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• Esercizio arbitrario del potere disciplinare 30<br />

• Mobbing 31 .<br />

Con il D. Lgs. 38/00 è stata introdotta una prima<br />

definizione, sia pur qualificata come provvisoria,<br />

del danno biologico: “come lesione all’integrità<br />

psicofisica suscettibile di valutazione medico legale,<br />

della persona” 32 . Come si vede, non si tratta<br />

di una definizione innovativa, riprendendo semplicemente<br />

un principio enucleato dalla giurisprudenza<br />

ormai da oltre vent’anni. In realtà, le novità<br />

di rilievo introdotte dalla norma citata sono ben<br />

altre, ovvero:<br />

• l’introduzione di una tabella finalizzata a fissare<br />

<strong>dei</strong> criteri per il risarcimento del danno<br />

biologico 33 ;<br />

• l’attribuzione della risarcibilità di tale danno a<br />

carico dell’INAIL.<br />

Le innovazioni indicate sono di importanza davvero<br />

fondamentale; infatti, in assenza di criteri<br />

fissati per legge, qualsiasi giudice era libero di<br />

decidere in assoluta autonomia, e con riferimen-<br />

157<br />

malattia ed infortunio<br />

to al solo generico criterio dell’equità, l’entità del<br />

danno da risarcire 34 , con l’inevitabile conseguenza<br />

di risultati per nulla omogenei.<br />

Inoltre, il datore di lavoro può ora trasferire<br />

sull’INAIL, sia pur con il pagamento di una lieve<br />

maggiorazione su premi e contributi assicurativi,<br />

i rischi di risarcimenti che, specie per le imprese<br />

di dimensioni ridotte, si potevano rivelare pressoché<br />

insostenibili.<br />

Peraltro, la liquidazione di un risarcimento del<br />

danno da parte dell’INAIL non esonera totalmente<br />

il datore di lavoro dalle sue eventuali responsabilità;<br />

infatti, qualora venga accertata la<br />

responsabilità civile del datore di lavoro, per fatto<br />

proprio o <strong>dei</strong> suoi dipendenti, il lavoratore vittima<br />

dell’infortunio può rivendicare nei confronti dello<br />

stesso il risarcimento del danno cd. “differenziale”,<br />

per tale intendendosi la differenza tra il danno<br />

coperto dalla somma erogata dall’INAIL, in forza<br />

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,<br />

e il danno interamente subito, risarcibile secondo<br />

le norme di diritto comune 35 .<br />

30 Trib. Milano 28/2/03, in D&L 2003, 655<br />

31 “Costituiscono mobbing le pratiche poste in essere nell’ambiente di lavoro per isolare il dipendente e, nei casi più gravi, per<br />

espellerlo dall’azienda con effetto lesivo sul suo equilibrio psichico” (Trib. Torino 30/12/99, in D&L 2000, 378; sulla nozione di<br />

mobbing v. anche Trib. Forlì 15/3/01, ivi 2001, 411, con nota di Greco, nonché Trib. Milano 31/7/03, in Lavoro nella giur. 2004,<br />

402, che ha altresì distinto tra mobbing orizzontale, nel caso di vessazioni poste in essere dai colleghi, e mobbing verticale,<br />

nell’ipotesi di persecuzioni provenienti direttamente dal datore di lavoro o dai superiori gerarchici; in dottrina v. MEUCCI, Violenza<br />

da mobbing sul posto di lavoro, in D&L 2000, 275; PEDRAZZINI, Vessazioni e angherie sul lavoro, Bologna, 2007).<br />

32 art. 13 D. Lgs. 23/2/00 n. 38.<br />

33 Tale tabella è stata emanata in attuazione della norma citata con D.M. 12/7/00.<br />

34 I molteplici criteri di liquidazione del danno precedentemente utilizzati dalla giurisprudenza (metodo puramente equitativo,<br />

metodo “genovese”, metodo del punto tabellare, ecc.) sono analiticamente esaminati e riassunti da MONATERI, BONA, Il<br />

danno alla persona, Padova 1998, p. 157 e seguenti. Un tentativo di introdurre criteri uniformi era stato operato anche di Presidenti<br />

delle diverse sezioni del Tribunale di Milano, che avevano predisposto una tabella per la liquidazione del danno biologico<br />

(tale tabella è pubblicata, tra l’altro, in D&L 1996, 881, con commento di TAGLIAGAMBE e FRANCESCHINIS, Le tabelle di<br />

liquidazione del danno biologico).<br />

35 “L’indennizzo erogato dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 23/2/2000 n. 38 non ripara integralmente il danno alla salute<br />

subito dal lavoratore a causa della malattia professionale o dell’infortunio; va conseguentemente riconosciuta la risarcibilità del<br />

danno biologico differenziale” (C. Appello Torino 29.11.04, in D&L 2005, 251).

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