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• Esercizio arbitrario del potere disciplinare 30<br />
• Mobbing 31 .<br />
Con il D. Lgs. 38/00 è stata introdotta una prima<br />
definizione, sia pur qualificata come provvisoria,<br />
del danno biologico: “come lesione all’integrità<br />
psicofisica suscettibile di valutazione medico legale,<br />
della persona” 32 . Come si vede, non si tratta<br />
di una definizione innovativa, riprendendo semplicemente<br />
un principio enucleato dalla giurisprudenza<br />
ormai da oltre vent’anni. In realtà, le novità<br />
di rilievo introdotte dalla norma citata sono ben<br />
altre, ovvero:<br />
• l’introduzione di una tabella finalizzata a fissare<br />
<strong>dei</strong> criteri per il risarcimento del danno<br />
biologico 33 ;<br />
• l’attribuzione della risarcibilità di tale danno a<br />
carico dell’INAIL.<br />
Le innovazioni indicate sono di importanza davvero<br />
fondamentale; infatti, in assenza di criteri<br />
fissati per legge, qualsiasi giudice era libero di<br />
decidere in assoluta autonomia, e con riferimen-<br />
157<br />
malattia ed infortunio<br />
to al solo generico criterio dell’equità, l’entità del<br />
danno da risarcire 34 , con l’inevitabile conseguenza<br />
di risultati per nulla omogenei.<br />
Inoltre, il datore di lavoro può ora trasferire<br />
sull’INAIL, sia pur con il pagamento di una lieve<br />
maggiorazione su premi e contributi assicurativi,<br />
i rischi di risarcimenti che, specie per le imprese<br />
di dimensioni ridotte, si potevano rivelare pressoché<br />
insostenibili.<br />
Peraltro, la liquidazione di un risarcimento del<br />
danno da parte dell’INAIL non esonera totalmente<br />
il datore di lavoro dalle sue eventuali responsabilità;<br />
infatti, qualora venga accertata la<br />
responsabilità civile del datore di lavoro, per fatto<br />
proprio o <strong>dei</strong> suoi dipendenti, il lavoratore vittima<br />
dell’infortunio può rivendicare nei confronti dello<br />
stesso il risarcimento del danno cd. “differenziale”,<br />
per tale intendendosi la differenza tra il danno<br />
coperto dalla somma erogata dall’INAIL, in forza<br />
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,<br />
e il danno interamente subito, risarcibile secondo<br />
le norme di diritto comune 35 .<br />
30 Trib. Milano 28/2/03, in D&L 2003, 655<br />
31 “Costituiscono mobbing le pratiche poste in essere nell’ambiente di lavoro per isolare il dipendente e, nei casi più gravi, per<br />
espellerlo dall’azienda con effetto lesivo sul suo equilibrio psichico” (Trib. Torino 30/12/99, in D&L 2000, 378; sulla nozione di<br />
mobbing v. anche Trib. Forlì 15/3/01, ivi 2001, 411, con nota di Greco, nonché Trib. Milano 31/7/03, in Lavoro nella giur. 2004,<br />
402, che ha altresì distinto tra mobbing orizzontale, nel caso di vessazioni poste in essere dai colleghi, e mobbing verticale,<br />
nell’ipotesi di persecuzioni provenienti direttamente dal datore di lavoro o dai superiori gerarchici; in dottrina v. MEUCCI, Violenza<br />
da mobbing sul posto di lavoro, in D&L 2000, 275; PEDRAZZINI, Vessazioni e angherie sul lavoro, Bologna, 2007).<br />
32 art. 13 D. Lgs. 23/2/00 n. 38.<br />
33 Tale tabella è stata emanata in attuazione della norma citata con D.M. 12/7/00.<br />
34 I molteplici criteri di liquidazione del danno precedentemente utilizzati dalla giurisprudenza (metodo puramente equitativo,<br />
metodo “genovese”, metodo del punto tabellare, ecc.) sono analiticamente esaminati e riassunti da MONATERI, BONA, Il<br />
danno alla persona, Padova 1998, p. 157 e seguenti. Un tentativo di introdurre criteri uniformi era stato operato anche di Presidenti<br />
delle diverse sezioni del Tribunale di Milano, che avevano predisposto una tabella per la liquidazione del danno biologico<br />
(tale tabella è pubblicata, tra l’altro, in D&L 1996, 881, con commento di TAGLIAGAMBE e FRANCESCHINIS, Le tabelle di<br />
liquidazione del danno biologico).<br />
35 “L’indennizzo erogato dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 23/2/2000 n. 38 non ripara integralmente il danno alla salute<br />
subito dal lavoratore a causa della malattia professionale o dell’infortunio; va conseguentemente riconosciuta la risarcibilità del<br />
danno biologico differenziale” (C. Appello Torino 29.11.04, in D&L 2005, 251).