essere impiegato per il disbrigo di compiti redazionali.<br />
Pertanto, solo nel caso in cui tale attribu-<br />
12 Cass. 21/2/05 n. 3452, in Dir. Inf. 2005, 953<br />
13 Cass. 2/11/05 n. 21212, in Foro it. Rep. 2005, voce Lavoro (rapporto) n. 917<br />
14 Pubblicata in Orientamenti 1987, 349<br />
15 Pret. Roma 28/6/79 in Temi Romana 1980, 324, con nota di DELLA LENA; in argomento si veda anche Trib. Monza 13/2/01,<br />
est. Gasparini, nella causa Nava c. Tipografica sociale (inedita a quanto consta), con cui è stato riconosciuto il diritto alla superiore<br />
qualifica di capo redattore ad un capo servizio che, di fatto, coordinava i diversi settori in cui il giornale risultava articolato,<br />
cui peraltro erano preposti semplici redattori<br />
16 Pret. Roma 11/1/80, in Temi Romana 1980, 324.