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Art.11<br />

di notizie di cronaca senza alcuna rielaborazione<br />

o interpretazione delle stesse” 1 ;<br />

• “la qualifica di redattore si caratterizza per il<br />

particolare tipo di notizie richiesto (compilazione<br />

di articoli di informazione e commenti<br />

di carattere politico o realizzazione di servizi<br />

riguardanti particolari avvenimenti) e per il<br />

particolare inserimento nell’organizzazione<br />

necessaria per la compilazione del giornale<br />

(con prestazione dell’attività lavorativa quotidiana<br />

e con l’osservanza di un orario di<br />

lavoro)” 2 ;<br />

• “Ai sensi dell’art. 5 del CNLG del 10 gennaio<br />

1959…la qualifica di redattore compete ai<br />

corrispondenti ed agli inviati i quali compilano<br />

articoli di informazione e commenti di carattere<br />

politico oppure servizi riguardanti particolari<br />

avvenimenti, nonché ai giornalisti professionisti<br />

che prestano la loro attività quotidiana,<br />

con l’osservanza dell’orario di lavoro, nelle redazioni,<br />

anche succursali o distaccate, e nella<br />

direzione e che non sempre sono addetti alla<br />

compilazione di articoli di elaborazione delle<br />

notizie, provvedendo spesso alla scelta, revisione<br />

ed eventuale rielaborazione degli articoli<br />

pervenuti” 3 ;<br />

• “Nell’ambito del rapporto di lavoro giornalistico,<br />

la qualifica di redattore, che può riconoscersi<br />

anche al pubblicista, è caratterizzata<br />

non già dalla valutazione critica delle notizie<br />

comunicate (propria di ogni giornalista) ma<br />

dalla peculiare natura e rilevanza delle notizie<br />

oggetto degli articoli elaborati, ovvero dall’inserimento<br />

nella redazione, quale ufficio anche<br />

periferico, che contribuisce alla programmazione<br />

e alla configurazione finale del prodotto<br />

86<br />

giornalistico nonché alle attività a tale scopo<br />

finalizzate (scelta, revisione degli articoli pervenuti,<br />

titolazione, impaginazione)” 4 .<br />

In sintesi, si può dire che, sulla scorta della citata<br />

elaborazione giurisprudenziale, due sono le attività<br />

che principalmente caratterizzano l’attività<br />

del redattore, ovvero la realizzazione di articoli e<br />

servizi, che siano frutto di una personale e creativa<br />

elaborazione giornalistica, e l’effettuazione <strong>dei</strong><br />

cosiddetti compiti di cucina redazionale, ovvero<br />

di tutte quelle mansioni necessarie perché si possa<br />

giungere alla realizzazione del prodotto finale,<br />

il che è a dire il giornale. Peraltro, neppure si deve<br />

enfatizzare l’utilizzo dell’espressione “apporto<br />

creativo”, essendo per giurisprudenza sufficiente<br />

ad integrare tale requisito che il giornalista elabori<br />

<strong>dei</strong> dati di fatto trasformandoli, grazie alle proprie<br />

competenze e capacità, in informazioni fruibili dal<br />

pubblico <strong>dei</strong> lettori 5 .<br />

In virtù <strong>dei</strong> principi enunciati, rimangono esclusi<br />

dal diritto a tale qualifica sia quanti, pur partecipando<br />

quotidianamente alla vita di redazione,<br />

non diano un apporto di carattere creativo, come<br />

nel caso, ad esempio, del segretario di redazione<br />

6 o dell’impiegato di azienda editoriale che pure<br />

partecipa alla cucina redazionale 7 , ma anche coloro<br />

che si limitino a trasmettere notizie, sia pur<br />

di importanza ed anche frutto di idonea elaborazione,<br />

senza però prendere parte alla vita della<br />

redazione centrale o distaccata 8 ; conforme a tali<br />

presupposti risulta altresì la pronuncia della Cassazione<br />

n. 3272 del 27/3/98 9 .<br />

Figure particolari di redattore sono poi quelle del<br />

grafico – redattore e del tele cineoperatore (in relazione<br />

alle quali v. il commento sub art. 1). Per<br />

1 Cass. 27/5/82 n. 3256, in Foro it. Rep. 1982, voce Lavoro (rapporto) n. 317; conf. Trib. Milano 28/1/07 in D&L 2007, 457<br />

2 Cass. 27/5/00 n. 7020<br />

3 Cass. 9/2/85 n. 1073, in Foro it. Rep. 1985, voce Lavoro (rapporto) n. 593<br />

4 Cass. 27/3/98 n. 3272, in Foro it. 1998, I, 1392.<br />

5 Così Trib. Milano 11/12/91 in D&L 1992, 638.<br />

6 V. Cass. 28/3/85 n. 2193, in Giust. Civ. 1985, I, 2757.<br />

7 Cass. 21/2/92 n. 2166, in Foro it. 1992, I, 3322.<br />

8 Così Cass. 1073/85 cit.; Cass. 25/2/94 n. 1896, in Foro it. Rep. 1994, voce Lavoro (rapporto) n. 570.<br />

9 Pubblicata in D&L 1998, 686, con nota di MUGGIA, Brevi riflessioni sulla qualifica di redattore e sulla subordinazione nel<br />

lavoro giornalistico.

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