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Art.22<br />

sembra orientata a pretendere, applicando analogicamente<br />

quanto previsto per il caso di licenziamento<br />

dall’art. 2 L. 604/66 38 , che il datore di<br />

lavoro debba rendere le giustificazioni qualora il<br />

lavoratore ne faccia richiesta 39 , pena l’illegittimità<br />

del provvedimento. Non sono peraltro mancate<br />

pronunce che escludono l’obbligo di rendere i<br />

motivi, neanche a richiesta, se non nel caso di<br />

contestazione in sede giudiziaria 40 .<br />

Quanto all’individuazione dell’unità produttiva,<br />

la giurisprudenza prevalentemente ritiene che il<br />

concetto di unità produttiva di cui all’art. 2103<br />

c.c. sia diverso dal concetto di unità produttiva<br />

ex art. 35 S.L. 41 . Infatti, ciò che il legislatore tutela<br />

mediante la prima delle due norme è l’interesse<br />

del lavoratore a non cambiare la sede della propria<br />

attività lavorativa. Tale mutamento comporta<br />

di per sé pregiudizi per il lavoratore: a prescindere<br />

dai pregiudizi che si configurano quando le due<br />

sedi di lavoro siano molto distanti, vi è comunque<br />

il nocumento consistente nel fatto di dover ab-<br />

130<br />

bandonare relazioni sociali e di colleganza, che<br />

inevitabilmente si intrecciano sul posto di lavoro;<br />

nel fatto di dover abbandonare ritmi e modalità<br />

di lavoro che, inevitabilmente, cambiano al mutare<br />

della sede lavorativa. Proprio per imporre che<br />

simili disagi si verifichino solo in presenza di legittime<br />

cause giustificatrici, il legislatore ha disciplinato<br />

il trasferimento del lavoratore. Pertanto,<br />

poiché – all’evidenza – tali disagi si verificano a<br />

prescindere dall’autonomia dell’unità produttiva,<br />

è conseguente che l’art. 2103 c.c. si applichi indipendentemente<br />

dal fatto che le due sedi di lavoro<br />

siano autonome ex art. 35 S.L. 42 .<br />

L’art. 22 CNLG introduce garanzie ulteriori rispetto<br />

alla normativa legislativa. In primo luogo,<br />

è vietato all’editore il trasferimento del giornalista<br />

in una sede che disti più di 40 chilometri dal<br />

luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.<br />

La violazione di questo divieto comporta una duplice,<br />

alternativa, conseguenza. In primo luogo,<br />

il giornalista potrebbe far valere l’illegittimità del<br />

38 Più precisamente, la norma dispone che il lavoratore, che abbia ricevuto la comunicazione del licenziamento, nei quindici<br />

giorni successivi possa richiedere la giustificazione del provvedimento; il datore di lavoro, nei sette giorni successivi, è tenuto<br />

a comunicare il motivo del recesso, pena la sua nullità.<br />

39 Cass. 18/2/94 n. 1563, in Not. giur. lav. 1994, 181; Trib. Ivrea 30/10/2006 in ADL 2007, 498 e in Dir. e prat. lav. 2008,<br />

1427; Corte d’appello Milano 20/2/2004, in Lav. nella giur. 2004, 907; Pret. Milano 24/1/95, in D&L 1995, 645; Pret. Frosinone<br />

2/10/96, ivi 1997, 569; Pret. Monza 30/4/96, ivi 1997, 129; Pret. Milano, sez. Cassano d’Adda, 21/9/96, ivi 1997, 126, con<br />

nota di CECCONI, Lo “stato dell’arte” sul trasferimento del dipendente senza la tempestiva comunicazione <strong>dei</strong> motivi; Pret.<br />

Arezzo 23/12/92, in Toscana lavoro giur. 1993, 236; Pret. Milano 16/2/87, in Lavoro 80 1987, 435. In senso contrario, v. Pret.<br />

Pisa 16/12/98, in D&L 1999, 571.<br />

40 Cass. 5/1/2007 n. 43, in Dir. e prat. lav. 2008, 1427.<br />

41 L’art. 35 S.L. dispone che il titolo III della legge, ad eccezione dell’art. 27 c. 1, si applica alle imprese che occupino, in<br />

ciascuna unità produttiva, più di quindici dipendenti. La nozione di unità produttiva ex art. 35 S.L. si fonda sulla autonomia<br />

tecnica e amministrativa: in altre parole, l’unità produttiva deve essere in grado di svolgere compiutamente una frazione della<br />

più complessiva attività aziendale (Cass. 1/12/86 n. 7096, in Dir. e prat. lav. 1987, 1360; Cass. 23/12/91 n. 13911, in Riv. giur.<br />

lav. 1992, II, 647; Cass. 19/5/88 n. 3497, in Dir. e prat. lav. 1988, 2810; Cass. 16/10/86 n. 6070, ivi 1987, 735; Cass. 22/11/85<br />

n. 5806, ivi 1986, 512; Cass. 16/1/84 n. 354, in Giust. civ. 1984, I, 1506).<br />

42 “La tutela predisposta dall’art. 13 S.L. è invocabile anche dal lavoratore che sia stato trasferito ad una unità produttiva<br />

mancante del requisito di autonomia e di completezza organizzativa previsto dall’art. 35 della medesima legge. La nozione di<br />

unità produttiva formulata dal citato art. 35 comprende, infatti, nuclei organizzati in cui è essenziale (o per i quali è prescritto)<br />

il requisito dell’autonomia, a giustificazione della rilevanza ad essi attribuita ai fini della più intensa protezione accordata (in<br />

materia di licenziamenti e attività sindacale) ai dipendenti che vi sono inseriti; tale requisito è, invece, del tutto irrilevante ai<br />

fini della tutela di cui all’art. 13, in quanto tale norma si propone unicamente di evitare il pregiudizio derivante al lavoratore<br />

dal mutamento del luogo di lavoro, in ordine al quale non avrebbe alcuna influenza il fatto che il nucleo organizzato, al quale<br />

il lavoratore è addetto, sia autonomo oppure no” (Cass. 9/11/02 n. 15761, in Mass. Giur. lav. 2003, 1 / 2, 9; Cass. 14/5/85<br />

n. 2995, in Giust. civ. 1986, I, 191; Cass. 14/5/85 n. 2993, in Dir. e prat. lav. 1985, 1190; Cass. 6/12/83 n. 7287, in Giust. civ.<br />

1984, I, 1830; Trib. Milano 6/7/2002, in Dir. e prat. lav. 2008, 1426; Pret. Milano 6/7/85, in Lavoro 80 1985, 1147; Pret. Torino<br />

2/10/84, ivi 1985, 526). E’ stato anche ritenuta l’applicabilità dell’art. 2103 c.c. ai trasferimenti imposti da datori di lavoro<br />

che esercitano, per conto di terzi imprenditori, attività in appalto, e ciò con riferimento ad ogni mutamento di sede di lavoro,<br />

prescindendo dal carattere della autonomia (Pret. Torino 21/9/87, in Giur. Piemontese 1988, 429).

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