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Art.32<br />

enunciati, ha concluso nel senso dell’effettivo<br />

mutamento di indirizzo politico de Il Giornale,<br />

per quanto non accompagnata da una concreta<br />

compromissione della libertà o della dignità<br />

del giornalista e sebbene il quotidiano fosse<br />

rimasto nell’ambito della medesima area politica.<br />

Infatti, è stato rilevato che la clausola di<br />

coscienza sarebbe invocabile non solo in presenza<br />

del passaggio ad un altro schieramento<br />

politico o ideologico, ma anche e più semplicemente<br />

in presenza di un mutamento di strategia<br />

ritenuta necessaria per affermare quelle<br />

idee. In ogni caso, nella vicenda concreta è<br />

stato accertato che il quotidiano, a seguito<br />

delle dimissioni di Montanelli, non fosse più<br />

qualificabile come giornale di tendenza, ma<br />

come giornale di schieramento: in altre parole,<br />

mentre in precedenza il quotidiano, pur avendo<br />

una propria linea politica, non si schierava<br />

sempre e comunque a sostengo di una parte<br />

politica in senso stretto, con il cambio di direzione<br />

lo stesso quotidiano aveva cominciato a<br />

sostenere alcune formazioni politiche, legittimando<br />

così, ancora una volta, la configurabilità<br />

della clausola di coscienza.<br />

Quanto alla tempestività del recesso (la cui<br />

mancanza, come si è visto, aveva portato ad<br />

un risultato diametralmente opposto nel precedente<br />

caso de Il Corriere della Sera), si è ritenuto<br />

che tra il mutamento dell’indirizzo politico e<br />

le dimissioni debba sussistere un nesso causale<br />

psicologico, nel senso che gli eventi devono<br />

avere in concreto e storicamente influito sulla<br />

volontà di recedere. Per verificare l’esistenza di<br />

questo nesso, è necessario che siano veri i fatti<br />

addotti a fondamento delle dimissioni e che la<br />

reazione del giornalista sia immediata.<br />

190<br />

I fatti incompatibili<br />

con la dignità del giornalista<br />

La seconda ipotesi prevista dalla contrattazione<br />

di categoria è quella relativa al verificarsi<br />

di una situazione che, per fatti imputabili<br />

all’editore, risulti incompatibile con la dignità<br />

professionale del giornalista. Si tratta, all’apparenza,<br />

di un’ipotesi di minor rilievo rispetto<br />

alla precedente, e ciò in quanto la generica<br />

formulazione utilizzata potrebbe indurre a far<br />

considerare la previsione contrattuale quale<br />

mera specificazione di quella più generale di<br />

cui all’art. 2119 c.c., ossia della norma che<br />

prevede il diritto di qualsiasi lavoratore subordinato<br />

di dimettersi dal rapporto di lavoro<br />

a tempo indeterminato senza preavviso ed<br />

anzi con diritto al pagamento dell’indennità<br />

sostitutiva. Sarebbe, dunque, sufficiente<br />

invocare la norma di legge citata per avere<br />

diritto all’indennità di preavviso in caso di dimissioni<br />

determinate, per esempio, dal mancato<br />

pagamento delle retribuzioni piuttosto<br />

che dalla privazione di mansioni.<br />

Tale interpretazione che, considerando la<br />

norma contrattuale una mera ripetizione di<br />

quella legale, finirebbe per renderla inutile,<br />

è stata però messa in discussione da alcune<br />

decisioni del Tribunale di Milano 9 , che hanno<br />

evidenziato come la previsione in questione<br />

debba essere interpretata in modo che la<br />

stessa abbia un senso, e non possa dunque<br />

essere considerata come una mera clausola<br />

di stile. Peraltro, considerato che la contrattazione<br />

collettiva non può derogare in senso<br />

peggiorativo a quanto stabilito dalla legge, ne<br />

discende che tale interpretazione non potrà<br />

che determinare un’estensione del novero<br />

9 “Costituisce giusta causa di dimissioni, ai sensi dell’art. 32 Cnlg, il verificarsi, per fatti imputabili all’editore, di una situazione<br />

lavorativa che, pur in assenza di specifici episodi vessatori, risulti incompatibile con la dignità professionale del giornalista”<br />

(Trib. Milano 20/12/99, in D&L 2000, 476; conf. Trib. Milano 26/6/02, ivi, 639; in tema si segnala anche la sentenza Trib. Milano<br />

19/4/03, nella causa tra P.P. e F.C. c. Eurofinanza in liquidazione, che ha ravvisato una giusta causa di dimissioni, “nella speciale<br />

e più articolata ottica, connessa alla peculiarità del lavoro giornalistico”, nel caso di due giornalisti fatti oggetto di critiche<br />

ingiustificate da parte dell’editore).

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