Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.32<br />
enunciati, ha concluso nel senso dell’effettivo<br />
mutamento di indirizzo politico de Il Giornale,<br />
per quanto non accompagnata da una concreta<br />
compromissione della libertà o della dignità<br />
del giornalista e sebbene il quotidiano fosse<br />
rimasto nell’ambito della medesima area politica.<br />
Infatti, è stato rilevato che la clausola di<br />
coscienza sarebbe invocabile non solo in presenza<br />
del passaggio ad un altro schieramento<br />
politico o ideologico, ma anche e più semplicemente<br />
in presenza di un mutamento di strategia<br />
ritenuta necessaria per affermare quelle<br />
idee. In ogni caso, nella vicenda concreta è<br />
stato accertato che il quotidiano, a seguito<br />
delle dimissioni di Montanelli, non fosse più<br />
qualificabile come giornale di tendenza, ma<br />
come giornale di schieramento: in altre parole,<br />
mentre in precedenza il quotidiano, pur avendo<br />
una propria linea politica, non si schierava<br />
sempre e comunque a sostengo di una parte<br />
politica in senso stretto, con il cambio di direzione<br />
lo stesso quotidiano aveva cominciato a<br />
sostenere alcune formazioni politiche, legittimando<br />
così, ancora una volta, la configurabilità<br />
della clausola di coscienza.<br />
Quanto alla tempestività del recesso (la cui<br />
mancanza, come si è visto, aveva portato ad<br />
un risultato diametralmente opposto nel precedente<br />
caso de Il Corriere della Sera), si è ritenuto<br />
che tra il mutamento dell’indirizzo politico e<br />
le dimissioni debba sussistere un nesso causale<br />
psicologico, nel senso che gli eventi devono<br />
avere in concreto e storicamente influito sulla<br />
volontà di recedere. Per verificare l’esistenza di<br />
questo nesso, è necessario che siano veri i fatti<br />
addotti a fondamento delle dimissioni e che la<br />
reazione del giornalista sia immediata.<br />
190<br />
I fatti incompatibili<br />
con la dignità del giornalista<br />
La seconda ipotesi prevista dalla contrattazione<br />
di categoria è quella relativa al verificarsi<br />
di una situazione che, per fatti imputabili<br />
all’editore, risulti incompatibile con la dignità<br />
professionale del giornalista. Si tratta, all’apparenza,<br />
di un’ipotesi di minor rilievo rispetto<br />
alla precedente, e ciò in quanto la generica<br />
formulazione utilizzata potrebbe indurre a far<br />
considerare la previsione contrattuale quale<br />
mera specificazione di quella più generale di<br />
cui all’art. 2119 c.c., ossia della norma che<br />
prevede il diritto di qualsiasi lavoratore subordinato<br />
di dimettersi dal rapporto di lavoro<br />
a tempo indeterminato senza preavviso ed<br />
anzi con diritto al pagamento dell’indennità<br />
sostitutiva. Sarebbe, dunque, sufficiente<br />
invocare la norma di legge citata per avere<br />
diritto all’indennità di preavviso in caso di dimissioni<br />
determinate, per esempio, dal mancato<br />
pagamento delle retribuzioni piuttosto<br />
che dalla privazione di mansioni.<br />
Tale interpretazione che, considerando la<br />
norma contrattuale una mera ripetizione di<br />
quella legale, finirebbe per renderla inutile,<br />
è stata però messa in discussione da alcune<br />
decisioni del Tribunale di Milano 9 , che hanno<br />
evidenziato come la previsione in questione<br />
debba essere interpretata in modo che la<br />
stessa abbia un senso, e non possa dunque<br />
essere considerata come una mera clausola<br />
di stile. Peraltro, considerato che la contrattazione<br />
collettiva non può derogare in senso<br />
peggiorativo a quanto stabilito dalla legge, ne<br />
discende che tale interpretazione non potrà<br />
che determinare un’estensione del novero<br />
9 “Costituisce giusta causa di dimissioni, ai sensi dell’art. 32 Cnlg, il verificarsi, per fatti imputabili all’editore, di una situazione<br />
lavorativa che, pur in assenza di specifici episodi vessatori, risulti incompatibile con la dignità professionale del giornalista”<br />
(Trib. Milano 20/12/99, in D&L 2000, 476; conf. Trib. Milano 26/6/02, ivi, 639; in tema si segnala anche la sentenza Trib. Milano<br />
19/4/03, nella causa tra P.P. e F.C. c. Eurofinanza in liquidazione, che ha ravvisato una giusta causa di dimissioni, “nella speciale<br />
e più articolata ottica, connessa alla peculiarità del lavoro giornalistico”, nel caso di due giornalisti fatti oggetto di critiche<br />
ingiustificate da parte dell’editore).