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Art.34<br />

invece disposizioni specificamente riservate ai<br />

rappresentanti sindacali; l’art. 22 S.L. prevede innanzitutto<br />

che il trasferimento <strong>dei</strong> rappresentanti<br />

sindacali possa avvenire solo previo rilascio del<br />

nulla osta da parte dell’Organizzazione sindacale<br />

di appartenenza; analoga previsione è contenuta<br />

nel contratto collettivo, che estende però la tutela<br />

in questione anche al caso di licenziamento. Se<br />

tale licenziamento non risulta determinato da motivi<br />

sindacali, il nulla osta deve essere concesso<br />

entro otto giorni dalla richiesta; nel caso, invece,<br />

vi sia dissenso sul punto, del problema dovrà essere<br />

investita la Commissione paritetica costituita<br />

ai sensi dell’art. 47, che deve pronunciarsi entro<br />

quaranta giorni. In giurisprudenza è stata ritenuta<br />

ammissibile la sospensione cautelare del rappresentante<br />

sindacale in attesa che venga adottata<br />

la decisione in ordine al rilascio o meno del nulla<br />

osta, ma solo a condizione che questa risulti oggettivamente<br />

indispensabile e sia rigorosamente<br />

contenuta entro limiti temporali congrui (così Trib.<br />

Milano 10/10/96, ALG + 1 c. Gruppo Espansione<br />

Srl). Il licenziamento disposto senza la richiesta<br />

di nulla osta, o comunque in violazione della procedura<br />

prevista dalla legge, è antisindacale 12 ed<br />

inefficace 13 .<br />

Da segnalare, inoltre, che la tutela citata viene<br />

estesa dal CNLG anche ai rappresentanti degli<br />

204<br />

organismi regionali e nazionali, nonché ai membri<br />

della Commissione paritetica, e che la stessa<br />

permane anche nell’anno successivo alla cessazione<br />

del mandato, all’evidente fine di prevenire<br />

ritorsioni “a posteriori”.<br />

Da ultimo, si evidenzia come per la repressione<br />

di ogni comportamento del datore di lavoro che<br />

risulti lesivo di prerogative sindacali, a partire<br />

dal licenziamento del rappresentante sindacale<br />

adottato senza la richiesta del nulla osta, la legge<br />

prevede un apposito procedimento, caratterizzato<br />

soprattutto dalla celerità processuale e dagli<br />

ampi poteri di intervento attribuiti al Giudice, la<br />

cui regolamentazione è contenuta nell’art. 28 dello<br />

Statuto <strong>dei</strong> Lavoratori; con tale procedimento<br />

è possibile richiedere non solo la censura, ma anche<br />

la rimozione, di ogni comportamento del datore<br />

di lavoro che, di fatto, ostacoli l’esercizio <strong>dei</strong><br />

diritti sindacali. Questo procedimento deve essere<br />

promosso, per legge, dagli organismi locali<br />

delle associazioni sindacali a carattere nazionale,<br />

il che significa, stante l’attuale organizzazione del<br />

sindacato <strong>dei</strong> giornalisti, che non prevede associazioni<br />

provinciali, dalle associazioni regionali; si<br />

deve invece escludere che possano ricorrere a<br />

tale strumento anche i CdR, così come è sempre<br />

stato precluso il ricorso alla procedura ex art. 28<br />

SL alle rappresentanze sindacali aziendali 14 .<br />

12 “Nel caso di licenziamento di un giornalista dirigente sindacale è legittimo il ricorso da parte delle AA.SS. alla procedura di<br />

repressione della condotta antisindacale ex art. 28 Sl, per il mancato rispetto della procedura garantista del previo nulla osta<br />

dell’Associazione sindacale ai sensi dell’art. 34 Ccnl giornalisti” (Trib. Genova 17/11/88, in Lavoro 80 1989, 522).<br />

13 “Quanto alle conseguenze dell’omissione in esame, la chiarezza del testo contrattuale ... non lascia dubbi sull’illegittimità<br />

– inefficacia del licenziamento..” (Trib. Milano 23/7/01, est. Mascarello, nella causa Castro c. Portoria; in senso conforme v.<br />

Cass. 22/4/08 n. 10337 e Cass. 9/1/97 n. 128, in Foro it. Rep. 1997, voce Sentenza civile n. 26).<br />

14 “La legittimazione ad agire ex art. 28 SL appartiene agli organismi locali delle associazioni sindacali che vi abbiano interesse<br />

e non già alle Rsa o al Consiglio di fabbrica” (Pret. Torino 17/4/89, in Giur. Piemontese 1989, 356; conf. Pret. Roma 21/3/95 in<br />

Lav. giur. 1995, 648; Pret. Genova 12/10/88, in Dir. prat. Lav. 1988, 3397).

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