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cale o anche aziendale, pur se peggiorativo<br />
rispetto al contratto nazionale e pur se intervenuto<br />
in un periodo successivo alla conclusione<br />
del rapporto di lavoro in questione. In<br />
questa occasione, infatti, è stato ritenuto che<br />
l’automatica applicazione <strong>dei</strong> minimi retributivi<br />
previsti dal contratto collettivo nazionale<br />
anche al datore di lavoro non stipulante<br />
equivarrebbe ad estendere l’efficacia di tale<br />
accordo erga omnes, ovvero anche nei confronti<br />
<strong>dei</strong> soggetti che da quel contratto non<br />
sarebbero vincolati 18 ;<br />
• in ogni caso, quando il giudice utilizzi come<br />
parametro un contratto collettivo relativo alla<br />
medesima categoria di lavoratori, non direttamente<br />
applicabile perché una delle parti non<br />
aderisce ai sindacati stipulanti, egli non può<br />
far riferimento a tutti gli emolumenti e a tutti<br />
gli istituti che concorrono a formare il trattamento<br />
economico globale, ma solo a quelli<br />
che concorrono a formare il minimo richiesto<br />
dai principi costituzionali. Pertanto, mentre si<br />
deve tener conto della tredicesima mensilità,<br />
che ha ormai assunto il carattere di retribuzione<br />
differita, non possono essere considerate<br />
le maggiorazioni per lavoro straordinario, se<br />
previste in misura maggiore rispetto a quella<br />
legale, la durata delle ferie, che è stabilita dalla<br />
legge o dagli usi, né la quattordicesima mensilità,<br />
che è un elemento di maggior favore non<br />
generalizzato 19 .<br />
81<br />
Quanto alle modalità e al luogo di pagamento, è<br />
stato ritenuto:<br />
• oltre che con la moneta, è legittimo il pagamento<br />
della retribuzione a mezzo di un assegno<br />
circolare, specie ove l’assegno possa<br />
essere agevolmente cambiato, senza intervalli<br />
temporali, nello stesso luogo dell’adempimento<br />
e senza necessità di accendere un conto<br />
corrente 20 ;<br />
• in conformità di un uso praticato in tutto il territorio<br />
dello Stato ed avente carattere di notorietà,<br />
il luogo di pagamento della retribuzione<br />
dovuta al lavoratore è quello in cui è posta<br />
l’azienda presso la quale egli lavora 21 ;<br />
• per l’individuazione del luogo di adempimento<br />
dell’obbligazione retributiva, le regole dettate<br />
dall’art. 1182 c.c. 22 hanno un mero valore<br />
suppletivo, operando solo in assenza dell’accordo<br />
delle parti – che può formarsi anche<br />
tacitamente – o, in mancanza, degli usi, ovvero<br />
in ragione della natura della prestazione.<br />
Sulla base di questi principi, accertato che la<br />
retribuzione era sempre stata pagata, di fatto,<br />
mediante accredito sul conto corrente bancario<br />
del lavoratore, è stata attribuita prevalenza<br />
alla convenzione tacitamente sorta tra le<br />
parti rispetto alle regole sancite dall’art. 1182<br />
c.c. 23 .<br />
18 Cass. 26/3/98 n. 3218, in Lav. giur. 1998, 1080; Trib. Roma 12/7/00, in Argomenti dir. lav. 2000, 819.<br />
19 Cass. 16/6/89 n. 2909, in Dir. e prat. lav. 1989, 2756; Cass. 16/7/87 n. 6273, ivi 1987, 3462; Cass. 10/4/87 n. 3581, ivi<br />
1987, 2553; Cass. 26/5/86 n. 3544, ivi 1986, 2416; Pret. Bergamo 2/10/86, ivi 1987, 145.<br />
20 Pret. Monza 25/7/95, in Orientamenti 1995, 797; Trib. Milano 24/4/92, ivi 1992, 313; Pret. Milano 16/11/89, ivi 1990, 92;<br />
Pret. Milano 16/11/89, ivi 1990, 90.<br />
21 Cass. 4/10/95 n. 10408, in Mass. giur. lav. 1996, 242.<br />
22 La norma dispone che, in mancanza di una convenzione tra le parti o di usi diversi, o ancora quando non possa essere<br />
desunto dalla natura della prestazione o da altre circostanze, il luogo della prestazione è quello in cui si trova la cosa quando<br />
l’obbligazione è sorta se l’obbligazione consiste nella consegna di cosa certa e determinata; se si tratta di obbligazione<br />
avente ad oggetto una somma di denaro, questa deve essere adempiuta al domicilio del creditore; negli altri casi, l’obbligazione<br />
deve essere adempiuta al domicilio del debitore.<br />
23 Pret. Monza 25/7/95, in D&L 1995, 1095, con nota di CHIUSOLO, Il luogo del pagamento della retribuzione.