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cale o anche aziendale, pur se peggiorativo<br />

rispetto al contratto nazionale e pur se intervenuto<br />

in un periodo successivo alla conclusione<br />

del rapporto di lavoro in questione. In<br />

questa occasione, infatti, è stato ritenuto che<br />

l’automatica applicazione <strong>dei</strong> minimi retributivi<br />

previsti dal contratto collettivo nazionale<br />

anche al datore di lavoro non stipulante<br />

equivarrebbe ad estendere l’efficacia di tale<br />

accordo erga omnes, ovvero anche nei confronti<br />

<strong>dei</strong> soggetti che da quel contratto non<br />

sarebbero vincolati 18 ;<br />

• in ogni caso, quando il giudice utilizzi come<br />

parametro un contratto collettivo relativo alla<br />

medesima categoria di lavoratori, non direttamente<br />

applicabile perché una delle parti non<br />

aderisce ai sindacati stipulanti, egli non può<br />

far riferimento a tutti gli emolumenti e a tutti<br />

gli istituti che concorrono a formare il trattamento<br />

economico globale, ma solo a quelli<br />

che concorrono a formare il minimo richiesto<br />

dai principi costituzionali. Pertanto, mentre si<br />

deve tener conto della tredicesima mensilità,<br />

che ha ormai assunto il carattere di retribuzione<br />

differita, non possono essere considerate<br />

le maggiorazioni per lavoro straordinario, se<br />

previste in misura maggiore rispetto a quella<br />

legale, la durata delle ferie, che è stabilita dalla<br />

legge o dagli usi, né la quattordicesima mensilità,<br />

che è un elemento di maggior favore non<br />

generalizzato 19 .<br />

81<br />

Quanto alle modalità e al luogo di pagamento, è<br />

stato ritenuto:<br />

• oltre che con la moneta, è legittimo il pagamento<br />

della retribuzione a mezzo di un assegno<br />

circolare, specie ove l’assegno possa<br />

essere agevolmente cambiato, senza intervalli<br />

temporali, nello stesso luogo dell’adempimento<br />

e senza necessità di accendere un conto<br />

corrente 20 ;<br />

• in conformità di un uso praticato in tutto il territorio<br />

dello Stato ed avente carattere di notorietà,<br />

il luogo di pagamento della retribuzione<br />

dovuta al lavoratore è quello in cui è posta<br />

l’azienda presso la quale egli lavora 21 ;<br />

• per l’individuazione del luogo di adempimento<br />

dell’obbligazione retributiva, le regole dettate<br />

dall’art. 1182 c.c. 22 hanno un mero valore<br />

suppletivo, operando solo in assenza dell’accordo<br />

delle parti – che può formarsi anche<br />

tacitamente – o, in mancanza, degli usi, ovvero<br />

in ragione della natura della prestazione.<br />

Sulla base di questi principi, accertato che la<br />

retribuzione era sempre stata pagata, di fatto,<br />

mediante accredito sul conto corrente bancario<br />

del lavoratore, è stata attribuita prevalenza<br />

alla convenzione tacitamente sorta tra le<br />

parti rispetto alle regole sancite dall’art. 1182<br />

c.c. 23 .<br />

18 Cass. 26/3/98 n. 3218, in Lav. giur. 1998, 1080; Trib. Roma 12/7/00, in Argomenti dir. lav. 2000, 819.<br />

19 Cass. 16/6/89 n. 2909, in Dir. e prat. lav. 1989, 2756; Cass. 16/7/87 n. 6273, ivi 1987, 3462; Cass. 10/4/87 n. 3581, ivi<br />

1987, 2553; Cass. 26/5/86 n. 3544, ivi 1986, 2416; Pret. Bergamo 2/10/86, ivi 1987, 145.<br />

20 Pret. Monza 25/7/95, in Orientamenti 1995, 797; Trib. Milano 24/4/92, ivi 1992, 313; Pret. Milano 16/11/89, ivi 1990, 92;<br />

Pret. Milano 16/11/89, ivi 1990, 90.<br />

21 Cass. 4/10/95 n. 10408, in Mass. giur. lav. 1996, 242.<br />

22 La norma dispone che, in mancanza di una convenzione tra le parti o di usi diversi, o ancora quando non possa essere<br />

desunto dalla natura della prestazione o da altre circostanze, il luogo della prestazione è quello in cui si trova la cosa quando<br />

l’obbligazione è sorta se l’obbligazione consiste nella consegna di cosa certa e determinata; se si tratta di obbligazione<br />

avente ad oggetto una somma di denaro, questa deve essere adempiuta al domicilio del creditore; negli altri casi, l’obbligazione<br />

deve essere adempiuta al domicilio del debitore.<br />

23 Pret. Monza 25/7/95, in D&L 1995, 1095, con nota di CHIUSOLO, Il luogo del pagamento della retribuzione.

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