Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.27<br />
viso in misura variabile, a seconda della qualifica.<br />
Più precisamente, l’indennità è commisurata in<br />
13 mensilità per il direttore, il condirettore, il vice<br />
direttore; in 10 mensilità per il capo redattore, il<br />
corrispondente da Roma e il capo dell’ufficio romano<br />
di corrispondenza; in 9 mensilità per il vice<br />
capo redattore; in 8 mensilità per il capo servizio<br />
e il redattore senior; in 7 mensilità per tutti gli altri<br />
giornalisti 5 . Il giornalista, di qualunque qualifica,<br />
che abbia un’anzianità di servizio superiore a<br />
vent’anni, ha diritto alla maggiorazione del preavviso<br />
nella misura di una mensilità.<br />
Nel caso di dimissioni, sempre che non siano sorrette<br />
da giusta causa, il giornalista deve comunicare<br />
la propria intenzione di recedere dal rapporto<br />
con un preavviso di due mesi; la violazione di<br />
questa disposizione comporta il diritto dell’editore<br />
di pretendere un’indennità equivalente all’importo<br />
della retribuzione dovuta per il periodo di<br />
preavviso per il quale è mancata la prestazione<br />
lavorativa del giornalista 6 .<br />
Non è un caso se, con riferimento al licenziamento<br />
per giustificato motivo del giornalista, la norma<br />
faccia sempre riferimento all’indennità sostitutiva<br />
del preavviso, e non parli mai di periodo di preavviso<br />
(a differenza, come si è visto, di quanto<br />
accade per le dimissioni). Infatti, la Dichiarazio-<br />
164<br />
ne a verbale posta in calce alla parte della norma<br />
dedicata alla questione di cui si sta parlando,<br />
chiarisce che, data la particolare natura del rapporto<br />
di lavoro giornalistico, bisogna escludere<br />
la possibilità di un periodo di preavviso lavorato.<br />
Pertanto, alla comunicazione del licenziamento<br />
per giustificato motivo, farà sempre seguito l’immediata<br />
risoluzione del rapporto, con diritto del<br />
giornalista al pagamento della corrispondente indennità<br />
sostitutiva 7 . Questa disposizione merita<br />
un approfondimento.<br />
La regola generale è che, in caso di licenziamento<br />
per giustificato motivo, il lavoratore ha<br />
diritto di lavorare durante il periodo di preavviso,<br />
giacché solo in questo caso il rapporto<br />
prosegue inalterato fino alla scadenza del periodo<br />
stesso. Potrebbero così sortirne vantaggi<br />
nel caso, ad esempio, che nel frattempo sopraggiunga<br />
una malattia – che sospenderebbe<br />
il decorso del preavviso 8 - o miglioramenti<br />
economici, <strong>dei</strong> quali beneficerebbe 9 . Pertanto,<br />
il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di<br />
consentire al lavoratore licenziato di prestare la<br />
sua attività durante il periodo di preavviso, pagandogli<br />
la corrispondente indennità sostitutiva,<br />
solo in presenza di un accordo tra le parti 10 ,<br />
che peraltro potrebbe realizzarsi anche solo ta-<br />
5 Le misure dell’indennità sostitutiva del preavviso sopra indicate non si applicano al praticante, che ha diritto alla indennità<br />
in misura di un mese di retribuzione ex art. 35 CNLG, né al giornalista in prova, nei cui confronti l’editore può recedere (fino a<br />
che l’assunzione non sia divenuta definitiva) senza alcun obbligo di preavviso.<br />
6 Anche questa regola non vale per il praticante, che è tenuto a un solo mese di preavviso ex art. 35 CNLG, né per il giornalista<br />
che si dimetta durante il periodo di prova, che non deve alcun preavviso.<br />
7 Bisogna sottolineare che l’esclusione del preavviso lavorato riguarda solo l’ipotesi del licenziamento; nel caso di dimissioni,<br />
spetta al giornalista decidere se lavorare durante i due mesi di preavviso previsti dal contratto o se versare la corrispondente<br />
indennità sostitutiva.<br />
8 Cass. 22/7/92 n. 8823, in Dir. e prat. lav. 1992, 2679; Cass. 30/10/86 n. 6417, ivi 1987, 892; Pret. Torino 15/2/83, in Lavoro<br />
80 1983, 532; Pret. Milano 18/8/80, in Orientamenti 1980, 904. Il principio è pacifico con riguardo all’ipotesi del licenziamento;<br />
la giurisprudenza è invece divisa relativamente al preavviso dovuto a seguito di dimissioni. In questo caso, infatti, alcuni escludono<br />
che la malattia intervenuta durante il preavviso lo sospenda (Pret. Roma 17/12/86, in Dir. e prat. lav. 1987, 1570; Pret.<br />
Roma 8/11/84, in Giur. it. 1985, I, II, 530), altri giungono al risultato esattamente opposto (Trib. Roma 27/6/89, in Dir. e prat. lav.<br />
1989, 2762; Pret. Pordenone 11/7/88, in Lavoro 80 1988, 1097).<br />
9 Cass. 15/5/2007 n. 11094, in Dir. e prat. lav. 2008, 646 ha peraltro riconosciuto in ogni caso rilevanza agli aumenti retributivi<br />
intervenuti nel corso del preavviso, anche se non lavorato, ai fini della determinazione sia dell’indennità sostitutiva del preavviso,<br />
oltre che per l’indennità sostitutiva <strong>dei</strong> dirigenti.<br />
10 E’ stato peraltro affermato che il datore di lavoro recedente, in difetto di giusta causa, è soggetto ad una obbligazione alternativa,<br />
con facoltà di scegliere tra l’intimazione del preavviso e la corresponsione dell’indennità sostitutiva, in quest’ultimo<br />
caso con risoluzione immediata del rapporto di lavoro nel momento della comunicazione del recesso (Trib. Genova 15/7/2004<br />
n. 1694, in Lav. e prev. oggi 2004, 2029).