30.05.2013 Views

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art.2 Art.17<br />

Lavoro notturno<br />

È considerato lavoro notturno quello che termina dopo le ore 23 o che inizia prima<br />

delle ore 6.<br />

Il giornalista tenuto a prestare la sua opera in orario notturno ha diritto alla maggiorazione<br />

del 16% sul minimo di stipendio mensile della categoria di appartenenza<br />

aumentato dell’indennità di contingenza.<br />

La prestazione giornaliera in orario notturno sarà compensata con la maggiorazione<br />

prevista dal comma precedente calcolata sul ventiseiesimo del minimo di stipendio<br />

mensile di categoria aumentato della indennità di contingenza. La maggiorazione<br />

del lavoro notturno verrà corrisposta per l’intero mese lavorativo in presenza di<br />

prestazioni fissate o date in notturno che investano almeno 18 giorni al mese, fatte<br />

salve le condizioni di miglior favore.<br />

Della maggiorazione per il lavoro notturno sarà tenuto conto a tutti gli effetti contrattuali,<br />

esclusi gli aumenti periodici di anzianità.<br />

Qualora il giornalista abbia prestato la sua opera alternativamente in orario diurno<br />

ed in orario notturno, la retribuzione base utile ai fini dell’applicazione delle norme<br />

contrattuali sarà quella risultante dalla media delle retribuzioni corrisposte negli ultimi<br />

dodici mesi, rispettivamente per il lavoro diurno e per il lavoro notturno, salvo<br />

quanto diversamente disposto dall’art. 28.<br />

106

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!