Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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la mancanza <strong>dei</strong> poteri tipici del dirigente, con<br />
conseguente applicabilità dell’art. 18 S.L..<br />
Per un approfondimento della questione, si rinvia<br />
al commento all’art. 27.<br />
Il direttore editoriale<br />
Alcune aziende editoriali affiancano al direttore<br />
responsabile un direttore editoriale, che talvolta<br />
svolge questa mansione per una pluralità di testate<br />
edite dalla medesima società. Costui, di<br />
fatto, esercita il ruolo tipicamente spettante al<br />
direttore, nel senso che stabilisce e gestisce la<br />
linea politico – editoriale della rivista e si pone<br />
come il supremo livello del corpo redazionale. In<br />
questa situazione, al direttore responsabile resta<br />
solamente lo sgradito compito – appunto – del<br />
responsabile, senza peraltro avere voce in capitolo<br />
rispetto a decisioni che – per quanto si è detto<br />
– non competono a lui.<br />
Come si vede, la figura del direttore editoriale è<br />
veramente anomala; non solo, si tratta di una posizione<br />
professionale che addirittura pone dubbi<br />
di legittimità, in quanto contrastante con l’art. 6<br />
CNLG. Infatti, e come si è detto, la norma contrattuale<br />
è fondata sul principio che il direttore è,<br />
da un lato, il responsabile della testata e, dunque,<br />
deve essere dotato di una serie di poteri adeguati,<br />
che hanno come contrappeso solo un controllo<br />
preventivo da parte del corpo redazionale;<br />
dall’altro lato, il direttore è il tramite tra redazione<br />
e editore e, al contempo, garante dell’autonomia<br />
<strong>dei</strong> giornalisti. Si vede allora che, affiancando al<br />
direttore responsabile un direttore editoriale, si<br />
perviene ad una sovrapposizione di ruoli e si vanifica<br />
l’impianto dell’art. 6 CNLG: il direttore è dotato<br />
di poteri perché è responsabile, ma il direttore<br />
editoriale ha i poteri senza la responsabilità, e<br />
viceversa; inoltre, la presenza di due posizioni al<br />
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poteri del direttore<br />
vertice rende problematica l’individuazione della<br />
figura giornalistica che costituisca realmente il<br />
tramite tra redazione ed editore e che al contempo<br />
garantisca l’autonomia del giornalista.<br />
Se quanto si è detto non bastasse, si consideri<br />
ancora che l’art. 6 pretende che, all’insediamento<br />
del direttore, si svolga la procedura sopra descritta<br />
nei confronti del CdR e del corpo redazionale,<br />
che ha ad oggetto in particolare la linea politico<br />
– editoriale concordata con l’editore. Pertanto,<br />
a rigore, la procedura dovrebbe essere effettuata<br />
all’atto della nomina di entrambi i direttori, sia<br />
quello editoriale che quello responsabile; tuttavia,<br />
è molto probabile che l’editore concordi la linea<br />
politico – editoriale solo con il direttore editoriale,<br />
e non anche con quello responsabile, con la<br />
conseguenza che in alcuni casi la procedura di<br />
informazione resterebbe svuotata, in quanto non<br />
c’è nulla da comunicare.<br />
Come si vede, il direttore editoriale non è solo<br />
una figura non contemplata dall’art. 6 CNLG e introdotta<br />
da alcuni editori solo in via di mero fatto;<br />
di più, si tratta di un’ipotesi che confligge con la<br />
lettera e con lo spirito della norma, che preclude<br />
al giornalista di essere pienamente tutelato (nella<br />
sua autonomia in generale e – in particolare – nei<br />
rapporti con l’editore), che ingenera confusione in<br />
ordine al soggetto che abbia effettivamente concordato<br />
con l’editore la linea politico – editoriale e<br />
che potrebbe addirittura creare questioni di condotta<br />
antisindacale per la sostanziale violazione<br />
della procedura disciplinata dall’art. 6 CNLG.<br />
In ogni caso, è evidente che in una simile ipotesi il<br />
direttore responsabile potrà agevolmente, all’occorrenza,<br />
provare che il suo inquadramento nella<br />
categoria <strong>dei</strong> dirigenti è solo formale e niente<br />
affatto sostanziale, con le conseguenze illustrate<br />
sopra e nel commento all’art. 27.