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zione diventi prevalente, se non addirittura esclusiva,<br />

il vice caposervizio potrà lamentare l’assegnazione<br />

a mansioni inferiori 17 . Che, poi, quella di<br />

vice capo servizio costituisca una vera e propria<br />

mansione (tutelabile ai sensi dell’art. 2103 c.c.), e<br />

non un semplice incarico, è confermato dal fatto<br />

che il CNLG prevede uno specifico minimo contrattuale<br />

per tale figura, così come una indennità<br />

di contingenza, ecc..<br />

Il capo redattore<br />

e vice capo redattore<br />

Al vertice della struttura redazionale si colloca il<br />

capo redattore, che opera a diretto contatto con il<br />

direttore e, ove presente, con il vice direttore.<br />

Mentre il direttore, come illustrato nel commento<br />

all’art. 6, si trova “sospeso” in una posizione<br />

intermedia tra l’editore e la redazione, il capo<br />

redattore è solidamente inserito in quest’ultima,<br />

costituendo di regola “il braccio operativo” del<br />

direttore, ovvero colui che consente, in concreto,<br />

la realizzazione del giornale 18 . In particolare,<br />

deve escludersi che la qualifica di capo redattore<br />

possa considerarsi di carattere dirigenziale, visto<br />

anche il mancato inserimento della stessa nelle<br />

qualifiche “di vertice”, di cui all’art. 27.<br />

Si è già accennato, parlando del capo servizio,<br />

al ruolo di coordinamento che spetta al capo redattore,<br />

e che lo porta ad essere sovraordinato ai<br />

responsabili <strong>dei</strong> singoli servizi; peraltro, poiché la<br />

disposizione contrattuale non lo prevede, si deve<br />

escludere che la presenza di uno o più capi ser-<br />

89<br />

qualifiche, incariche funzionali e minimi di stipendio<br />

vizio costituisca condizione essenziale per l’acquisizione<br />

della qualifica di capo redattore. La<br />

questione è peraltro discussa in giurisprudenza,<br />

riscontrandosi sia pronunce favorevoli alla tesi<br />

ora prospettata sia decisioni che hanno invece<br />

ritenuto imprescindibile la presenza di una struttura<br />

complessa e la sovraordinazione ad uno o<br />

più capi servizio 19 .<br />

Sicuramente essenziale è, invece, il coordinamento<br />

redazionale (e non settoriale) sia con riferimento<br />

a quella centrale che alle eventuali redazioni<br />

decentrate o agli uffici di corrispondenza 20 .<br />

Anche per il capo redattore è stata eliminata la<br />

possibilità di un’attribuzione “ad personam” della<br />

qualifica a mezzo di atto scritto, a prescindere<br />

dalle mansioni svolte.<br />

E’ stata invece confermata la possibilità di attribuire<br />

a un capo redattore la funzione (e dunque<br />

non la mansione) di “capo redattore centrale”, per<br />

un periodo di tempo limitato, e con diritto ad una<br />

specifica indennità compensativa 21 . Al contrario,<br />

il nuovo contratto non prevede più che possano<br />

essere attribuite in via temporanea le qualifiche di<br />

vice direttore o condirettore, dovendo coloro che<br />

al momento dell’entrata del contratto rivestivano<br />

tale ruolo a titolo di “incarico funzionale” optare,<br />

entro tre mesi, per l’acquisizione definitiva della<br />

qualifica (di carattere dirigenziale) oppure tornare<br />

al ruolo proprio della qualifica di appartenenza.<br />

Sul punto, ed in particolare sulla distinzione tra<br />

“incarico funzionale” e mansione superiore, si rinvia<br />

al commento all’art. 22.<br />

17 “Poiché ai sensi dell’art. 11 cnlg le due qualifiche di capo servizio e vice capo servizio si distinguono da quella di redattore<br />

ordinario per il solo fatto che al capo servizio è attribuita la responsabilità di un servizio mentre il vice capo servizio è destinato<br />

a sostituirlo nelle sue funzioni in caso di assenza, deve ritenersi illegittima la destinazione di un vice capo servizio a nuove mansioni,<br />

per il resto identiche alle precedenti, ma comportanti la perdita della essenziale funzione vicaria rispetto a quella del capo<br />

servizio” ( Pret. Milano 30/11/89, in Lavoro 80 1990, 105)<br />

18 “L’espressione del gergo professionale descrive con efficacia il compito tradizionalmente assegnato<br />

al redattore capo” così D’AMATI, Il Lavoro.., cit., p. 95.<br />

19 Che sia sufficiente coordinare redattori preposti a settori diversi è confermato da Cass. 19/1/88 n. 386, in Foro it. Rep. 1988,<br />

voce Lavoro (rapporto) n. 613; conf. Trib. Monza 13/2/01, cit.; Pret. Roma 11/1/80 cit.; contra Cass. 22/5/87 n. 4673, in Foro<br />

it. Rep. 1987, voce cit. n. 664; Cass. 5/4/86 n. 2383, ivi Rep. 1986, voce cit. n. 624.<br />

20 Sulla necessità che la redazione gestita debba godere di un minimo di autonomia, v. Trib. Perugia 3/11/97 in Foro it. Rep.<br />

1999, voce Lavoro (rapporto) n. 1005.<br />

21 In passato era stata ritenuta legittima la revoca dell’incarico di “primo capo redattore”, proprio perché considerato un mero<br />

incarico fiduciario: Pret. Firenze 7/6/90, in Riv. It. Dir. Lav. 1991, II

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