30.05.2013 Views

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CASAGIT<br />

Art. 4<br />

265<br />

norme transitorie e di attuazione<br />

1) Il contributo contrattuale di cui all’art. 21 del contratto sarà trasmesso dalle aziende<br />

per i giornalisti in attività di servizio e dall’INPGI per quelli pensionati, direttamente alla<br />

Cassa autonoma di previdenza e assistenza integrativa <strong>dei</strong> giornalisti italiani (CASAGIT),<br />

mediante versamento su conto corrente postale indicato dalla CASAGIT medesima o con<br />

le diverse modalità che fossero successivamente concordate con la FIEG e la FNSI.<br />

Per la denuncia alla CASAGIT delle retribuzioni e delle relative trattenute per contributo<br />

contrattuale le aziende, fermo restando quanto previsto dal punto 1) delle note a verbale,<br />

debbono valersi delle modalità fornite dalla CASAGIT. Nella modulistica da inviare alla<br />

CASAGIT, dovranno risultare anche i nominativi <strong>dei</strong> praticanti e <strong>dei</strong> pubblicisti tenuti al<br />

versamento del contributo contrattuale, nonché le retribuzioni e le trattenute relative.<br />

Fatti salvi i diritti di azione della CASAGIT, questa segnalerà alla FIEG, per gli interventi<br />

che intendesse promuovere, gli eventuali ritardi nei versamenti; uguale segnalazione sarà<br />

fatta in caso di ritardo o di mancato invio del modello di denuncia.<br />

2) Con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991 le aziende provvederanno<br />

a versare alla CASAGIT un contributo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile<br />

per ogni giornalista professionista dipendente ex artt. 1, 2 e 12 nonché per ogni<br />

praticante. Le condizioni, i criteri e le modalità di corresponsione del contributo risultano<br />

fissati dal protocollo di attuazione 28 maggio 1990 (Allegato H).<br />

note a verbale<br />

1) Eventuali modifiche alle disposizioni riguardanti la denuncia e il versamento del<br />

contributo contrattuale che fossero concordate dalla FIEG, dalla FNSI e dalla CASAGIT,<br />

saranno comunicate alle aziende almeno quattro mesi prima dell’entrata in vigore di tali<br />

nuove disposizioni.<br />

2) Le aziende in quanto espressamente delegate tramite la CASAGIT dai giornalisti di<br />

cui al quarto comma dell’art .21 della vigente disciplina contrattuale con coniuge titolare<br />

di reddito proprio superiore agli importi annui stabiliti periodicamente dalla CASAGIT, tratterranno<br />

sulla retribuzione <strong>dei</strong> giornalisti medesimi un contributo aggiuntivo mensile nella<br />

misura definita e comunicata alle aziende dalla CASAGIT. Le trattenute verranno operate<br />

a scadenze semestrali anticipate coincidenti con le retribuzioni di giugno e dicembre di<br />

ciascun anno.<br />

Il contributo aggiuntivo sarà trasmesso dalle aziende direttamente alla CASAGIT, entro<br />

dieci giorni dalla scadenza del periodo di paga e cioè entro il 10 luglio e il 10 gennaio con<br />

versamento separato effettuato sul medesimo conto corrente postale previsto per la corresponsione<br />

del contributo contrattuale.<br />

Le aziende stesse, per la denuncia del contributo aggiuntivo, si avvarranno delle modalità<br />

fornite dalla CASAGIT, e contenenti già le indicazioni degli importi da trattenere a<br />

ciascun dipendente.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!