Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.11<br />
di notizie di cronaca senza alcuna rielaborazione<br />
o interpretazione delle stesse” 1 ;<br />
• “la qualifica di redattore si caratterizza per il<br />
particolare tipo di notizie richiesto (compilazione<br />
di articoli di informazione e commenti<br />
di carattere politico o realizzazione di servizi<br />
riguardanti particolari avvenimenti) e per il<br />
particolare inserimento nell’organizzazione<br />
necessaria per la compilazione del giornale<br />
(con prestazione dell’attività lavorativa quotidiana<br />
e con l’osservanza di un orario di<br />
lavoro)” 2 ;<br />
• “Ai sensi dell’art. 5 del CNLG del 10 gennaio<br />
1959…la qualifica di redattore compete ai<br />
corrispondenti ed agli inviati i quali compilano<br />
articoli di informazione e commenti di carattere<br />
politico oppure servizi riguardanti particolari<br />
avvenimenti, nonché ai giornalisti professionisti<br />
che prestano la loro attività quotidiana,<br />
con l’osservanza dell’orario di lavoro, nelle redazioni,<br />
anche succursali o distaccate, e nella<br />
direzione e che non sempre sono addetti alla<br />
compilazione di articoli di elaborazione delle<br />
notizie, provvedendo spesso alla scelta, revisione<br />
ed eventuale rielaborazione degli articoli<br />
pervenuti” 3 ;<br />
• “Nell’ambito del rapporto di lavoro giornalistico,<br />
la qualifica di redattore, che può riconoscersi<br />
anche al pubblicista, è caratterizzata<br />
non già dalla valutazione critica delle notizie<br />
comunicate (propria di ogni giornalista) ma<br />
dalla peculiare natura e rilevanza delle notizie<br />
oggetto degli articoli elaborati, ovvero dall’inserimento<br />
nella redazione, quale ufficio anche<br />
periferico, che contribuisce alla programmazione<br />
e alla configurazione finale del prodotto<br />
86<br />
giornalistico nonché alle attività a tale scopo<br />
finalizzate (scelta, revisione degli articoli pervenuti,<br />
titolazione, impaginazione)” 4 .<br />
In sintesi, si può dire che, sulla scorta della citata<br />
elaborazione giurisprudenziale, due sono le attività<br />
che principalmente caratterizzano l’attività<br />
del redattore, ovvero la realizzazione di articoli e<br />
servizi, che siano frutto di una personale e creativa<br />
elaborazione giornalistica, e l’effettuazione <strong>dei</strong><br />
cosiddetti compiti di cucina redazionale, ovvero<br />
di tutte quelle mansioni necessarie perché si possa<br />
giungere alla realizzazione del prodotto finale,<br />
il che è a dire il giornale. Peraltro, neppure si deve<br />
enfatizzare l’utilizzo dell’espressione “apporto<br />
creativo”, essendo per giurisprudenza sufficiente<br />
ad integrare tale requisito che il giornalista elabori<br />
<strong>dei</strong> dati di fatto trasformandoli, grazie alle proprie<br />
competenze e capacità, in informazioni fruibili dal<br />
pubblico <strong>dei</strong> lettori 5 .<br />
In virtù <strong>dei</strong> principi enunciati, rimangono esclusi<br />
dal diritto a tale qualifica sia quanti, pur partecipando<br />
quotidianamente alla vita di redazione,<br />
non diano un apporto di carattere creativo, come<br />
nel caso, ad esempio, del segretario di redazione<br />
6 o dell’impiegato di azienda editoriale che pure<br />
partecipa alla cucina redazionale 7 , ma anche coloro<br />
che si limitino a trasmettere notizie, sia pur<br />
di importanza ed anche frutto di idonea elaborazione,<br />
senza però prendere parte alla vita della<br />
redazione centrale o distaccata 8 ; conforme a tali<br />
presupposti risulta altresì la pronuncia della Cassazione<br />
n. 3272 del 27/3/98 9 .<br />
Figure particolari di redattore sono poi quelle del<br />
grafico – redattore e del tele cineoperatore (in relazione<br />
alle quali v. il commento sub art. 1). Per<br />
1 Cass. 27/5/82 n. 3256, in Foro it. Rep. 1982, voce Lavoro (rapporto) n. 317; conf. Trib. Milano 28/1/07 in D&L 2007, 457<br />
2 Cass. 27/5/00 n. 7020<br />
3 Cass. 9/2/85 n. 1073, in Foro it. Rep. 1985, voce Lavoro (rapporto) n. 593<br />
4 Cass. 27/3/98 n. 3272, in Foro it. 1998, I, 1392.<br />
5 Così Trib. Milano 11/12/91 in D&L 1992, 638.<br />
6 V. Cass. 28/3/85 n. 2193, in Giust. Civ. 1985, I, 2757.<br />
7 Cass. 21/2/92 n. 2166, in Foro it. 1992, I, 3322.<br />
8 Così Cass. 1073/85 cit.; Cass. 25/2/94 n. 1896, in Foro it. Rep. 1994, voce Lavoro (rapporto) n. 570.<br />
9 Pubblicata in D&L 1998, 686, con nota di MUGGIA, Brevi riflessioni sulla qualifica di redattore e sulla subordinazione nel<br />
lavoro giornalistico.